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direttiva

Direttiva 2011/89

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2011/89/UE modifica il quadro UE sulla vigilanza dei conglomerati finanziari per rafforzare la supervisione supplementare, chiarire le definizioni e integrare nel sistema le società di partecipazione finanziaria mista. Introduce meccanismi di coordinamento tra autorità nazionali ed europee, orientamenti comuni delle AEV, regole su concentrazioni di rischio, operazioni infragruppo, controlli interni e stress test. Prevede inoltre l’adeguamento delle direttive settoriali bancarie e assicurative per evitare duplicazioni di vigilanza e assicurare che le norme equivalenti siano applicate una sola volta al livello appropriato del gruppo.

Rafforzamento della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari e adeguamento delle regole settoriali bancarie e assicurative, con disciplina delle società di partecipazione finanziaria mista e dei gruppi transfrontalieri

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle imprese regolamentate che appartengono a un conglomerato finanziario, incluse banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, imprese di investimento, società di gestione patrimoniale e gestori di fondi di investimento alternativi, nonché alle società di partecipazione finanziaria mista e, per alcuni profili, alle imprese madri situate in paesi terzi. Incide inoltre sulla vigilanza di gruppo e consolidata nei settori bancario e assicurativo, sulla cooperazione tra autorità competenti e tra collegi di vigilanza, e sulla pubblicità di alcune informazioni di governance e struttura societaria. Sono previste esclusioni e facoltà di esenzione basate sul rischio e su soglie quantitative, oltre a margini di discrezionalità per gli Stati membri e per le autorità competenti in materia di limiti, misure alternative, accordi tra autorità e applicazione di disposizioni equivalenti.

Vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

La direttiva 2011/89/UE interviene su un quadro già esistente di vigilanza supplementare per i gruppi finanziari complessi, con l’obiettivo di colmare lacune emerse nella crisi e di rendere coerenti i presidi di settore bancario, assicurativo e degli strumenti finanziari. Il testo insiste sulla natura "supplementare" della vigilanza sui conglomerati finanziari, che non sostituisce la vigilanza individuale o consolidata, ma la integra per presidiare i rischi di gruppo, il contagio, la concentrazione del rischio e le operazioni infragruppo.

Finalità e contesto normativo

La direttiva modifica la direttiva quadro sui conglomerati finanziari 2002/87/CE e, per coordinamento, anche le direttive 98/78/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE. I considerando evidenziano la necessità di evitare duplicazioni di vigilanza, assicurare l’identificazione omogenea dei conglomerati nell’Unione, migliorare il coordinamento tra autorità competenti e rafforzare gli strumenti informativi, prudenziali e di cooperazione, anche in relazione a gruppi operanti a livello transfrontaliero e internazionale.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda le imprese regolamentate che appartengono a un conglomerato finanziario, ossia enti creditizi, imprese di assicurazione e riassicurazione, imprese di investimento, società di gestione patrimoniale e gestori di fondi di investimento alternativi. La nozione di conglomerato è estesa ai gruppi o sottogruppi in cui vi sia un’impresa regolamentata al vertice, oppure almeno una controllata regolamentata, purché siano presenti in modo rilevante sia il settore assicurativo sia il settore bancario/servizi di investimento.

Sono inoltre toccate le società di partecipazione finanziaria mista, definite come imprese madri non regolamentate che, insieme alle controllate, costituiscono un conglomerato finanziario. In più punti la direttiva estende la disciplina a soggetti con sede in paesi terzi, quando sarebbero autorizzati nell’Unione se stabiliti al suo interno.

Definizioni chiave e soglie di identificazione

L’articolo 2 della direttiva 2002/87/CE viene riscritto in modo esteso. Oltre alle definizioni di ente creditizio, impresa di assicurazione, impresa di investimento, impresa regolamentata, impresa madre, impresa figlia, partecipazione, gruppo, controllo e stretti legami, vengono aggiornate anche le categorie di società di partecipazione finanziaria mista e di autorità competenti rilevanti.

