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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2024 del 25/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini tra fondi rustici siti nel Comune di Ferrara. Il tribunale aveva determinato il confine sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e aveva rigettato le domande di usurpazione e risarcimento danni proposte dalla parte originariamente attrice; la corte d'appello aveva poi respinto l'impugnazione, proposta nel frattempo dalle odierne ricorrenti per successione processuale. In cassazione le ricorrenti hanno proposto tre motivi contro la sentenza d'appello, ma il ricorso è stato notificato oltre il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., perché la sentenza era stata notificata il 7 dicembre 2022 e la notifica del ricorso è avvenuta solo il 7 febbraio 2023. Le ricorrenti hanno chiesto la rimessione in termini sostenendo che l'atto era stato inviato il 6 febbraio 2023 alle 23:59 e che il ritardo nella generazione della ricevuta di accettazione dipendeva da un malfunzionamento del sistema PEC e di alcuni gestori di accesso a internet. La Corte ha però rilevato che, ai fini della tempestività della notifica telematica, rileva la generazione del messaggio di accettazione del gestore del mittente, che nel caso di specie era comunque del 7 febbraio alle 00:01:04, quindi oltre la mezzanotte dell'ultimo giorno utile. Ha inoltre escluso la rimessione in termini per tardività dell'istanza, proposta solo il 27 febbraio 2023, e per mancata prova rigorosa di un impedimento assoluto e non imputabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività della notifica oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. Ha ritenuto che, nel sistema della notifica telematica, il momento perfezionativo per il notificante è quello della generazione della ricevuta di accettazione del gestore PEC del mittente, e che nel caso concreto tale ricevuta era stata generata dopo la scadenza del termine. Ha inoltre escluso la rimessione in termini perché richiesta con notevole ritardo rispetto alla scadenza e non supportata da prova adeguata dell'assolutezza dell'impedimento addotto. Conseguentemente non sono stati esaminati i motivi di merito del ricorso. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al pagamento delle somme previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza ed è perentorio; nel caso concreto era scaduto il 6 febbraio 2023.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La proposta definitoria non è incompatibile con la partecipazione del consigliere delegato al collegio che decide il giudizio.

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini è ammessa anche per il termine di impugnazione, ma richiede tempestività dell'istanza e prova rigorosa dell'impedimento assoluto.

  • art. 16-septies d.l. 179/2012

    Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, la notifica telematica si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione, non alle ore 7 del giorno successivo se la ricevuta è generata tra le 21 e le 24.

  • art. 155 c.p.c.

    Il termine di impugnazione si computa a giorni e scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno utile.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta definitoria, ha applicato la condanna per responsabilità aggravata nei termini ritenuti ricorrenti nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo PEC di un atto di impugnazione, ai fini della tempestività del deposito/notifica per il notificante rileva il momento di generazione della ricevuta di accettazione del gestore PEC del mittente; se tale ricevuta interviene dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno utile, l'impugnazione è tardiva.
  • La rimessione in termini contro la decadenza dal potere di impugnare presuppone un'istanza tempestiva, ossia presentata con immediatezza rispetto al venir meno dell'impedimento, e non può essere concessa quando la parte attende diversi giorni prima di attivarsi.
  • L'errore o malfunzionamento tecnico invocato per giustificare la tardività deve essere provato in modo rigoroso e deve integrare un impedimento assoluto e non imputabile; allegazioni generiche o richiami a notizie di stampa non sono sufficienti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti con l'impugnazione.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012 ha eliminato il differimento al giorno successivo del perfezionamento per il notificante nelle notifiche telematiche effettuate tra le 21 e le 24, valorizzando la piena utilizzabilità del termine difensivo fino alle ore 24.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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