Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2011/90

Direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011 , che modifica l’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l’aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2011/90/UE della Commissione aggiorna le ipotesi utilizzate per calcolare il tasso annuo effettivo globale nei contratti di credito ai consumatori, al fine di renderle più uniformi e aderenti alla realtà del mercato. L'intervento modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE, introducendo regole più dettagliate per varie fattispecie di utilizzo del credito, inclusi scoperti e crediti senza durata fissa. Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2012 e applicarle dal 1 gennaio 2013.

Modifica delle ipotesi standard per il calcolo del tasso annuo effettivo globale nei contratti di credito ai consumatori, integrando l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48/CE, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) per diverse tipologie di credito: credito con libertà di prelievo, scoperti, crediti a durata indeterminata e altri contratti con prelievi/rimborsi non pienamente determinabili. Incide sugli Stati membri, che devono recepire la modifica e applicarla nel proprio ordinamento nazionale entro i termini stabiliti.

Direttiva 2011/90/UE: ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG nei crediti ai consumatori

La direttiva interviene sulla disciplina del credito ai consumatori per correggere e integrare le ipotesi tecniche di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG). La Commissione rileva, nei considerando, che l'esperienza applicativa della direttiva 2008/48/CE ha mostrato l'insufficienza delle ipotesi originarie per garantire un calcolo uniforme e adeguato alle condizioni del mercato.

Obiettivo e ratio dell'intervento

L'obiettivo è rendere più precisa la determinazione del TAEG nelle situazioni in cui il contratto di credito non consente di conoscere con certezza tutte le date, gli importi o le modalità di utilizzo e rimborso del finanziamento. La direttiva mira in particolare ai crediti senza durata fissa, agli scoperti e ai contratti con diverse modalità di prelievo o con condizioni variabili, introducendo presunzioni standardizzate da utilizzare ai fini del calcolo.

Ambito di applicazione

La direttiva non ridisegna l'intera disciplina del credito ai consumatori, ma modifica esclusivamente l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE. Le nuove regole operano quindi per i contratti di credito ai consumatori soggetti a tale direttiva e, più precisamente, per il calcolo del TAEG nei casi contemplati dall'allegato modificato.

Contenuto della modifica normativa

Con l'articolo 1, la Commissione sostituisce integralmente la parte II dell'allegato I della direttiva 2008/48/CE con una nuova sezione intitolata "Ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale".

Le principali presunzioni introdotte sono le seguenti:

  • se il contratto lascia al consumatore libertà di prelievo, si assume che l'intero credito sia prelevato subito e per intero;
  • se la libertà di prelievo è limitata da importi o periodi, il credito si presume prelevato alla data più vicina tra quelle previste e nel rispetto di tali limiti;
  • se esistono diverse modalità di prelievo con costi o tassi diversi, si assume il ricorso alla modalità con spesa e tasso più elevati, riferiti alla categoria di transazione più comunemente utilizzata;
  • per le concessioni di scoperto, si presume l'utilizzo integrale del credito per tutta la durata del contratto; se tale durata non è nota, il TAEG si calcola assumendo una durata di tre mesi;
  • per i contratti di credito a durata indeterminata diversi dallo scoperto, si presume una durata di un anno dal primo prelievo e il rimborso finale del saldo; inoltre il capitale è considerato rimborsato in rate mensili di uguale importo, salvo il caso in cui sia rimborsabile solo integralmente entro ogni termine di pagamento, nel qual caso si presumono prelievi e rimborsi ripetuti nell'arco di un anno;
  • per gli altri contratti, se data o importo del rimborso non sono determinabili, si applica la data più vicina e l'importo più basso previsti; se non è nota la data di conclusione del contratto, il primo prelievo è collocato nell'intervallo più breve tra quella data e il primo pagamento dovuto dal consumatore;
  • se non è possibile determinare un pagamento sulla base del contratto o delle ipotesi precedenti, esso si considera effettuato secondo le condizioni fissate dal creditore e, in mancanza di queste, con regole suppletive per interessi, spese una tantum, spese rateizzate e pagamento finale;
  • se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si presume fissato a 1.500 EUR;
  • se sono offerti tassi e spese diversi per un periodo o importo limitato, si assume l'applicazione dei valori più elevati per l'intera durata del contratto;
  • per i contratti con tasso fisso iniziale e successivo tasso variabile indicizzato, al termine del periodo iniziale si assume che il tasso coincida con quello vigente al momento del calcolo, secondo il valore dell'indicatore convenuto in quel momento.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

L'articolo 2 stabilisce il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2013.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma impone alcuni obblighi formali:

  • inserire nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva, oppure accompagnarle con un riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale;
  • informare immediatamente la Commissione;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Rilievi operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto sul piano del calcolo del TAEG e della conformità della documentazione precontrattuale e contrattuale nei crediti ai consumatori. Le nuove presunzioni incidono sulla standardizzazione dei calcoli, riducendo la discrezionalità interpretativa e imponendo di adeguare i modelli di simulazione e di informativa al consumatore alle regole dell'allegato modificato.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE

L'articolo 1 sostituisce la parte II dell'allegato I della direttiva 2008/48/CE con nuove ipotesi aggiuntive per il calcolo del TAEG, in particolare per rendere più uniforme il calcolo e adeguarlo alle pratiche commerciali del mercato.

Recepimento e applicazione negli Stati membri

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2012 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1 gennaio 2013. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Destinatari

L'articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Nuove ipotesi di calcolo del TAEG

L'allegato introduce ipotesi specifiche: prelievo immediato e integrale se il consumatore ha libertà di prelievo; prelievo alla data più vicina e nei limiti previsti se esistono limitazioni; uso della modalità con spesa e tasso più elevati se vi sono più modalità di prelievo; per gli scoperti, prelievo integrale per tutta la durata e, se ignota, durata presunta di tre mesi; per i crediti a durata indeterminata, durata presunta di un anno dal primo prelievo e rimborso mensile uniforme, con disciplina specifica dei casi di rimborso integrale entro ogni termine di pagamento; per altri crediti, criteri suppletivi su data e importo dei rimborsi, data del primo prelievo, modalità di pagamento di interessi e spese, limite massimo presunto di 1.500 EUR se non convenuto, applicazione per l'intera durata di tassi/spese più elevati se offerti solo per periodi o importi limitati, e regola speciale per tasso fisso iniziale con successivo tasso variabile indicizzato.

Come è indicizzato

Materiecredito ai consumatoritutela dei consumatoriservizi finanziari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.