L’articolo 3 fissa criteri quantitativi per stabilire se un gruppo opera principalmente nel settore finanziario e se le attività nei diversi settori sono significative:

  • il gruppo è considerato principalmente finanziario se il rapporto tra totale di bilancio delle imprese finanziarie del gruppo e totale di bilancio del gruppo supera il 40%;
  • le attività nei diversi settori sono significative se per ciascun settore il valore medio dei rapporti di bilancio e dei requisiti di solvibilità supera il 10%;
  • la significatività si presume anche quando il settore finanziario di minori dimensioni supera 6 miliardi di EUR;
  • il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente per il calcolo.

Sono previste facoltà di esclusione o di disapplicazione di alcune disposizioni quando il gruppo, pur rientrando in astratto nei criteri, non appare rilevante ai fini della vigilanza supplementare o quando la sua inclusione sarebbe inopportuna o fuorviante.

Esclusioni, deroghe e revisione annuale

Le autorità competenti possono escludere talune partecipazioni o imprese dal calcolo dei coefficienti, salvo ipotesi di trasferimento artificioso in un paese terzo per eludere la regolamentazione. In casi eccezionali possono sostituire il parametro del totale di bilancio con altri parametri, come struttura dei redditi, attività fuori bilancio o patrimonio totale gestito.

La direttiva impone inoltre un riesame annuale dei casi di esclusione dalla vigilanza supplementare e dei criteri quantitativi applicati, con orientamenti comuni delle AEV per convergere sulle prassi di vigilanza.

Coordinatore, collegi di vigilanza e flussi informativi

Il coordinatore riveste una funzione centrale nella vigilanza supplementare. Le autorità competenti devono cooperare strettamente, comunicare eventuali gruppi potenzialmente qualificabili come conglomerati finanziari al comitato congiunto e pubblicare, attraverso quest’ultimo, l’elenco aggiornato dei conglomerati finanziari e delle imprese regolamentate che ne fanno parte.

La vigilanza supplementare viene collegata ai collegi delle autorità di vigilanza bancari e assicurativi. I collegi devono assicurare il coordinamento, senza duplicare la vigilanza settoriale, e includere, quando opportuno, autorità di paesi terzi nel rispetto della riservatezza. Le autorità competenti devono trasmettere informazioni sulla forma giuridica, governance e struttura organizzativa del gruppo, incluse imprese regolamentate, imprese figlie non regolamentate e succursali significative.

Adeguatezza patrimoniale e metodi di calcolo

L’articolo 6 della direttiva 2002/87/CE viene aggiornato per includere tra i soggetti rilevanti anche le società di partecipazione finanziaria mista. Il calcolo della vigilanza patrimoniale supplementare può avvenire secondo diversi metodi, con riferimenti ai principi settoriali e ai consolidamenti previsti dalle direttive bancarie e assicurative.

La direttiva chiarisce che, per il metodo di consolidamento contabile e per il metodo deduzione e aggregazione, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo vanno calcolati sulla base delle norme settoriali applicabili. L’allegato I della direttiva 98/78/CE viene modificato di conseguenza, così come l’allegato I della direttiva 2002/87/CE, in particolare semplificando il metodo 3 in una combinazione dei metodi 1 e 2.

Concentrazione dei rischi, operazioni infragruppo e controlli interni

Gli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/87/CE attribuiscono agli Stati membri la possibilità, in attesa di un ulteriore coordinamento UE, di fissare limiti quantitativi o qualitativi oppure di adottare altre misure di vigilanza per gestire le concentrazioni di rischio e le operazioni infragruppo. Le AEV devono emanare orientamenti comuni per garantire convergenza e coerenza con gli strumenti analoghi previsti nelle direttive bancarie e assicurative.

L’articolo 9 rafforza i controlli interni e la gestione del rischio: gli Stati membri devono assicurare meccanismi adeguati per elaborare dati e informazioni rilevanti per la vigilanza, imporre alle imprese regolamentate del conglomerato di fornire periodicamente informazioni sulla forma giuridica e struttura di governance, e richiedere la pubblicazione annuale di tali informazioni. Gli articoli 9 ter e 12 ter introducono la possibilità di prove di stress periodiche e orientamenti comuni sulle valutazioni basate sul rischio.

