Cassazione Penale, Ordinanza n. 13183/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado a tre anni di reclusione e 20.000 euro di multa, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo assolutamente generico, perché risolto in mere critiche testuali al provvedimento impugnato, senza specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta genericità del motivo, rilevando la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., che impone l'enunciazione specifica dei motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto. In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. e), c.p.p., sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo i criteri richiamati dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice relativa al reato in materia di stupefacenti per il quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado.
art. 581, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, corredati dalle ragioni giuridiche e fattuali; la mera critica generica della decisione non basta.
art. 591, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.
La violazione dei requisiti di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86
Richiamata per escludere l'applicazione dell'eccezione relativa alla mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione deve essere specifico e autosufficiente quanto all'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in generiche critiche al contenuto della sentenza impugnata, ma deve individuare puntualmente gli errori logici o giuridici denunciati.
- La mancata osservanza del requisito di specificità dei motivi integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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