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Sentenza

Sentenza n. 448/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quinta) n. 3139/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. V, che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il silenzio del Comune su un'istanza di accesso agli atti e aveva compensato le spese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio ricorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Condominio aveva chiesto al Comune copia di un permesso di costruire in sanatoria, della relativa istanza e degli atti allegati, al fine di valutare azioni a tutela della proprietà condominiale. Dopo il silenzio dell'amministrazione, aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., evocando anche gli odierni appellanti quali controinteressati. Questi ultimi avevano dedotto che il titolo edilizio non era stato rilasciato in loro favore e che l'intervento non insisteva su area condominiale. Il Condominio aveva quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. I condomini hanno appellato deducendo: 1) errore di diritto e violazione dell'art. 84 c.p.a., sostenendo che l'istanza del Condominio integrasse una rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio; 2) violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 ss. c.p.c., nonché dei principi di causalità e soccombenza virtuale, per la mancata condanna del Condominio alle spese; 3) difetto, genericità e apparenza della motivazione sulla compensazione delle spese, ritenendo insufficienti i riferimenti alla natura della controversia e alla ridotta attività difensiva.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il CGARS ha escluso che la mancata allegazione di un fatto sopravvenuto satisfattivo imponesse di qualificare l'istanza del Condominio come rinuncia al ricorso. La cessazione della materia del contendere richiede la piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa, normalmente derivante da un'attività amministrativa successiva e integralmente satisfattiva; tale situazione non risultava verificata, non essendo stata effettuata l'ostensione degli atti. Tuttavia, la sopravvenuta carenza di interesse può derivare anche dalla conoscenza successiva, per causa non imputabile al ricorrente, di un fatto preesistente che renda certa e definitiva l'inutilità della decisione. Nel caso concreto, il Condominio aveva appreso solo dalle difese dei condomini che questi non erano titolari del permesso di costruire, mentre la nota comunale era generica e non chiariva il titolare del titolo edilizio. L'istanza non possedeva inoltre i requisiti formali dell'art. 84 c.p.a. per la rinuncia; anzi, è la rinuncia priva delle formalità di legge che può eventualmente essere valorizzata come elemento sintomatico della sopravvenuta carenza di interesse, non il contrario. Quanto alle spese, il CGARS ha ritenuto che il giudice di primo grado disponga di ampia discrezionalità nella condanna o compensazione, sindacabile in appello solo in presenza di abnormità, manifesta ingiustizia o macroscopica illogicità. Il Condominio non poteva essere considerato soccombente, neppure virtualmente, poiché non era stata accertata l'inesistenza del suo diritto di accesso e non si trattava di rinuncia al ricorso. La motivazione della compensazione, fondata sulla natura della controversia e sulla ridotta attività difensiva, era sintetica ma comprensibile e non apparente. Il CGARS ha compensato anche le spese del grado d'appello, in considerazione della peculiarità e dell'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione in materia di accesso agli atti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta

    La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale, tale da rendere del tutto inutile la prosecuzione del giudizio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse alla decisione; il difetto può derivare anche dalla conoscenza successiva, per causa non imputabile, di un fatto preesistente che renda definitivamente inutile la pronuncia.

  • art. 84 c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. […] La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue

    La rinuncia richiede le formalità previste dalla norma; in loro assenza non può essere riqualificata automaticamente come rinuncia, mentre un atto di rinuncia informale può essere valorizzato, se univoco, come prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35 c.p.a.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    Consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti, atti univoci o comportamenti processuali, pur in assenza delle formalità della rinuncia.

  • art. 26 c.p.a.

    tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2

    Richiama il criterio della soccombenza nella regolazione delle spese, ma riconosce al giudice un ampio potere valutativo e consente una motivazione sintetica purché comprensibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Esprime il principio generale della condanna della parte soccombente alle spese, applicabile nel processo amministrativo attraverso il rinvio dell'art. 26 c.p.a., in forma attenuata in ragione della complessità dell'azione amministrativa.

  • art. 92 c.p.c.

    Rileva per la compensazione delle spese, il cui esercizio è sindacabile in appello solo nei casi di manifesta abnormità, ingiustizia o illogicità.

  • artt. 88, comma 2, lett. d), e 105, comma 1, c.p.a.

    Il difetto assoluto di motivazione della sentenza, collocandosi al di sotto del minimo costituzionale, può determinare la nullità della sentenza e l'annullamento con rinvio; non è sufficiente un semplice difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 111, comma 5, Cost.

    Individua il parametro del minimo costituzionale della motivazione, violato solo da anomalie motivazionali radicali, quali la mancanza assoluta, il contrasto irriducibile, la motivazione meramente assertiva o obiettivamente incomprensibile.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, si verifichi o venga conosciuta per causa non imputabile al ricorrente una situazione di fatto o di diritto nuova, certa e definitiva, tale da rendere inutile la pronuncia giudiziale; il fatto non deve necessariamente essere cronologicamente successivo, potendo essere preesistente ma conosciuto solo successivamente.
  • La cessazione della materia del contendere richiede il pieno e irretrattabile soddisfacimento della pretesa sostanziale mediante un'attività amministrativa integralmente satisfattiva; la sola perdita dell'interesse alla decisione non equivale a soddisfazione della pretesa.
  • La rinuncia al ricorso presuppone le formalità dell'art. 84 c.p.a.; in mancanza, il giudice non deve automaticamente riqualificare ogni dichiarazione di improcedibilità come rinuncia. Al contrario, un atto di rinuncia informale può essere valorizzato, se inequivoco, come elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
  • La regolazione delle spese di lite rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di primo grado ed è sindacabile in appello soltanto per manifesta abnormità, ingiustizia, illogicità o sproporzione macroscopica, soprattutto quando la decisione di merito o in rito non venga riformata.
  • La motivazione sintetica sulle spese è legittima se, valutata nella globalità della sentenza e in rapporto al contesto processuale, consente di comprendere la ratio decidendi; la nullità ricorre soltanto in presenza di un difetto assoluto di motivazione al di sotto del minimo costituzionale, non per la mera insufficienza argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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