Direttiva 2011/87
Direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla disciplina UE delle emissioni dei motori destinati ai trattori agricoli o forestali, al fine di evitare l’applicazione di limiti tecnici non ancora raggiungibili per talune tipologie di trattori a carreggiata stretta. Introduce una proroga di tre anni per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2, durante la quale continuano ad applicarsi i requisiti della fase III A. Inoltre impone alla Commissione di riesaminare entro il 31 dicembre 2014 le tecnologie disponibili compatibili con la fase IV e, se opportuno, presentare proposte legislative.
Modifica la direttiva 2000/25/CE introducendo una deroga temporanea di tre anni per l’applicazione delle fasi di emissione III B e IV ai trattori a carreggiata stretta delle categorie T2, T4.1 e C2.
Ambito di applicazione
Si applica ai trattori agricoli o forestali appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, come definite dalla direttiva 2003/37/CE, equipaggiati con motori appartenenti alle categorie da L a R. Incide sul regime di omologazione, immissione sul mercato e messa in circolazione di tali trattori nell’Unione, con una deroga limitata nel tempo rispetto alle date previste dalla direttiva 2000/25/CE. Non disciplina altri veicoli o motori al di fuori delle categorie espressamente indicate.
Proroga dei limiti di emissione per i trattori a carreggiata stretta
La direttiva 2011/87/UE modifica la direttiva 2000/25/CE in materia di emissioni dei motori destinati ai trattori agricoli o forestali. Il legislatore dell’Unione rileva, sulla base di studi tecnici e della valutazione d’impatto della Commissione, che per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2 non è tecnicamente possibile rispettare nei tempi previsti i requisiti delle fasi III B e IV. Per evitare un vuoto regolatorio e la mancata omologazione o commercializzazione di tali trattori, viene introdotta una deroga temporanea.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si inserisce nel quadro della disciplina UE sulle emissioni dei motori per trattori agricoli o forestali, orientata alla tutela della salute umana e dell’ambiente. I considerando richiamano anche la necessità di tener conto della tecnologia disponibile, dei costi e benefici, nonché delle specificità dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2. La soluzione prescelta è una proroga limitata nel tempo, coerente con l’esigenza di mantenere obiettivi di riduzione delle emissioni senza imporre standard tecnicamente irraggiungibili.
Ambito applicativo della deroga
La modifica riguarda esclusivamente i trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti nella direttiva 2003/37/CE, equipaggiati con motori appartenenti alle categorie da L a R. Per tali veicoli:
- le date previste dall’articolo 4, paragrafo 2, lettere d) ed e), e dal paragrafo 3, della direttiva 2000/25/CE sono posticipate di tre anni;
- fino allo spirare delle nuove date, restano applicabili i requisiti della fase III A.
La disposizione opera come deroga espressa e circoscritta, senza incidere sul resto del sistema di fasi emissive per gli altri trattori o motori.
Obbligo della Commissione di riesame
L’articolo 2 prevede un obbligo di verifica in capo alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. La Commissione deve esaminare le tecnologie disponibili idonee a soddisfare i requisiti della fase IV e compatibili con le esigenze delle categorie T2, T4.1 e C2. Se lo ritiene opportuno, la Commissione può presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio. La direttiva lascia dunque un margine di discrezionalità alla Commissione quanto alla scelta di intervenire con nuove proposte legislative.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
L’articolo 3 stabilisce il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 9 dicembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva oppure essere corredate di tale rinvio in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione:
- il testo delle disposizioni di recepimento;
- il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali spetta garantire il risultato perseguito mediante adeguamento della disciplina nazionale.
Disposizioni principali
Deroga temporanea per i trattori T2, T4.1 e C2
L’articolo 1 modifica l’articolo 4 della direttiva 2000/25/CE inserendo un nuovo paragrafo 9. In deroga alle date previste al paragrafo 2, lettere d) ed e), e al paragrafo 3, per i trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 e dotati di motori delle categorie da L a R, tali date sono posticipate di tre anni. Fino alle nuove date continuano ad applicarsi i requisiti della fase III A.
Esame delle tecnologie compatibili con la fase IV
L’articolo 2 dispone che entro il 31 dicembre 2014 la Commissione esamini le tecnologie disponibili in grado di soddisfare i requisiti della fase IV e compatibili con le esigenze delle categorie T2, T4.1 e C2 e, se opportuno, presenti proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.
Termine di recepimento
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 9 dicembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e, al momento dell’adozione, inserire un riferimento alla direttiva o corredare l’atto di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Obblighi informativi verso la Commissione
Sempre ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
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