Sentenza n. 6276/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7790/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ANAC n. 222 del 24 maggio 2022, recante una sanzione amministrativa pecuniaria di 19.600 euro per omissione di informazioni rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione a una gara
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 7790/2025, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione ANAC. In primo luogo ha dedotto la tardività del provvedimento sanzionatorio, sostenendo che il procedimento, avviato il 1° agosto 2022, si fosse protratto per 191 giorni effettivi, oltre il termine perentorio di 180 giorni previsto dal regolamento ANAC. Ha contestato, in particolare, la sospensione del termine tra la convocazione e lo svolgimento dell'audizione e quella collegata alla pendenza del giudizio sull'esclusione dalla gara. In secondo luogo ha denunciato la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, poiché l'avvio del procedimento avrebbe fatto riferimento a omissioni rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c) e c-quater), del d.lgs. 50/2016, mentre la sanzione sarebbe stata poi fondata sulla lettera c-bis), mai specificamente contestata. Ha inoltre lamentato l'omessa pronuncia del TAR su una censura relativa all'affermazione di ANAC secondo cui doveva essere dichiarato un procedimento penale pendente. Infine ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e omessa considerazione delle misure di self-cleaning e dell'assenza di elementi idonei a dimostrare la probabilità di reiterazione della condotta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al termine procedimentale, ha ritenuto legittima la sospensione collegata all'audizione: essa copre l'intero periodo tra la ricezione della convocazione e lo svolgimento dell'audizione, poiché l'audizione costituisce un segmento istruttorio posto anche a vantaggio dell'operatore e il differimento era stato richiesto dall'impresa stessa per esercitare più compiutamente il diritto di difesa. Ha inoltre considerato legittima la sospensione correlata alla pendenza del giudizio sull'esclusione e ha concluso che la delibera è stata adottata entro i 180 giorni utili dalla riattivazione del procedimento. Quanto al contraddittorio, il Collegio ha escluso una sostanziale modifica dell'addebito: l'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 individua il potere sanzionatorio di ANAC, mentre l'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), riguarda la rilevanza sostanziale delle omissioni informative nell'ambito della gara. Non esiste una corrispondenza necessaria tra la sanzione ex art. 213, comma 13, e una specifica figura di illecito professionale ex art. 80, comma 5. La reticenza dichiarativa, pur non determinando automaticamente l'esclusione, può essere valutata quale omissione di informazioni dovute, idonea a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante e a porre in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore. Sono stati esclusi anche il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il provvedimento ANAC dava dettagliatamente conto della sequenza procedimentale e delle ragioni della sanzione, sulla base di un'istruttoria ampia e documentata. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in 4.000 euro, oltre accessori e spese di legge, in favore di ANAC.
Norme richiamate
art. 16 del Regolamento ANAC sull'esercizio del potere sanzionatorio
I termini del procedimento, sono sospesi nei seguenti casi: a) audizione disposta ai sensi dell’art. 15 e 17; b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a); c) audizione dinnanzi al Consiglio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b); d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all’art. 17, comma 2
Il termine perentorio di 180 giorni è sospeso per l'intero periodo necessario allo svolgimento dell'audizione, compreso l'intervallo tra la convocazione e la sua celebrazione, soprattutto quando il differimento sia richiesto dall'operatore per esercitare il diritto di difesa.
art. 213, comma 13, d.lgs. 50/2016
nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000
La disposizione fonda il potere sanzionatorio di ANAC anche rispetto all'omissione di informazioni dovute che impedisca alla stazione appaltante la piena verifica del possesso dei requisiti, secondo la qualificazione operata nel provvedimento.
art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016
Le omissioni informative possono essere valutate dalla stazione appaltante, senza automatismi espulsivi, quando siano idonee a influenzare indebitamente il processo decisionale e a rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico.
art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016
La disposizione opera come norma di chiusura idonea a ricomprendere omissioni di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; la sua applicazione non determina, di per sé, una modifica sostanziale dell'addebito quando il fatto contestato resta l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti.
art. 80, comma 5, lett. c-quater), d.lgs. 50/2016
È richiamata nel contesto della contestazione delle omissioni dichiarative e della valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico.
art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016
La disposizione riguarda la falsità della dichiarazione o della documentazione e si distingue dalla fattispecie di omissione informativa ricondotta da ANAC all'art. 213, comma 13.
art. 11 l. 689/1981
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche
I criteri rilevano per la determinazione dell'importo e del grado di afflittività della sanzione; le misure riparatorie o organizzative non escludono automaticamente l'applicazione della sanzione.
art. 7 l. 241/1990
È richiamato dall'appellante in relazione alla contestazione dell'addebito e alle garanzie partecipative; la censura è stata respinta perché il provvedimento finale è stato ritenuto coerente con il quadro fattuale contestato.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, essendo il provvedimento ANAC articolato e dettagliato nell'esposizione dell'istruttoria e delle ragioni della decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio ANAC, il termine perentorio di conclusione è sospeso per l'intero periodo intercorrente tra la convocazione dell'operatore economico e lo svolgimento dell'audizione, soprattutto quando il differimento sia stato richiesto dall'interessato per esercitare più compiutamente il diritto di difesa.
- La reticenza o omissione dichiarativa, nella vigenza dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, non determina automaticamente l'esclusione dalla gara, ma può essere valutata dalla stazione appaltante e rilevare ai fini del potere sanzionatorio di ANAC quando riguardi informazioni dovute, sia idonea a influenzare il processo decisionale e renda dubbie l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico.
- Non è necessaria una corrispondenza fissa tra la sanzione amministrativa irrogata da ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e una specifica figura di illecito professionale prevista dall'art. 80, comma 5; la qualificazione sanzionatoria può fondarsi sull'omissione di informazioni rilevanti, distinta dalla falsità documentale.
- Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando l'operatore sia stato posto in condizione di conoscere i fatti contestati e di difendersi in relazione alla condotta sostanziale oggetto del procedimento, anche se la qualificazione normativa finale dell'omissione è ricondotta a una diversa lettera dell'art. 80, comma 5, senza mutamento del nucleo fattuale dell'addebito.
- Un provvedimento sanzionatorio ANAC è adeguatamente motivato quando ricostruisce in modo puntuale la sequenza procedimentale, gli elementi istruttori acquisiti, la condotta omissiva contestata e le ragioni della sua sussunzione nella fattispecie sanzionatoria applicata.
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