Cassazione Penale, Sentenza n. 13876/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia in diversa composizione, atteso l'errore di trascrizione non sanabile in esecuzione e le irregolarità nel calcolo della pena (pena-base sotto il minimo edittale, applicazione indebita della continuazione e mancata quantificazione delle attenuanti).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura gravi errori nella sentenza del Tribunale di Gorizia: 1) divergenza insanabile tra motivazione e dispositivo (la motivazione condanna per il reato di resistenza al pubblico ufficiale - capo 1 - e assolve per oltraggio - capo 2 - mentre il dispositivo trascritto depositato assegna erroneamente la condanna al capo 2); 2) errato calcolo della pena per il reato di resistenza: la pena-base è stata fissata al di sotto del minimo edittale previsto dalla legge; è stato applicato un aumento per continuazione non giustificato (la condotta è descritta come un'unica azione nei confronti di un unico pubblico ufficiale); sono state riconosciute le attenuanti generiche senza una concreta quantificazione del loro effetto sul minimo edittale; 3) omissione di una corretta pronuncia sul capo 1) e possibile nullità ai sensi dell'art. 546, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 546, comma 3
L'omessa pronuncia su un reato o la discordanza tra motivazione e dispositivo può comportare la nullità della sentenza; la Corte ha richiamato la norma come parametro per valutare la nullità o l'irregolarità della decisione quando manca una corretta statuizione.
codice penale, art. 81, primo comma
La Corte ha ritenuto che l'aumento per continuazione non potesse essere applicato in assenza di più fatti o di elementi che giustifichino la continuazione; la continuazione richiede pluralità di fatti-offesa collegati e non è applicabile a un'unica azione contro un unico pubblico ufficiale.
codice penale, art. 337 (resistenza a pubblico ufficiale)
Dalla sentenza emerge che la pena-base utilizzata era inferiore al minimo edittale stabilito per il reato di resistenza (minimo sei mesi): la Corte ha quindi censurato la fissazione di una pena al di sotto del limite legale.
giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 20877 del 21/03/2023, Rv. 284503)
sentenza n. 20877 del 21/03/2023, Rv. 284503
Richiamata come orientamento secondo cui certe correzioni in fase esecutiva non sono ammissibili quando la discrepanza tra motivazione e dispositivo incide sulla determinazione della pena; serve per escludere la possibilità di semplice correzione dello scritto depositato.
Massime di principio
- Se la motivazione della sentenza e il dispositivo sono in contrasto sostanziale (es. condanna per un reato nella motivazione ma dispositivo recante altro reato), l'errore non è automaticamente sanabile in fase esecutiva e può comportare l'annullamento e il rinvio.
- La pena-base non può essere fissata al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma: la violazione di tale principio costituisce motivo di censura e può portare all'annullamento della sentenza.
- L'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. richiede pluralità di fatti o elementi che giustifichino la continuazione; non può essere applicato quando la condotta è unica e diretta verso un unico pubblico ufficiale.
- Le circostanze attenuanti generiche, se riconosciute, devono essere concretamente quantificate nella determinazione della pena; il mero riconoscimento senza quantificazione è insufficiente.
- Quando manca una pronuncia su un capo di imputazione o vi è discordanza significativa tra motivazione e dispositivo, si deve valutare la nullità ai sensi dell'art. 546 c.p.p. e la possibile necessità di annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
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