Sentenza n. 16414/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità prot. -OMISSIS- del 10 luglio 2026, comunicato in pari data a mezzo pec (doc. 1), con il quale è stato negato l'accesso documentale agli atti richiesti con istanza dell'8 giugno 2026, trasmessa in data 11 giugno 2026 (doc. 3), nonché della successiva nota del Ministero prot. n. -OMISSIS- del 20 luglio 2026, comunicata in pari data (doc. 2), che conferma il diniego alla richiesta di accesso documentale, riferite alla “gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala rotante di classe micro mini di peso massimo al decollo di 2,5 kg payload incluso - CIG BA8A66225E”, codice n. -OMISSIS-” per accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 116 cpa e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 il diritto della Società -OMISSIS- ad accedere alla documentazione richiesta con l'istanza dell'8 giugno 2026 trasmessa l'11.06.2026 (doc. 3) e, in particolare : “1. contratto di appalto stipulato il 29.05.2026 citato nella memoria difensiva dell'aggiudicatario del 1.6.2026, unitamente a tutti gli allegati ivi incluso il cronoprogramma previsto dal disciplinare; 2.la polizza fideiussoria sottoscritta a garanzia dell'esecuzione che dovrebbe essere allegata al contratto; 3. il visto della Corte dei Conti; 4. gli atti forniti dall'aggiudicataria e dalle Amministrazioni interessate (tra cui Agenzia delle Entrate) per comprovare il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati; 5.gli atti, di estremi sconosciuti, attestanti la concessione del prestito SAFE a copertura economica della fornitura in questione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso documentale agli atti relativi alla stipulazione e all’esecuzione del contratto di fornitura aggiudicato, confermato con successiva nota
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La seconda classificata, che aveva già impugnato l’aggiudicazione e contestato in quel giudizio la stipula del contratto prima della scadenza dello standstill sostanziale, ha chiesto l’accesso al contratto stipulato il 29 maggio 2026 e ai relativi allegati, alla garanzia fideiussoria per l’esecuzione, al visto della Corte dei conti, ai documenti comprovanti i requisiti generali e speciali dell’aggiudicatario e agli atti relativi al finanziamento SAFE. Il Ministero ha negato l’accesso ritenendo carente un interesse concreto e prospettando un controllo generalizzato, l’estraneità degli atti successivi alla gara, l’irrilevanza del finanziamento e la possibile riservatezza di informazioni commerciali, finanziarie e attinenti alla sicurezza nazionale. Il RTI ha inoltre eccepito che il ricorso incidentale escludente proposto nel giudizio sull’aggiudicazione privava la richiedente di interesse; ha dedotto la genericità di alcune richieste, l’esistenza di segreti tecnici e commerciali e l’assenza di necessità difensiva dei documenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullato il diniego e ordinato al Ministero della Difesa di ostendere i documenti richiesti. Ha ritenuto applicabile il rito ordinario di accesso ex art. 116 c.p.a., poiché la controversia riguarda documenti della fase di stipulazione ed esecuzione, non l’ostensione di documenti della fase di gara regolata dal rito dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023. Ha respinto l’eccezione di carenza d’interesse: l’interesse all’accesso va valutato autonomamente e non viene meno per la pendenza del ricorso incidentale escludente. La posizione di seconda classificata e il giudizio pendente sull’aggiudicazione, nel quale è contestata la stipula anticipata, fondano un interesse concreto e attuale. Il contratto è pertinente alla verifica della clausola di sospensione e della dedotta violazione dello standstill; la polizza fideiussoria è utile a verificare il rispetto delle condizioni di legge e di gara; il visto della Corte dei conti e i documenti sui requisiti dell’aggiudicatario sono ostensibili per le rispettive verifiche. Anche gli atti sul finanziamento SAFE sono pertinenti alla valutazione della legittimità della stipula prima della scadenza dello standstill. Le generiche allegazioni di segreti commerciali o di esigenze di sicurezza non giustificavano il diniego integrale: spetta all’Amministrazione, in sede di ostensione, proteggere eventuali informazioni specificamente riservate e bilanciare tali esigenze con gli interessi difensivi della richiedente. Per gli atti SAFE il diniego non individuava una lesione concreta e specifica, idonea a impedire l’accesso. L’Amministrazione e la controinteressata sono state condannate in solido alle spese, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Va preliminarmente confermato, ai fini del rito applicabile, che l’azione qui esercitata, ancorchè veda anche la prospettazione di questioni di secretazione a protezione di interessi commerciali e industriali, deve essere considerata di accesso agli atti ex art. 116 CPA e non ex art. 36 del D. Lgs. n.36/2023, essendo il perimetro applicativo di tale ultimo rito circoscritto alle sole questioni di ostensione di documenti della fase di gara e non della successiva fase di stipulazione ed esecuzione del contratto, delle quali si discute invece in questo giudizio.
L’azione di accesso relativa a documenti della stipulazione o dell’esecuzione del contratto segue il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a.; il rito dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023 è circoscritto alle controversie sull’ostensione di documenti della fase di gara.
art. 35, comma 1, d.lgs. 36/2023
Va anzitutto ricordato che, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia (ex plurimis AP del Consiglio di Stato n. 10/2020), l’accesso agli atti successivi all’aggiudicazione e/o concernenti l’esecuzione del contratto è oggi previsto dall’art. 35 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e deve essere garantito dalle amministrazioni aggiudicatrici.