Stress test e dimensione macroprudenziale

La direttiva consente agli Stati membri di prevedere che il coordinatore assicuri prove di stress periodiche sui conglomerati finanziari. Le AEV, con il Comitato europeo per il rischio sistemico, possono sviluppare parametri supplementari che tengano conto dei rischi specifici dei conglomerati, anche ai fini delle prove di stress a livello UE. I risultati sono comunicati al comitato congiunto.

Trattamento delle società di partecipazione finanziaria mista e principio di non duplicazione

Uno dei nuclei centrali della direttiva è evitare doppie o multiple applicazioni di norme equivalenti quando una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a presidi comparabili in più direttive. In tali casi, l’autorità competente può, previo coordinamento e consultazione, applicare una sola disposizione pertinente, purché gli obiettivi prudenziali siano preservati. La stessa logica viene trasposta nella direttiva bancaria e in quella assicurativa, con notifiche alle AEV e sviluppo di orientamenti e norme tecniche di regolamentazione entro termini predeterminati.

Gruppi con imprese madri in paesi terzi

La direttiva consente l’uso di metodi alternativi per garantire una vigilanza adeguata sui gruppi con capogruppo stabilita in un paese terzo. Le autorità possono richiedere la costituzione di una società di partecipazione finanziaria o assicurativa con sede nell’Unione e applicare la disciplina di gruppo a tale livello. Sono inoltre disciplinate le modalità di cooperazione con le autorità di paesi terzi per la negoziazione di accordi sulla vigilanza supplementare.

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

La direttiva bancaria viene adattata per includere le società di partecipazione finanziaria mista nelle definizioni e nei meccanismi di vigilanza consolidata. Si rafforzano i poteri di scambio informativo, la cooperazione tra autorità, la disciplina sui modelli IRB e sulle misurazioni avanzate, nonché le regole sulle esposizioni verso imprese madri o collegate. Vengono introdotte nuove norme sulla vigilanza consolidata, sulla nomina dell’autorità competente responsabile e sull’obbligo di onorabilità ed esperienza per chi dirige effettivamente tali società di partecipazione.

Modifiche alla direttiva 2009/138/CE

Nel settore assicurativo, la direttiva estende la nozione di società di partecipazione finanziaria mista e adatta la vigilanza di gruppo alle ipotesi in cui la capogruppo sia una holding assicurativa o mista. Vengono precisati calcolo della solvibilità di gruppo, frequenza del calcolo, trattamento delle società intermedie, concentrazioni di rischio, operazioni infragruppo, valutazione interna dei rischi e solvibilità, pubblicazione della relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria del gruppo, regole di governance e sanzioni.

Viene inoltre disciplinato il caso in cui il gruppo abbia un’impresa madre in un paese terzo e non vi sia vigilanza equivalente: in tal caso gli Stati membri applicano le regole di gruppo alla società di partecipazione assicurativa o mista, o adottano metodi alternativi approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo.

Potere delegato, norme tecniche e orientamenti comuni

La Commissione riceve poteri delegati per modifiche tecniche relative a definizioni, terminologia e metodi di calcolo. Le AEV, tramite il comitato congiunto, devono elaborare orientamenti comuni e progetti di norme tecniche di regolamentazione per assicurare uniformità di applicazione, in particolare su definizioni, soglie, concentrazioni di rischio, operazioni infragruppo, governance e criteri di equivalenza.

La delega è conferita per quattro anni dal 9 dicembre 2011, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio; è prevista revocabilità in qualsiasi momento.

Recepimento, entrata in vigore e termine di trasposizione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per recepire gli articoli 1, 2 e 3 entro il 10 giugno 2013. L’articolo 4 va recepito dal 10 giugno 2013; per le disposizioni relative ai gestori di fondi di investimento alternativi è previsto un termine specifico entro il 22 luglio 2013. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:

  • perimetro dei gruppi soggetti a vigilanza supplementare e possibili esclusioni;
  • qualificazione delle holding finanziarie miste e assicurative;
  • coordinamento tra vigilanza consolidata, supplementare e settoriale;
  • obblighi di reporting, pubblicità e governance a livello di gruppo;
  • impatto sui gruppi transfrontalieri e con capogruppo estera;
  • necessità di verificare il recepimento nazionale entro i termini e l’eventuale esercizio delle opzioni discrezionali lasciate agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità della direttiva

Modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per rafforzare la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario e rendere coerenti i presidi settoriali bancari e assicurativi (artt. 1-4 e considerando).

