Cassazione Penale, Sentenza n. 35276/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Asti che, con rito abbreviato, aveva assolto gli imputati dal reato di falso ideologico ex art. 483 c.p., ritenendo che le autocertificazioni sottoscritte non fossero destinate a confluire in un atto pubblico e che la relazione dei militi non avesse efficacia probatoria diretta in quanto si limitava a riportare quanto dichiarato dagli imputati. Il motivo principale del ricorso era l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella qualificazione giuridica delle autodichiarazioni e nella valutazione della rilevanza penale di dichiarazioni mendaci rese ai fini del contenimento del contagio da Covid-19.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente accertato la non veridicità delle circostanze dichiarate dagli imputati nelle autodichiarazioni. Ha qualificato le autocertificazioni come dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), pur osservando che la distinzione tra art. 46 e art. 47 non è decisiva ai fini penali perché l'art. 76 DPR 445/2000 sanziona le dichiarazioni mendaci in entrambi i casi rimandando al codice penale. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui le autodichiarazioni rese al pubblico ufficiale possono assumere rilevanza di atto pubblico e integrare il reato di falso ideologico quando l'atto è destinato a provare la verità dei fatti e la norma impone al privato l'obbligo di dichiarare il vero. Ha inoltre escluso che il principio nemo tenetur se detegere operi a giustificare dichiarazioni false rese al di fuori di un procedimento penale già avviato. In conseguenza, ha annullato la sentenza impugnata sul punto della configurabilità del reato di cui all'art. 483 c.p. e ha rinviato per nuovo esame alla corte d'appello territorialmente competente.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen. (falso ideologico)
Il reato è configurabile quando l'atto pubblico, nel quale è stata trasfusa la dichiarazione del privato, è destinato a provare la verità dei fatti attestati e sussiste un obbligo normativo di dichiarare il vero; in tali casi la dichiarazione mendace può integrare il falso ideologico.
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, art. 46
Regola le dichiarazioni sostitutive di certificazioni; la Corte ha distinto questa categoria, ma ha osservato che la diversa ricaduta tra art. 46 e art. 47 non incide sul trattamento penale in presenza di mendacio.
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47
Regola le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà su fatti e stati di cui il dichiarante ha diretta conoscenza; la Corte ha ritenuto che le autocertificazioni rese durante i controlli rientrino in questa fattispecie.
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, art. 76
Attribuisce rilevanza penale alle dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47, rimandando al codice penale; perciò entrambe le categorie sono soggette alle sanzioni del codice penale in caso di falsità.
art. 24, comma 2, Cost. (diritto di difesa) e principio nemo tenetur se detegere
Il principio dello ius tacendi è riconosciuto come corollario del diritto di difesa ma opera principalmente in ambito processuale una volta instaurato il procedimento; non legittima la commissione di dichiarazioni mendaci nella fase anteriore o esterna al procedimento penale.
Massime di principio
- Le autocertificazioni rese dal privato a pubblici ufficiali ai sensi del DPR 445/2000 possono assumere natura di atto pubblico o comunque rilevante probatoriamente per la pubblica amministrazione e, se destinate a provare fatti la cui verità è normativamente richiesta, la loro falsità può integrare il reato di falso ideologico ex art. 483 c.p.
- La distinzione tecnica tra dichiarazioni ex art. 46 e art. 47 DPR 445/2000 non altera la conseguenza penale della dichiarazione mendace, poiché l'art. 76 del DPR rinvia al codice penale per entrambe le ipotesi.
- Il principio nemo tenetur se detegere tutela l'imputato in sede processuale e non giustifica fuori dal processo la produzione di dichiarazioni false: non è un diritto che legittima comportamenti illeciti in fase preventiva o amministrativa.
- Anche quando il pubblico ufficiale si limita a trascrivere quanto dichiarato dal privato, il documento così formato può avere rilevanza pubblica e probatoria; pertanto la mera trasposizione non esclude la configurabilità del falso ideologico.
- In casi analoghi (autocertificazioni mendaci durante controlli amministrativi) è necessario valutare se l'atto fosse destinato a provare la verità dei fatti e se la normativa imponeva al dichiarante l'obbligo di verità: se affermativo, è possibile procedere per falso ideologico.
- Se la Cassazione annulla per errata interpretazione del diritto, la vicenda torna alla corte di merito per nuovo esame sulle risultanze e sulla configurabilità del reato secondo i criteri indicati in motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35122/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35124/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35126/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35127/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35128/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35129/2023 del 21/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →