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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17953/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, ritenendo che la sopravvenuta definizione agevolata, non accompagnata da un formale atto di rinuncia e/o dall'integrale pagamento delle rate, integrasse una carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di legittimità in ragione della procedura clemenziale che aveva determinato la sopravvenienza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, deducendo di avere definito la controversia mediante la procedura agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016. La Corte ha però rilevato che la sola presentazione della richiesta di definizione agevolata non equivale a rinuncia al ricorso: il modulo rappresenta soltanto un impegno a rinunciare e non una rinuncia processuale definitiva. Ha inoltre osservato che, per ottenere l'estinzione, occorre il deposito di un atto processuale di rinuncia e che, in ogni caso, l'estinzione per definizione agevolata può essere richiesta solo dopo l'integrale pagamento delle rate. In difetto di tale deposito e del completamento del pagamento, la domanda di estinzione non è idonea a produrre l'effetto estintivo; può tuttavia valere come indice di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con conseguente inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    La definizione agevolata richiamata dalla parte contribuente non produce automaticamente l'estinzione del giudizio; per incidere sul processo occorre il rispetto delle condizioni procedurali e, in particolare, una formale rinuncia processuale e, secondo il richiamo alla giurisprudenza più recente, l'integrale pagamento delle rate.

  • d.l. n. 193/2016

    È la base normativa della procedura clemenziale invocata dal contribuente per ottenere la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La mera adesione a una definizione agevolata o la presentazione del relativo modulo non equivale, di per sé, a una rinuncia al ricorso già pendente.
  • Per ottenere l'estinzione del giudizio è necessario un atto processuale di rinuncia, non essendo sufficiente una dichiarazione di cessata materia del contendere priva di tale forma.
  • Nelle procedure di definizione agevolata che prevedono il pagamento rateale, l'estinzione del giudizio può essere chiesta solo dopo l'integrale versamento delle rate dovute.
  • Se l'istanza di estinzione non è tecnicamente idonea a produrre l'effetto estintivo, può comunque essere valutata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse determinata da una procedura clemenziale, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla peculiarità della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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