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Sentenza

Sentenza n. 3946/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto al ricorso R.G. n. 3793 del 2025 ed al ricorso R.G. n. 3792 del 2025: della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma Della Provincia Di Bolzano n. 62/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 62/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato già destinato a stazione a monte di una seggiovia dismessa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato il diniego comunale del permesso di costruire relativo alla demo-ricostruzione di un fabbricato situato in area di verde agricolo e in parte bosco, nonché i pareri negativi della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio e il successivo provvedimento comunale di annullamento parziale e convalida del diniego. In primo grado ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, la violazione e falsa applicazione della normativa provinciale urbanistica ed edilizia, della disciplina delle linee di trasporto funiviario e del piano di settore degli impianti di risalita e piste da sci, nonché difetto di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria, lesione dell'affidamento e disparità di trattamento. Ha sostenuto, in particolare, che il piano di settore del 1999 non fosse applicabile a un impianto dismesso nel 1994 e non nominativamente incluso nel piano; che la stazione a monte costituisse una volumetria edilizia conservabile e trasformabile; che l'edificio avesse ricevuto un'utile destinazione diversa da quella originaria; e che il decorso del tempo e la mancata imposizione della demolizione avessero consolidato un affidamento sul suo mantenimento. In appello ha censurato la sentenza del TRGA, riproponendo le doglianze sulla disciplina applicabile, sulla qualificazione dell'edificio e sull'affidamento, nonché il motivo relativo alle ulteriori ragioni del diniego: assenza di accesso, mancata dimostrazione del rispetto delle norme igieniche, inapplicabilità del bonus energia, mancata produzione del calcolo del fabbisogno idrico e insufficiente rappresentazione delle quote del terreno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, di identico contenuto e proposti contro la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 95 c.p.a., e li ha respinti. Ha ritenuto che l'art. 5 delle norme di attuazione del piano di settore del 1999 non fosse stato applicato retroattivamente: la disposizione riguarda anche le opere e le parti di edifici ancora esistenti di impianti già dismessi al momento dell'adozione del piano, senza richiedere l'inclusione nominativa dell'impianto e senza prevedere una clausola di salvezza per quelli dismessi anteriormente. Inoltre, la concessione della linea a fune era stata revocata nel 2000 proprio in ragione del piano di settore e il relativo provvedimento, non impugnato, era divenuto inoppugnabile. La stazione a monte è stata quindi qualificata come manufatto infrastrutturale funzionalmente asservito all'impianto di risalita, privo di autonoma rilevanza edilizia e destinato alla rimozione; pertanto non esprime una cubatura urbanisticamente rilevante utilizzabile per la demo-ricostruzione. Il giudice ha escluso che la mera manutenzione ordinaria o il sostanziale inutilizzo dell'edificio dimostrassero l'attribuzione di un'altra utile destinazione, rilevando altresì la genericità della dedotta destinazione agricola. È stata negata anche la tutela dell'affidamento: in assenza di un titolo edilizio legittimante il mero decorso del tempo non consolida situazioni di fatto contra legem, e comunque il piano del 1999 e il provvedimento di revoca del 2000 costituivano sopravvenienze non impugnate. Quanto alle ulteriori ragioni del diniego, il motivo è stato dichiarato improcedibile per la natura plurimotivata del provvedimento: il rigetto della censura concernente la destinazione e la cubatura lasciava in piedi un'autonoma ragione sufficiente a sorreggere il diniego, sicché l'eventuale fondatezza delle altre doglianze non avrebbe potuto condurre all'annullamento dell'atto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 95 c.p.a.

    Consente la riunione degli appelli connessi; il Collegio ha riunito i due appelli perché identici e proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 5 delle norme di attuazione del Piano di settore impianti di risalita e piste da sci

    “Opere costruite, parti di edifici, corsie funiviarie e di pista nel bosco e modifiche artificiali del terreno, non più necessarie all'uso sciistico, a seguito di dismissione o trasformazione di impianti di risalita o di piste da sci, sono da rimuovere completamente e le aree interessate sono da sottoporre a ripristino delle condizioni naturali e di stabilità.”

    La disposizione si applica alle opere e alle parti di edifici ancora esistenti di impianti già dismessi al momento dell'adozione del piano, anche se l'impianto non è nominativamente incluso nel piano e la dismissione è anteriore alla sua approvazione.

  • art. 12 l.p. n. 87/1973

    “Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, fatta eccezione per la revoca di cui al precedente art. 11, i proprietari degli impianti possono essere obbligati, con deliberazione della Giunta provinciale, anche su istanza dell'autorità di tutela del paesaggio, alla restituzione in pristino parziale o totale di terreni sui cui insistono le opere degli impianti, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all'esporto del materiale di risulta sempreché non abbiano altra utile destinazione.”

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la conservabilità del manufatto, ma il giudice ha ritenuto decisiva la disciplina del piano di settore e la revoca della concessione divenuta inoppugnabile.

  • art. 17, comma 4, l.p. n. 9/2018

    È stata applicata dal Comune per escludere l'ammissibilità nel verde agricolo della nuova costruzione derivante dalla trasformazione della stazione a monte in edificio autonomo a destinazione terziaria.

  • art. 62, comma 1, lett. e), l.p. n. 9/2018

    La trasformazione progettata, comportando la ricostruzione di un edificio autonomo con diversa funzione, è stata qualificata come nuova costruzione.

  • art. 21-novies l. n. 241/1990

    È stato richiamato dal Comune per la convalida della parte residua del diniego dopo l'annullamento parziale di una delle ragioni poste a fondamento dell'atto.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e al preavviso di rigetto, ma la relativa censura non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Una disciplina sopravvenuta che impone la rimozione delle opere e delle parti di edifici non più necessarie all'uso sciistico può applicarsi alle opere ancora esistenti di impianti già dismessi prima dell'adozione del piano, quando la disposizione non richieda l'inclusione nominativa dell'impianto e non contenga una clausola di salvezza per le dismissioni anteriori; tale applicazione non costituisce retroattività vietata.
  • Il manufatto infrastrutturale funzionalmente asservito a un impianto di risalita dismesso, privo di autonoma rilevanza edilizia e destinato alla rimozione secondo la disciplina di settore, non esprime una cubatura urbanisticamente rilevante utilizzabile per un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa destinazione funzionale.
  • La mera manutenzione ordinaria di un manufatto e il suo mantenimento fisico non dimostrano l'attribuzione di un'altra utile destinazione, soprattutto quando l'edificio sia rimasto sostanzialmente inutilizzato e la diversa destinazione sia dedotta in modo generico e non risulti obiettivamente dalle sue condizioni e dal suo assetto.
  • In assenza di un titolo edilizio legittimante, il mero decorso del tempo non consolida una situazione di fatto contra legem e non determina, da solo, un affidamento giuridicamente tutelabile sul mantenimento dell'opera; l'affidamento è comunque incompatibile con sopravvenienze pianificatorie e provvedimenti amministrativi non impugnati.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di autonome ragioni giustificatrici, la contestazione delle ulteriori motivazioni diviene improcedibile se una delle rationes decidendi è stata validamente confermata, perché l'eventuale fondatezza delle altre censure non potrebbe comunque determinare l'annullamento dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiVincoli urbanisticiDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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