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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18095/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso una cartella di pagamento per € 1.389.695,09 relativa a spese di giustizia penali; il ricorrente denunciava la nullità della cartella per mancata indicazione del contenuto minimo, la illegittimità dell'addebito per la solidarietà tra imputati (anche alla luce della L. 69/2009 e della disciplina dell'art. 535 c.p.p.) e la carenza di motivazione e prova circa l'addebito di spese non comuni a tutti i condannati

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che molte delle questioni dedotte erano o riservate alla cognizione del giudice penale (statuizioni sulla solidarietà nelle condanne alle spese passate in giudicato) o non erano state specificatamente e adeguatamente indicate negli atti di merito in violazione dell'art. 366 c.p.c. Ha ritenuto altresì che la nota spese prodotta dall'amministrazione riportava spese comuni a tutti i condannati e che le doglianze del ricorrente si risolvevano in richiesta di riesame del merito e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni controricorrenti per complessivi € 13.000,00 oltre accessori

Norme richiamate

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    Nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione

    Richiamato dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione; la Corte lo applica per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione, richiedendo specificità e coerenza nella censura

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione quale elemento essenziale del provvedimento giurisdizionale; la Corte ritiene che non vi sia carenza motivazionale decisiva

  • art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.

    Invocato perché il ricorrente non ha fornito adeguato e specifico richiamo del contenuto degli atti del giudizio di merito; la Corte ne dichiara la violazione e l'inammissibilità delle censure generiche

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova e la necessità di specificità nella doglianza

  • art. 535 c.p.p.

    Norma penale sulla condanna alle spese e sulla solidarietà; la Corte osserva che le statuizioni di solidarietà contenute nella sentenza penale passata in giudicato non sono sindacabili in sede di opposizione all'esecuzione

  • Legge n. 69/2009

    Riferita dal ricorrente come causa di modifiche al regime della solidarietà per le spese processuali; la Corte conferma che le modifiche successive non incidono sulle statuizioni già passate in giudicato e sulle condanne alle spese già pronunciate

  • art. 617 c.p.c.

    Norma relativa all'opposizione agli atti esecutivi; la decisione di merito aveva comunque in parte qualificato e limitato la portata delle censure come improprie o inammissibili nell'appeal interposto

  • art. 599 c.p.p. comma 4

    Richiamato per chiarire che nel caso di specie si era trattato di applicazione dell'art. 599 comma 4 (accoglimento di alcuni motivi di appello) e non di patteggiamento, con conseguente irrilevanza di certe argomentazioni del ricorrente

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei riti alternativi; la Corte osserva che non era stato patteggiamento ex art. 444 e che quindi le argomentazioni collegate non erano pertinenti

  • art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato per gli effetti processuali sul contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; la Corte registra l'applicabilità delle disposizioni in tema di versamento

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente in termini di presunta lesione del diritto di difesa per carenza di indicazione delle spese; la Corte non ritiene sussistente la violazione alla luce della motivazione e della documentazione prodotta

Massime di principio

  • Le statuizioni penali passate in giudicato relative alla condanna alle spese e alla solidarietà tra imputati sono vincolanti e, salvo rimedi utilizzabili in sede penale, non sono sindacabili in sede di opposizione all'esecuzione civile
  • Chi impugna una cartella di pagamento per addebiti derivanti da sentenza penale deve indicare in modo specifico e richiamare puntualmente negli atti di gravame le voci di spesa ritenute illegittime e gli elementi probatori a sostegno, ai sensi dell'art. 366 c.p.c.; censure generiche sono inammissibili
  • La Cassazione non ammette il riesame in fatto o della valutazione delle prove già compiute dai giudici di merito; per ottenere il sindacato in legittimità occorre dimostrare vizi specifici di motivazione o violazioni del criterio di valutazione della prova ex art. 116 c.p.c.
  • Le modifiche normative intervenute dopo il passaggio in giudicato di una sentenza (es. L. 69/2009) non incidono retroattivamente sulle statuizioni già definitive relative alla solidarietà per le spese processuali
  • Se il rilievo posto nel provvedimento impugnato è di ammissibilità o attiene alla qualificazione del mezzo di impugnazione, il rimedio corretto può non essere l'appello ma altri strumenti (occorre preliminarmente individuare correttamente il rimedio procedurale)
  • In opposizione a cartelle esattoriali basate su titolo penale è essenziale acquisire e comprovare documentalmente la non corrispondenza della nota spese ai criteri di legge e la specifica illegittimità delle singole voci, pena l'inammissibilità delle doglianze

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