Definizione di conglomerato finanziario e soggetti rilevanti

Rivede le definizioni della direttiva 2002/87/CE, includendo esplicitamente enti creditizi, imprese di assicurazione e riassicurazione, imprese di investimento, società di gestione patrimoniale e gestori di fondi di investimento alternativi; definisce anche società di partecipazione finanziaria mista, autorità competenti e autorità competenti rilevanti (art. 2, punti 1-19).

Criteri di identificazione e soglie

Stabilisce criteri quantitativi per individuare un conglomerato finanziario: attività principalmente finanziarie se il rapporto di bilancio supera il 40%; attività significative nei diversi settori se il valore medio supera il 10%; presunzione di significatività oltre 6 miliardi di EUR per il settore minore; possibilità di esclusioni e deroghe motivate e decisioni comuni delle autorità competenti (art. 3).

Coordinatore, collegi e cooperazione tra autorità

Rafforza il ruolo del coordinatore, impone cooperazione stretta tra autorità, pubblicazione dell’elenco dei conglomerati finanziari sul sito del comitato congiunto e uso dei collegi di vigilanza anche per i conglomerati; prevede scambi informativi verso ABE, AEAP e AESFEM (artt. 4, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 19).

Vigilanza su adeguatezza patrimoniale, concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo

Conferma e aggiorna i metodi di calcolo della solvibilità supplementare, consente agli Stati membri di fissare limiti o altre misure provvisorie su concentrazioni di rischio e operazioni infragruppo, e impone orientamenti comuni delle AEV per la convergenza delle prassi di vigilanza (artt. 6, 7, 8, allegati).

Controlli interni, governance e stress test

Richiede adeguati meccanismi di controllo interno, informazioni periodiche alle autorità e pubblicazione annuale della struttura giuridica e di governance del conglomerato; introduce la possibilità di stress test periodici coordinati, con parametri UE sviluppati dalle AEV in cooperazione con il CERS (art. 9 e art. 9 ter).

Società di partecipazione finanziaria mista: equivalenza e non duplicazione

Prevede che, quando esistono disposizioni equivalenti tra direttive settoriali e direttiva 2002/87/CE, l’autorità competente possa applicare una sola volta la disciplina pertinente del settore più importante o della direttiva sui conglomerati, previa consultazione e informazione delle AEV; le AEV devono elaborare orientamenti e norme tecniche (artt. 2 bis della direttiva 98/78/CE, 72 bis e 126 della direttiva 2006/48/CE, 213 e 235 della direttiva 2009/138/CE).

Imprese madri di paesi terzi e misure alternative

Consente alle autorità di applicare metodi alternativi per ottenere una vigilanza adeguata sui gruppi con capogruppo in paesi terzi, inclusa la richiesta di costituire una società di partecipazione finanziaria o assicurativa con sede nell’Unione e l’applicazione della disciplina di gruppo a tale livello (artt. 18, 19, 143 e 262 della direttiva 2009/138/CE; art. 143 della direttiva 2006/48/CE).

Deleghe alla Commissione e norme tecniche

Attribuisce alla Commissione poteri delegati per modifiche tecniche su definizioni, terminologia e metodi di calcolo; prevede orientamenti comuni e progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte delle AEV, con termini specifici, tra cui la presentazione dei progetti entro il 1º gennaio 2015 per alcune disposizioni (artt. 20, 21 bis, 21 ter, 21 quater).

Termini di recepimento

Gli Stati membri devono recepire gli artt. 1, 2 e 3 entro il 10 giugno 2013; l’art. 4 dal 10 giugno 2013; in deroga, le disposizioni sul trattamento dei gestori di fondi di investimento alternativi entro il 22 luglio 2013 (art. 6).

Come è indicizzato

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