Sentenza n. 1801/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di erogazione o ripristino di terapie riabilitative logopediche, neuropsicomotorie e cognitivo-comportamentali a indirizzo ABA
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del minore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore con grave disturbo dello spettro autistico, aveva chiesto all’A.S.P. di Palermo, con diffida del 2 gennaio 2024, il ripristino dell’erogazione delle terapie riabilitative. L’amministrazione è rimasta inerte fino alla convocazione del 6 marzo 2025, successiva alla proposizione del ricorso, nella quale ha individuato un centro riabilitativo situato a Termini Imerese e ha previsto anche il rimborso delle spese di trasferimento. La domanda avverso il silenzio è stata dichiarata improcedibile con precedente sentenza non definitiva, mentre è proseguito il giudizio sulla domanda risarcitoria. Il ricorrente ha dedotto e documentato il danno patrimoniale sostenuto dalla famiglia, che, in assenza di una tempestiva soluzione da parte dell’amministrazione, ha dovuto stipulare contratti mensili con una struttura privata per assicurare al minore le necessarie prestazioni assistenziali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda risarcitoria. Ha ritenuto ingiusta la condotta dell’A.S.P., che ha definito l’istanza relativa alle cure soltanto dopo circa un anno e due mesi e dopo la notifica del ricorso, in violazione dei termini di conclusione del procedimento previsti dall’art. 2 della l. 241/1990. Il giudice ha precisato che l’amministrazione conserva il potere di individuare la sede territoriale più idonea per la cura del minore e per la tutela dell’interesse pubblico, ma deve esercitare tale potere entro il termine di legge. Ha ritenuto provati il nesso causale tra il silenzio inadempimento e il danno, individuato nella lesione dell’autodeterminazione negoziale dei genitori costretti a rivolgersi a una struttura privata, nonché il danno-conseguenza, rappresentato dalla diminuzione patrimoniale risultante dalle fatture pagate dal 1° febbraio al 4 novembre 2024. L’A.S.P. di Palermo è stata condannata a corrispondere euro 3.047,10, oltre interessi legali fino al soddisfo, e alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato. Non è stato riconosciuto alcun danno non patrimoniale, anche in via equitativa, per difetto di un’espressa domanda.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
in spregio dei termini procedimentali previsti dall’art. 2 della l. n. 241/1990
L’amministrazione deve concludere entro il termine di legge il procedimento relativo alla richiesta di erogazione delle terapie; l’esercizio tardivo del potere, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, integra una condotta ingiusta fonte di responsabilità risarcitoria quando abbia causato un danno patrimoniale provato.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata accolta sulla base della prova della condotta illegittima dell’amministrazione, del danno-evento, del nesso causale e del danno-conseguenza patrimoniale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Impone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità dei soggetti interessati.
Massime di principio
- L’amministrazione conserva la discrezionalità nell’individuare la sede territoriale e le modalità più idonee per l’erogazione di prestazioni sanitarie o assistenziali, ma deve esercitare tale potere e concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge.
- Il silenzio dell’amministrazione su una richiesta di prestazioni assistenziali, protratto oltre il termine procedimentale e seguito da una determinazione soltanto dopo la proposizione del ricorso, può integrare una condotta ingiusta fonte di responsabilità risarcitoria.
- È risarcibile il danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute dalla famiglia per acquistare da una struttura privata prestazioni assistenziali che l’amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente organizzare o riconoscere, quando siano provati la condotta omissiva, il nesso causale e l’effettivo esborso.
- Il danno non patrimoniale non può essere liquidato, neppure equitativamente, in assenza di un’espressa domanda di parte.
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