Direttiva 2011/88
Direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 97/68/CE per rafforzare e chiarire il regime di flessibilità applicabile ai motori per macchine mobili non stradali nel passaggio alla fase III B. Aumenta, per il periodo transitorio, le quantità di motori che possono essere immessi sul mercato in deroga ai limiti più recenti, introduce un’opzione di quantitativi fissi per categorie di potenza e disciplina in modo specifico i motori di sostituzione per locomotive e automotrici ferroviarie. La direttiva impone agli Stati membri il recepimento entro il 24 novembre 2012 e demanda alla Commissione una futura valutazione sull’impatto ambientale di alcune deroghe.
Modifica della direttiva 97/68/CE per ampliare e precisare il regime di flessibilità per l’immissione sul mercato di motori destinati a macchine mobili non stradali, con disposizioni specifiche per locomotive e automotrici ferroviarie.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori della filiera dei motori per macchine mobili non stradali disciplinati dalla direttiva 97/68/CE, in particolare agli OEM/costruttori di macchine e ai costruttori di motori. Incide sull’immissione sul mercato di motori ad accensione spontanea in regime di flessibilità, con una disciplina generale per i motori non destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e navi della navigazione interna e una disciplina specifica, in deroga, per motori di sostituzione e motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e locomotive. Sono previste particolarità per il mercato ferroviario del Regno Unito. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2011/88/UE: modifica del regime di flessibilità per i motori destinati a macchine mobili non stradali
La direttiva interviene sulla direttiva 97/68/CE, che disciplina i limiti di emissione per i motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali. L’intervento è motivato dall’esigenza di accompagnare la transizione verso la fase III B senza ridurre il livello di tutela ambientale, tenendo conto delle difficoltà tecniche e dei costi di adeguamento affrontati dal settore.
Finalità e contesto normativo
La direttiva mira a modificare il meccanismo di flessibilità già previsto dalla direttiva 97/68/CE, consentendo un uso più ampio ma temporaneo di motori non conformi ai limiti più recenti, purché omologati secondo la fase precedente più recente. I considerando richiamano il collegamento con la protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché con gli obiettivi dell’Unione in materia di qualità dell’aria di cui alla direttiva 2008/50/CE.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i motori ad accensione spontanea destinati a macchine mobili non stradali, con esclusione generale dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna, salvo le specifiche deroghe introdotte per motori di sostituzione e per locomotive. Le modifiche operano sul quadro della direttiva 97/68/CE e quindi si inseriscono nel sistema di omologazione e immissione sul mercato dei motori disciplinati da tale atto.
Modifiche all’articolo 4 della direttiva 97/68/CE
L’articolo 1, punto 1, sostituisce il paragrafo 6 dell’articolo 4, chiarendo che i motori ad accensione spontanea non destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilità secondo l’allegato XIII, oltre alle regole generali già previste dai paragrafi da 1 a 5.
Motori di sostituzione per automotrici ferroviarie e locomotive
L’articolo 1, punto 2, inserisce nell’articolo 10 una disciplina derogatoria specifica. Gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato di motori di sostituzione conformi alla fase III A per sostituire motori di automotrici ferroviarie e locomotive che non rispettano la fase III A oppure che rispettano la fase III A ma non la fase III B. Per alcune automotrici ferroviarie senza controllo di guida e incapaci di movimento autonomo, possono essere autorizzati anche motori di sostituzione non conformi alla fase III A, purché non inferiori ai requisiti rispettati dai motori già installati sulle macchine esistenti dello stesso tipo.
L’autorizzazione è subordinata alla circostanza che l’autorità che rilascia l’omologazione riconosca che l’utilizzo di un motore conforme alla fase di emissioni più recente comporterebbe significative difficoltà tecniche. I motori interessati devono recare la marcatura «MOTORE DI SOSTITUZIONE» con il solo riferimento alla deroga applicabile.
Riesame della deroga per i motori di sostituzione
La Commissione deve valutare l’impatto ambientale della deroga e le difficoltà tecniche connesse al suo rispetto. Entro il 31 dicembre 2016 deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame del paragrafo 1 ter, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che includa una data finale per l’applicazione della deroga.
Regime di flessibilità: aumento delle quantità nella fase III B
L’allegato XIII, come sostituito, disciplina in modo dettagliato il regime di flessibilità per gli OEM. Durante la fase III B, e per un periodo non superiore a tre anni dall’inizio di tale fase, il numero di motori che non rispettano i limiti attuali ma sono omologati secondo la fase precedente può essere immesso sul mercato in misura più ampia rispetto al regime ordinario.
Per i motori non destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e locomotive, l’OEM può:
- far immettere motori fino al 37,5 % del quantitativo annuale medio di macchine vendute nella relativa categoria, calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell’Unione, oppure sulla base del periodo effettivo di presenza sul mercato se inferiore a cinque anni;
- in alternativa, richiedere un numero fisso di motori per fascia di potenza, entro i massimi stabiliti dall’allegato.
Per la fase III A continuano a esistere limiti inferiori, pari al 20 % del quantitativo annuale medio, oppure quantitativi fissi specifici per fascia di potenza.