L’accesso ai documenti successivi all’aggiudicazione o relativi all’esecuzione contrattuale è riconosciuto dall’art. 35, comma 1, e deve essere assicurato dalle amministrazioni aggiudicatrici.
art. 22 l. 241/1990
Con riguardo agli atti oggetto di richiesta di ostensione emerge invero che: -A- quanto al contratto di appalto stipulato il 29.5.2026 è palese la sua utilità a fini difensivi per -OMISSIS- in relazione alla sua contestazione della violazione dell’art. 18, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023 (v.si sub 1.1) ed alle obiezioni da ultimo frapposte dal controinteressato circa l’esatto tenore da attribuirsi alla clausola di sospensione condizionata degli effetti del contratto (v.si sub 1.5.1.5);
L’interesse concreto e attuale all’accesso sussiste quando i documenti richiesti presentano una pertinenza difensiva rispetto alla posizione giuridica tutelata, senza che occorra anticipare la valutazione della loro decisività nel giudizio.
art. 24, comma 6, lettera a), l. 241/1990
Tuttavia è certo mancato nell’impugnato diniego il riferimento ad una lesione specifica ed individuata nonché di importanza tale da risultare impeditiva dell’ostensione dei documenti relativi al programma SAFE richiesti dalla ricorrente con specifico riferimento al finanziamento dell’appalto, da qui la censurabilità del provvedimento.
L’esclusione dell’accesso per ragioni di sicurezza o difesa nazionale richiede l’indicazione di una lesione specifica e individuata, di gravità tale da impedire l’ostensione; in difetto, il diniego è illegittimo.
art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023
Con riguardo agli atti oggetto di richiesta di ostensione emerge invero che: -A- quanto al contratto di appalto stipulato il 29.5.2026 è palese la sua utilità a fini difensivi per -OMISSIS- in relazione alla sua contestazione della violazione dell’art. 18, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023 (v.si sub 1.1) ed alle obiezioni da ultimo frapposte dal controinteressato circa l’esatto tenore da attribuirsi alla clausola di sospensione condizionata degli effetti del contratto (v.si sub 1.5.1.5);
Il contratto stipulato è accessibile quando la sua conoscenza è pertinente alla contestazione della violazione dello standstill sostanziale e alla verifica della clausola che condiziona l’efficacia contrattuale.
art. 4, paragrafo 3, Regolamento (UE) 2025/1106
E-palese è anche l’interesse a verificare l’effettivo possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla vincitrice, attraverso l’ostensione dei relativi atti forniti dall’aggiudicataria e dalle Amministrazioni interessate (inclusa l’Agenzia delle Entrate) dei quali, tra l’altro, il Ministero ha dichiarato essere già avvenuta comunicazione; anche qui l’ostensione dovrà tenere conto delle eventuali esigenze di cui sopra al punto A1;
Il testo richiama il regolamento SAFE per riconoscere la pertinenza degli atti di finanziamento alla verifica della legittimità della stipula entro il termine previsto per l’ammissibilità al sostegno. Il passaggio riportato non contiene però l’interpretazione della specifica disposizione europea.
art. 35, comma 4, lettera a), d.lgs. 36/2023
In ordine poi ad eventuali esigenze di tutela di segreti industriali e commerciali del controinteressato, per ora qui solo genericamente evocate, spetterà d’ufficio all’Amministrazione ostendente il loro presidio, tenuto anche conto che nel caso di specie, a seguito di successivi ricorsi incrociati ex art. 36 D.lgs. n. 36/2023, sia -OMISSIS- che il RTI hanno acconsentito alla reciproca integrale disclosure delle rispettive offerte tecniche, superando le iniziali istanze di secretazione;
Le esigenze di protezione dei segreti commerciali non determinano automaticamente il diniego dell’accesso: devono essere valutate e, ove specificamente sussistenti, presidiate dall’Amministrazione in sede di ostensione.
Massime di principio
- L’accesso documentale a documenti relativi alla stipulazione e all’esecuzione di un contratto pubblico è azionabile con il rito dell’art. 116 c.p.a.; il rito speciale previsto dall’art. 36 del d.lgs. 36/2023 riguarda l’ostensione dei documenti della fase di gara.
- Nel valutare l’accesso difensivo, l’amministrazione e il giudice verificano la pertinenza e la strumentalità astratta dei documenti rispetto alla posizione giuridica tutelata, senza anticipare un giudizio prognostico sulla loro concreta decisività nel processo o sulla possibilità di acquisirli con altri strumenti.
- La posizione di seconda classificata e la pendenza di un giudizio sull’aggiudicazione, nel quale siano contestati atti successivi di stipulazione, possono fondare un interesse concreto e attuale ad accedere ai documenti contrattuali e a quelli relativi ai requisiti dell’aggiudicatario; tale interesse non è escluso dalla pendenza di un ricorso incidentale escludente.
- Il diniego di accesso per esigenze di sicurezza, difesa nazionale o relazioni internazionali deve individuare una lesione specifica e concreta, di gravità tale da impedire l’ostensione; la mera evocazione di interessi protetti non basta. L’Amministrazione deve inoltre bilanciare tali esigenze con gli interessi giuridici del richiedente e può presidiare le informazioni effettivamente riservate in sede di ostensione.
- La deduzione di segreti tecnici o commerciali non giustifica di per sé il diniego integrale dei documenti contrattuali: l’Amministrazione deve verificare in concreto le informazioni riservate e adottare le misure necessarie a tutelarle, assicurando l’accesso per quanto compatibile.
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