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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46995/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio). Il ricorso articola due censure: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza della detenzione ai fini di spaccio, sostenendo che si trattasse di uso personale e che la Corte ha valorizzato in modo generico solo il dato quantitativo, senza considerare l'assenza di strumenti da taglio/confezionamento e la possibilità di consumo dilazionato o in gruppo; (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena e nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, contestando che la Corte abbia negato le attenuanti limitandosi a richiamare i precedenti dell'imputato e senza fornire adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate e generiche che replicano valutazioni di merito già affrontate e confutate dalla Corte territoriale. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che ha considerato non solo il quantitativo della sostanza ma anche le circostanze concrete (la detenzione in borsello sulla spiaggia dove l'imputato lavorava, la conservazione in condizioni non idonee, la suddivisione in tre dosi pronte all'uso, la assenza di giustificazioni plausibili) come indizi uniti a favore della destinazione allo spaccio. Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha condiviso la decisione territoriale che ha motivato il rifiuto sulla base dei precedenti e sull'assenza di elementi positivi allegati a favore del riconoscimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma è stata interpretata dalla Corte come relativa alla detenzione di stupefacenti destinati allo spaccio; la Corte territoriale ha ritenuto che quantità non esigua, modalità di custodia e suddivisione in dosi possano far ritenere la destinazione alla cessione, superando la tesi dell'uso personale

  • Codice di procedura penale

    Richiamato in relazione alla nomina del difensore (deposizione della nomina ex art. 102 c.p.p.); la nomina è stata regolarmente depositata e il difensore si è riportato ai motivi di ricorso

Massime di principio

  • In materia di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra uso personale e detenzione ai fini di spaccio si basa su valutazione sommatoria di elementi: quantità, modalità di confezionamento/divisione in dosi, luogo e modo di custodia, assenza di plausibili giustificazioni, e contesto operativo (es. luogo di lavoro). Nessuno di questi elementi è esclusivo, ma la loro combinazione può legittimare la conclusione per finalità di spaccio.
  • L'assenza di strumenti per il confezionamento o di bilancini non esclude automaticamente la destinazione alla cessione: il giudice valuta il contesto e altri indizi (quantitativo, divisione in dosi, modalità e luogo di custodia).
  • In Cassazione non è consentita una semplice riconsiderazione del merito dei fatti: i ricorsi che ripropongono genericamente alternative interpretative dei fatti sono inammissibili. Le censure devono essere specifiche e focalizzate su vizi di diritto o errori logico-giuridici nella motivazione.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico per mera assenza di fattori negativi: richiede l'emersione di elementi positivi a favore del reo; la loro mancanza legittima il diniego da parte del giudice.
  • Quando si impugna una sentenza per vizio di motivazione è opportuno indicare in modo puntuale quali passaggi motivazionali siano viziati (contraddittorietà, illogicità, mancata valutazione di specifiche prove) e perché la valutazione di merito sia irragionevole o manifestamente illogica, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.

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