Sentenza del 10/03/2021 n. 6592 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento tributario relativo alla determinazione di maggior valore di tre unita' immobiliari trasferite dalla societa' al socio nell'anno 2006; la ricorrente contestava la carenza di motivazione dell'avviso, la mancata allegazione di atti (atto di vendita di altro appartamento), l'utilizzo di indizi non gravi/precisi/concordanti, la mancata prova della "superficie commerciale" e l'inapplicabilita' dei valori dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) ai beni oggetto di vendita.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la memoria depositata dall'Agenzia delle Entrate ex art. 380-bis.1 c.p.c.; ha confermato che la motivazione della sentenza impugnata e' idonea a dimostrare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che giustificano l'accertamento induttivo del maggior valore; ha dichiarato inammissibili, per novita' o per carenza di interesse, le doglianze dirette a riesaminare in fatto le valutazioni del giudice di merito. Ha condannato la ricorrente a pagare le spese processuali in favore dell'Amministrazione, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre oneri, e ha disposto l'applicazione delle norme sul contributo unificato (DPR 115/2002, art.13, comma 1-quater).
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 380-bis.1
Consente all'intimato, che non abbia notificato controricorso nei termini previsti dall'art. 370 c.p.c., di depositare una memoria munita di procura speciale nei medesimi termini in cui avrebbe potuto farlo il controricorrente; la Corte ritiene ammissibile tale memoria per evitare disparita' di trattamento e per garantire il giusto processo.
Codice di procedura civile, art. 370
Disciplina termini e modalita' del controricorso; la mancata proposizione del controricorso non impedisce il deposito della memoria ex art. 380-bis.1 se ricorrono le condizioni temporali previste.
Costituzione, art. 111
Riferimento al principio del giusto processo quale parametro interpretativo per consentire la partecipazione sostanziale alla decisione; giustifica l'ammissione della memoria dell'intimato.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiama il diritto a un equo processo come parametro di tutela, citato per supportare l'ammissibilita' delle memorie ex art. 380-bis.1.
Codice di procedura civile, art. 132 comma 2 n.4
Norma sulla decisione motivata; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse sufficientemente chiara e accessibile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 (e lettera d))
Consente l'accertamento induttivo del reddito di impresa e l'uso di presunzioni gravi e precise; la Corte ha confermato che l'accertamento puo' fondarsi anche su una sola presunzione semplice purché grave e precisa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
Norme procedurali e di competenza in materia tributaria richiamate nelle censure della ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistenti vizi tali da annullare l'accertamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 500, art. 39 comma 1 e art. 41
Richiamati nei motivi di doglianza relativi alla motivazione dell'avviso; la Corte ha dichiarato inammissibili contestazioni nuove rispetto al giudizio di merito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 (comma 2 e comma 5)
Norme IVA richiamate in relazione all'accertamento induttivo; la Corte ha ritenuto che le modalita' dell'accertamento parziale non escludono l'utilizzo del metodo induttivo.
Legge 7 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamata in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze non sollevate in appello.
Codice civile, art. 2697
Onere della prova; la ricorrente lamentava mancanza di prova su elementi (superficie), ma la Corte ha ritenuto che si tratti di critica al giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione.
Codice civile, art. 2729
Riferimento alla prova per presunzioni nei confronti di pubblici ufficiali; la censura e' stata dichiarata infondata o inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n.5
Limiti del sindacato di legittimita' sulla motivazione: dopo le modifiche del 2012 il controllo e' ristretto alle anomalie gravi (mancanza materiale, contrasti insanabili o motivazione incomprensibile); la Corte ha ritenuto la motivazione regolare.
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
Ha riformulato l'art. 360 c.p.c. limitando il sindacato di Cassazione sulla motivazione; applicato ratione temporis alla sentenza impugnata.
D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012, art.1 comma 17)
Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato se ricorrono i presupposti; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti nei confronti della ricorrente.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario induttivo il giudice puo' fondare la decisione anche su una sola presunzione semplice purché sia grave e precisa; la valutazione in fatto del giudice di merito e' in genere insindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione particolarmente qualitativi.
- Le censure introdotte per la prima volta in cassazione (novita') sono inammissibili: le questioni di fatto o le richieste di riesame critico delle valutazioni probatorie del giudice di merito non sono consentite in sede di legittimita'.
- Dove manchi il controricorso notificato, l'intimato puo' comunque depositare memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., munita di procura speciale, se nei termini in cui avrebbe potuto depositare il controricorso; cio' per evitare disparita' di trattamento e tutelare il diritto ad un equo processo.
- Le criticita' relative alla quantificazione di elementi tecnici (es. superficie commerciale) devono essere sollevate e provate nel corso del giudizio di merito; la Cassazione non rivede le risultanze istruttorie se motivate in modo non viziato quanto alla loro esistenza e logica.
- L'accertamento parziale ha natura procedurale per la sollecita emersione della materia imponibile e puo' basarsi sul metodo induttivo anche in presenza di contabilità tenuta regolarmente; non costituisce un metodo autonomo rispetto agli articoli previsti per l'accertamento.
- Il sindacato di legittimita' sulla motivazione e' oggi molto limitato: e' denunciabile soltanto l'assenza totale di motivazione, la motivazione apparente o contraddittoria o l'incomprensibilita' oggettiva; il mero vizio di insufficienza non e' devoluto a Cassazione.
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