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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36217/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di presa in carico emesso da Equitalia relativo all'avviso di accertamento n. T9D012E04578/2013. Il ricorrente contestava la validità della notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto era stato notificato ad un indirizzo diverso dalla sua residenza anagrafica (vecchia residenza in via Monviso n.35 invece che la nuova residenza in via Pisacane n.16 dal 22/12/2011) e che tale notifica fosse inesistente o nulla in quanto effettuata fuori dalla sede anagrafica e ritirata da persona non convivente (la portinaia). Denunciava la violazione delle norme sul domicilio/indirizzo fiscale (artt. 58 e 60 DPR 600/1973), delle norme sulle notificazioni (artt. 137 e ss. c.p.c.) e dei principi costituzionali di difesa processuale e contraddittorio.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento all'indirizzo/domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi fornita dal contribuente (via Monviso n.35). Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il contribuente ha l'onere di eleggere e comunicare il domicilio fiscale e che l'Amministrazione non è tenuta a verificare autonomamente l'attualità di tale domicilio oltre quanto risulti dagli atti pubblici. La Corte ha inoltre rilevato elementi di buona fede e comportamento partecipativo del contribuente (ricezione dell'invito a comparire e delega di un professionista, mancanza di eccezioni in sede di contraddittorio) che hanno rafforzato la legittimità della notifica. In conclusione la notificazione è valida, l'impugnazione volta all'avviso di presa in carico era tardiva e il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia; nessuna statuizione spese nei confronti di Equitalia Nord (non difesa).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    L'art.19 contiene il catalogo degli atti impugnabili; la Corte ricorda la possibilità di lettura estensiva per categorie di atti e le limitate ipotesi di tutela anticipata, ma distingue l'avviso di presa in carico quale atto non autonomamente impugnabile salvo quando sia la prima comunicazione di un atto lesivo non precedentemente conosciuto.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 58

    "Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"

    Stabilisce il concetto di domicilio fiscale e la rilevanza dell'iscrizione anagrafica; la Corte sottolinea la differenza tra domicilio fiscale e indirizzo e l'efficacia temporale delle variazioni (ultrattività di 60 giorni per il domicilio fiscale).

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    "La notificazione degli avvisi e degli altri atti ... è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile"; "salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario"; "Le variazioni e le modifiche dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notifiche, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica"

    Disciplina le notifiche degli atti tributari e la regola del domicilio fiscale quale luogo privilegiato di notifica; le variazioni d'indirizzo hanno efficacia dopo il termine dilatorio (30 giorni per l'indirizzo entro lo stesso comune), il che limita l'obbligo dell'Amministrazione di verifiche oltre i registri pubblici.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 2

    "Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile"

    Definisce la residenza ai fini delle imposte dirette; utilizzata per distinguere residenza/domicilio ai fini della territorialità e del soggetto passivo.

  • Codice civile, artt. 43 e 44

    "Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi" (art.43); "Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge" (art.44)

    Forniscono la distinzione tra domicilio e residenza e il principio per cui il trasferimento non può essere opposto ai terzi di buona fede se non comunicato nei modi di legge, utile a giustificare la validità delle notifiche all'indirizzo indicato dal contribuente.

  • Codice di procedura civile, artt. 137-139

    Norme generali sulle notificazioni; la Corte le richiama per affermare la correttezza formale del procedimento di notifica svolto secondo le regole previste per gli atti tributari.

  • Costituzione (artt. 24, 53, 97, 111)

    Richiamati come parametri di bilanciamento (diritto di difesa, principio di capacità contributiva, buon andamento della P.A., giusto processo); la Corte interpreta le norme tributarie tenendo conto di tali principi costituzionali, senza però ritenere sussistente violazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Se il contribuente ha indicato nella dichiarazione dei redditi un domicilio/indirizzo, la notifica degli atti tributari a quell'indirizzo è valida anche se difforme dalle risultanze anagrafiche, salvo prova che la variazione sia stata denunciata nei modi di legge.
  • Domicilio fiscale e indirizzo sono concetti distinti: la variazione del domicilio produce effetti con termine dilatorio diverso (in genere 60 giorni) rispetto alla variazione dell'indirizzo nel medesimo comune (30 giorni), termini che tutelano l'operatività dell'Amministrazione.
  • L'Amministrazione finanziaria non è obbligata a svolgere indagini oltre quanto risultante da registri pubblici; l'onere di comunicare tempestivamente le variazioni anagrafiche compete al contribuente.
  • La notifica può essere ritenuta valida anche se l'atto viene ritirato da terzi (es. portinaio) quando ricorrono presunzioni di buona fede e non risultino contestazioni tempestive o eccezioni in contraddittorio.
  • L'avviso di presa in carico non è normalmente impugnabile da solo, salvo che costituisca la prima conoscenza di un atto lesivo precedentemente ignorato; in tal caso l'impugnazione dell'avviso di presa in carico può attirare in giudizio anche l'atto sostanzialmente lesivo.

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