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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13876/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia in diversa composizione, atteso l'errore di trascrizione non sanabile in esecuzione e le irregolarità nel calcolo della pena (pena-base sotto il minimo edittale, applicazione indebita della continuazione e mancata quantificazione delle attenuanti).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura gravi errori nella sentenza del Tribunale di Gorizia: 1) divergenza insanabile tra motivazione e dispositivo (la motivazione condanna per il reato di resistenza al pubblico ufficiale - capo 1 - e assolve per oltraggio - capo 2 - mentre il dispositivo trascritto depositato assegna erroneamente la condanna al capo 2); 2) errato calcolo della pena per il reato di resistenza: la pena-base è stata fissata al di sotto del minimo edittale previsto dalla legge; è stato applicato un aumento per continuazione non giustificato (la condotta è descritta come un'unica azione nei confronti di un unico pubblico ufficiale); sono state riconosciute le attenuanti generiche senza una concreta quantificazione del loro effetto sul minimo edittale; 3) omissione di una corretta pronuncia sul capo 1) e possibile nullità ai sensi dell'art. 546, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 546, comma 3

    L'omessa pronuncia su un reato o la discordanza tra motivazione e dispositivo può comportare la nullità della sentenza; la Corte ha richiamato la norma come parametro per valutare la nullità o l'irregolarità della decisione quando manca una corretta statuizione.

  • codice penale, art. 81, primo comma

    La Corte ha ritenuto che l'aumento per continuazione non potesse essere applicato in assenza di più fatti o di elementi che giustifichino la continuazione; la continuazione richiede pluralità di fatti-offesa collegati e non è applicabile a un'unica azione contro un unico pubblico ufficiale.

  • codice penale, art. 337 (resistenza a pubblico ufficiale)

    Dalla sentenza emerge che la pena-base utilizzata era inferiore al minimo edittale stabilito per il reato di resistenza (minimo sei mesi): la Corte ha quindi censurato la fissazione di una pena al di sotto del limite legale.

  • giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 20877 del 21/03/2023, Rv. 284503)

    sentenza n. 20877 del 21/03/2023, Rv. 284503

    Richiamata come orientamento secondo cui certe correzioni in fase esecutiva non sono ammissibili quando la discrepanza tra motivazione e dispositivo incide sulla determinazione della pena; serve per escludere la possibilità di semplice correzione dello scritto depositato.

Massime di principio

  • Se la motivazione della sentenza e il dispositivo sono in contrasto sostanziale (es. condanna per un reato nella motivazione ma dispositivo recante altro reato), l'errore non è automaticamente sanabile in fase esecutiva e può comportare l'annullamento e il rinvio.
  • La pena-base non può essere fissata al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma: la violazione di tale principio costituisce motivo di censura e può portare all'annullamento della sentenza.
  • L'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. richiede pluralità di fatti o elementi che giustifichino la continuazione; non può essere applicato quando la condotta è unica e diretta verso un unico pubblico ufficiale.
  • Le circostanze attenuanti generiche, se riconosciute, devono essere concretamente quantificate nella determinazione della pena; il mero riconoscimento senza quantificazione è insufficiente.
  • Quando manca una pronuncia su un capo di imputazione o vi è discordanza significativa tra motivazione e dispositivo, si deve valutare la nullità ai sensi dell'art. 546 c.p.p. e la possibile necessità di annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

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