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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42533/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per invasione arbitraria di edificio (art. 633 e aggravamento ex art. 639-bis c.p.), sostenendo: 1) errore di fatto e diritto perché l'immobile sarebbe di proprietà privata (famiglia Ventili) e non del Comune, con conseguente vizio di procedibilità (sostengono che il 639-bis non si applicherebbe e che il reato sarebbe procedibile solo a querela); 2) omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 3) contraddittorietà della motivazione circa lo stato di necessità (ritengono che lo sgombero e la pericolosità dello stabile precedente giustifichino lo stato di necessità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e ha confermato che ai fini dell'applicabilità dell'art. 639-bis conta la destinazione dell'immobile ad uso di edilizia popolare ("o destinati ad uso pubblico"), non la mera proprietà; i rilievi sulla proprietà sono questioni di fatto non sindacabili in cassazione senza denuncia di travisamento della prova o autosufficienza della prova. Sul secondo motivo ha rilevato la preclusione per carenza di specificità in sede di impugnazione e, comunque, che il reato è di natura permanente (l'invasione perdura finché permane l'occupazione) sicché la causa di non punibilità per tenuità non è applicabile fino alla cessazione della permanenza. Sul terzo motivo ha escluso lo stato di necessità: tale scriminante è applicabile solo per pericoli attuali e transitori e non per risolvere stabilmente il bisogno abitativo; mancavano gli altri requisiti (assoluta necessità e inevitabilità del pericolo) per tutto il tempo dell'occupazione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    ... per aver arbitrariamente invaso, al fine di occuparlo o di trarne comunque altrimenti profitto, l'alloggio ...

    Il delitto di invasione di terreni o edifici è integrato dall'entrata arbitraria con finalità di occupazione o di trarne profitto; la fattispecie è stata confermata nei fatti contestati.

  • art. 639-bis c.p.

    "o destinati ad uso pubblico"

    L'aggravante e la procedibilità d'ufficio si fondano non solo sulla titolarità pubblica ma anche sulla concreta destinazione dell'immobile ad uso pubblico o a edilizia popolare; pertanto la proprietà privata non esclude l'applicazione se l'immobile è destinato a uso pubblico.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere applicata durante la persistenza di un reato permanente come l'occupazione arbitraria: la compressione del bene giuridico perdura finché l'occupazione non cessa. Inoltre, l'applicabilità deve essere dedotta tempestivamente in sede di merito e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata quale base per la condanna alle spese e per l'ordine di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 822 e ss. c.c.

    La nozione di 'pubblico' richiamata dalla giurisprudenza e dalla Corte si ricava da tali disposizioni del codice civile: comprendono beni appartenenti allo Stato o ad enti pubblici e, per la definizione di 'destinati ad uso pubblico', anche beni privati con concreta destinazione pubblica.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato solamente in relazione ai diritti fondamentali della persona che possono essere oggetto di protezione nello stato di necessità; la Corte precisa però che la tutela costituzionale non giustifica lo stato di necessità quando mancano i requisiti di attualità e transitorietà del pericolo.

Massime di principio

  • Per l'applicabilità dell'art. 639-bis c.p. conta la destinazione concreta dell'immobile ad uso pubblico o edilizia popolare: la titolarità formale non è decisiva.
  • In cassazione non è possibile rimettere in discussione questioni puramente fattuali o testimoniali, salvo che sia denunciato il travisamento della prova o che la doglianza sia formulata come autosufficiente.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) va sollevata in sede di merito: è preclusa se proposta per la prima volta in Cassazione. Inoltre non si applica ai reati permanenti fintanto che la condotta offendendi perdura.
  • Lo stato di necessità può scriminare l'occupazione abusiva solo per pericoli attuali e transitori e quando sussistono contemporaneamente l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; non può giustificare l'occupazione come soluzione definitiva del bisogno abitativo.
  • Motivazioni generiche o prive di concretezza procedurale determinano l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese e agli oneri verso la Cassa delle Ammende.

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