Quantitativi fissi previsti nell’allegato
Per la fase III A, i quantitativi fissi massimi sono:
- 200 motori per 19 ≤ P < 37 kW;
- 150 motori per 37 ≤ P < 75 kW;
- 100 motori per 75 ≤ P < 130 kW;
- 50 motori per 130 ≤ P ≤ 560 kW.
Per la fase III B, i quantitativi fissi massimi sono:
- 200 motori per 37 ≤ P < 56 kW;
- 175 motori per 56 ≤ P < 75 kW;
- 250 motori per 75 ≤ P < 130 kW;
- 125 motori per 130 ≤ P ≤ 560 kW.
Regole speciali per locomotive e rete del Regno Unito
Per i motori destinati alla propulsione di locomotive, durante la fase III B e per un periodo non superiore a tre anni dall’inizio di tale fase, l’OEM può chiedere l’autorizzazione a immettere sul mercato un massimo di sedici motori ad uso esclusivo dell’OEM. Può inoltre richiedere fino a dieci motori ulteriori con potenza nominale superiore a 1 800 kW da installare su locomotive destinate esclusivamente alla rete del Regno Unito, purché tali locomotive siano in possesso o siano in grado di ottenere un certificato di sicurezza per il funzionamento nella rete del Regno Unito. Tale autorizzazione è ammessa solo in presenza di motivi tecnici che rendano impossibile rispettare i limiti di emissione della fase III B.
Obblighi documentali, marcature e controlli
L’OEM deve allegare alla domanda di autorizzazione campioni delle marcature da apporre su ciascuna macchina e sul motore. La marcatura sulla macchina deve indicare il numero progressivo della macchina, il totale delle macchine nella fascia di potenza e il riferimento all’omologazione ai sensi della direttiva 97/68/CE. Deve inoltre essere fornito un campione della marcatura aggiuntiva del motore, comprensiva della dicitura relativa alla deroga.
L’OEM deve fornire all’autorità che rilascia l’omologazione tutte le informazioni necessarie per decidere sull’attuazione del regime di flessibilità e, su richiesta, ogni informazione utile a confermare la correttezza della dichiarazione o della marcatura relativa all’immissione sul mercato del motore.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 24 novembre 2012. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e delle disposizioni interne essenziali nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regime di flessibilità per i motori NRMM
L’articolo 1 modifica l’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 97/68/CE, precisando che i motori ad accensione spontanea non destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilità secondo l’allegato XIII, oltre a quanto previsto nei paragrafi da 1 a 5.
Deroghe e motori di sostituzione per automotrici ferroviarie e locomotive
L’articolo 1, punto 2, inserisce nell’articolo 10 della direttiva 97/68/CE i paragrafi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies: gli Stati membri possono autorizzare, in deroga a talune disposizioni, l’immissione sul mercato di motori di sostituzione conformi alla fase III A per sostituire motori di automotrici ferroviarie e locomotive non conformi o conformi alla fase III A ma non alla fase III B; per alcune automotrici ferroviarie senza controllo di guida e incapaci di movimento autonomo possono essere autorizzati anche motori di sostituzione non conformi alla fase III A, purché non inferiori ai requisiti dei motori già installati su macchine dello stesso tipo. L’autorizzazione è subordinata al riconoscimento di significative difficoltà tecniche da parte dell’autorità che rilascia l’omologazione. È prevista la marcatura «MOTORE DI SOSTITUZIONE». La Commissione deve valutare l’impatto ambientale e le difficoltà tecniche e presentare, entro il 31 dicembre 2016, una relazione di riesame con eventuale proposta legislativa e data finale di applicazione della deroga.
Regime di flessibilità nell’allegato XIII: percentuali e quantitativi fissi
L’allegato sostituito dall’articolo 1 e riportato nell’allegato della direttiva prevede per gli OEM, salvo i motori per automotrici ferroviarie e locomotive, la possibilità di immettere motori non conformi ai limiti attuali ma omologati secondo la fase precedente. Nella fase III B il limite passa dal 20 % al 37,5 % del quantitativo annuo medio di macchine vendute dall’OEM nella relativa categoria, oppure, in alternativa, a quantitativi fissi massimi per fascia di potenza. Per la fase III A continuano a valere limiti del 20 % o quantitativi fissi inferiori. Per i motori destinati alla propulsione di locomotive, durante la fase III B e per un periodo non superiore a tre anni dall’inizio di tale fase, sono consentiti fino a 16 motori ad uso esclusivo dell’OEM, più fino a 10 motori ulteriori oltre 1 800 kW per locomotive destinate esclusivamente alla rete del Regno Unito, a determinate condizioni tecniche.
Obblighi informativi e marcature per l’OEM
L’allegato XIII impone all’OEM di presentare all’autorità che rilascia l’omologazione campioni delle marcature da apporre sulle macchine e sui motori, inclusa la dicitura di riferimento alla direttiva 97/68/CE e alla deroga applicabile. L’OEM deve inoltre fornire tutte le informazioni necessarie per l’attuazione del regime di flessibilità e, su richiesta, le informazioni utili a confermare la correttezza della dichiarazione o della marcatura relativa all’immissione sul mercato del motore in regime di flessibilità.
Recepimento e comunicazioni alla Commissione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 24 novembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure adottate e delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.
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