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Sentenza

Sentenza n. 7612/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 00652/2025, resa tra le parti, della sentenza resa dal T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, n. 652/2025 del 09.04.2025, non notificata.

Giustizia amministrativa202509007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’8 aprile 2024 del contributo Nuova Sabatini richiesto per un impianto fotovoltaico installato sui lotti 7/D e 7/E dell’opificio produttivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 652/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego del contributo richiesto il 6 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 2, comma 4, d.l. n. 69/2013. L’Amministrazione aveva opposto due ragioni: l’investimento sarebbe stato frazionato tra due unità operative distinte, corrispondenti ai lotti 7/D e 7/E, in violazione del punto 6.6 della circolare MISE n. 14036/2017; inoltre, il solo impianto fotovoltaico non sarebbe stato strettamente strumentale all’attività produttiva né inserito in un programma organico e funzionale di investimenti in beni strumentali. In appello la società ha dedotto errori di giudizio, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e della disciplina attuativa, difetto di presupposto, motivazione e istruttoria, travisamento, arbitrarietà e sviamento; ha contestato la qualificazione dei due lotti come unità produttive separate e sostenuto che il fotovoltaico fosse funzionale ai nuovi macchinari acquistati. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali, la violazione del giusto procedimento, il difetto di motivazione della sentenza, l’omessa pronuncia e ha riproposto i motivi assorbiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le censure procedimentali: l’art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone una confutazione puntuale di ogni osservazione, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica; nel caso concreto le osservazioni risultavano valutate e le ragioni ostative erano chiare. Ha invece accolto le censure di merito su entrambe le ragioni del diniego. Quanto all’ubicazione, la disciplina non equipara l’unità produttiva all’unità immobiliare e la diversità catastale non prova, da sola, l’esistenza di sedi produttive autonome. I lotti 7/D e 7/E costituivano un unico complesso produttivo: erano parte di un unico fabbricato industriale realizzato con un solo titolo edilizio nell’ambito del lotto 7 del PIP e serviti dal medesimo punto di allaccio elettrico. Quanto alla strumentalità, l’impianto fotovoltaico era posto a servizio dell’attività e inserito in un programma di potenziamento comprendente l’acquisto di una taglierina Bimec e di una macchina flessografica a tamburo, con conseguente aumento dei consumi elettrici. La lettura restrittiva adottata dall’Amministrazione non trovava fondamento nella disciplina e non era coerente con la finalità di diffusione delle fonti rinnovabili. L’appello è stato accolto, con riforma della sentenza del TAR e accoglimento del ricorso di primo grado; il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 7.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1, 3, 4 e 5, d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013

    “Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (comma 1). …. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cu al comma 5 (comma 3). Alle imprese di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8” (comma 4). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché' le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2” (comma 5)”.

    La misura agevola l’acquisto da parte delle PMI di beni nuovi ad uso produttivo e attribuisce ai decreti attuativi il compito di precisare requisiti e condizioni di accesso. Le specificazioni attuative vanno lette in coerenza con la finalità legislativa di sostenere la competitività del sistema produttivo.

  • artt. 5 e 10 d.i. 25 gennaio 2016

    Al riguardo, in termini attuativi la disciplina ministeriale di dettaglio fatta oggetto di applicazione ostativa nel caso di specie, condivisa dal Tar, richiede che si tratti di investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentino un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa (art. 5 d.i. 25 gennaio 2016). Inoltre, (art. 10) deve trattarsi di spese relative all’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 9» e «i beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento».

    Il requisito di autonomia funzionale può essere verificato per i singoli beni o per il loro insieme; i beni agevolabili devono essere nuovi, ad uso produttivo, strumentali all’attività e collocati presso l’unità produttiva in cui si realizza l’investimento. L’unità produttiva non coincide necessariamente con una singola unità immobiliare.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    In proposito, va fatta applicazione del principio generale a mente del quale l’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 non impone nel provvedimento finale la puntale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso.

    Nel provvedimento conclusivo non è necessaria una risposta analitica a ciascuna osservazione presentata dopo il preavviso di rigetto; è sufficiente una motivazione complessiva e logicamente idonea a giustificare l’atto.

Massime di principio

  • Nella disciplina del contributo Nuova Sabatini, il requisito dell’ubicazione dei beni presso l’unità produttiva non consente di identificare automaticamente quest’ultima con una singola unità immobiliare o catastale. La pluralità di unità immobiliari o di subalterni non esclude che gli immobili costituiscano, per la loro concreta conformazione e organizzazione, un’unica unità produttiva.
  • La strumentalità di un impianto fotovoltaico all’attività d’impresa deve essere accertata in concreto considerando la funzione svolta nel ciclo produttivo e il suo inserimento in un programma organico di investimenti. La connessione funzionale con nuovi macchinari e con il fabbisogno energetico dell’impresa può dimostrare tale requisito, anche quando l’attività principale dell’impresa non è la produzione di energia.
  • I requisiti previsti dalla disciplina ministeriale attuativa di un’agevolazione devono essere interpretati coerentemente con la finalità della norma primaria e non possono essere applicati in modo da introdurre limitazioni prive di fondamento testuale o logico. Quando la misura riguarda impianti da fonti rinnovabili, l’interpretazione deve inoltre essere coerente con gli obiettivi di diffusione di tali fonti.
  • L’art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone all’amministrazione di confutare singolarmente ogni argomento delle osservazioni del privato: è sufficiente che il provvedimento finale esponga una motivazione complessiva e logica e dia conto, nel caso concreto, della valutazione delle osservazioni.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impresePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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