Cassazione Civile, Sentenza n. 37600/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla determinazione dell'"equa indennità" per il riscatto degli impianti e allo "stato di consistenza" redatto nel procedimento di riscatto: il Comune sostiene che lo stato era stato formato unilateralmente per il mancato adempimento del concessionario (Italgas) e che quindi Italgas sarebbe decaduto dal potere di contestarlo; inoltre il Comune eccepiva l'incompetenza degli arbitri e la non arbitrabilità della materia, invocando anche presunto giudicato derivante da precedente decisione del Consiglio di Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Medicina e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di Italgas. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del Comune: ha accertato che Italgas aveva partecipato al procedimento di formazione dello stato di consistenza (quindi la formazione non era meramente unilaterale); ha stabilito che la mancata impugnazione tempestiva dello stato non fa perdere al concessionario il diritto di contestare la stima finale dell'indennità di riscatto; ha escluso che la materia fosse incompetenze o non arbitrabile, rilevando che il Comune aveva aderito alla procedura arbitrale (nominando arbitro, partecipando alla c.t.u. e condividendo lo stato tramite proprio consulente); ha inoltre spiegato che la precedente pronuncia del Consiglio di Stato si riferiva a una quantificazione provvisoria e non impediva una nuova valutazione tecnicamente fondata disposta in arbitrato. Spese e contributo processuale a carico del Comune.
Norme richiamate
r.d. n. 2578 del 1925
L'art. 24, comma 4 fissa i criteri per la determinazione dell'equa indennità basata sul valore industriale residuo degli impianti; la Corte riconosce che la stima finale è sindacabile in base a tali criteri anche se fondata sullo stato di consistenza
d.P.R. n. 902 del 1986
art. 10 (commi 1-5); art. 11, comma 1; art. 13
Art. 10 disciplina la formazione e le conseguenze dello stato di consistenza (compresi termini e decadenze); la Corte ha rilevato che la fattispecie dell'unilateralità si applica solo se effettivamente lo stato è formato senza la partecipazione del concessionario. Art. 11 consente l'utilizzo dello stato per la stima; art. 13 è stato richiamato nella censura ma non ha impedito la decisione sulla arbitrabilità
Codice Civile
Invocato dal Comune per sostenere incompetenza degli arbitri; la Corte non ha accolto l'eccezione, ritenendo la materia rientrante nella clausola compromissoria e nella competenza arbitrale
Codice di Procedura Civile
Richiamato con riferimento al vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che il ricorso non indicasse fatti decisivi non esaminati e quindi la censura era inammissibile
d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1‑quater (nella formulazione introdotta dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
Norma richiamata per l'obbligo di versamento di un contributo processuale da parte del ricorrente in caso di soccombenza; la sentenza ne dà atto
Massime di principio
- La mancata contestazione nello specifico termine amministrativo dello "stato di consistenza" non comporta automaticamente la perdita del diritto del concessionario di impugnare la stima finale dell'indennità di riscatto: è possibile contestare la quantificazione definitiva basata sui criteri previsti dalla normativa
- Se esiste una clausola compromissoria e l'ente concedente aderisce alla procedura arbitrale (nomina arbitro, partecipazione al contraddittorio tecnico), la determinazione dell'indennità è arbitrabile e il collegio arbitrale è competente a decidere sulla stima
- Lo "stato di consistenza" è considerato formato unilateralmente solo se il concessionario non ha partecipato alla sua formazione; la partecipazione del concessionario e del comune (anche tramite consulenti) esclude la decadenza invocata dall'ente
- Una decisione amministrativa o giurisdizionale che ha ritenuto legittima una quantificazione provvisoria non produce necessariamente giudicato su una valutazione definitiva: una nuova valutazione tecnica esperita nel contraddittorio può portare a diversa determinazione dell'indennità
- Per preservare le posizioni processuali il concessionario deve comunque partecipare attivamente alla formazione degli atti (nominare consulente, partecipare al contraddittorio) e, se presente una clausola arbitrale, valutare tempestivamente l'attivazione della procedura arbitrale per sindacare la stima
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