Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-231/23

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 11 June 2025. — Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ and Others v European Commission. — Commercial policy – Dumping – Imports of ceramic tiles originating in India and Türkiye – Definitive anti-dumping duties – Definition of Union industry – Article 4(1) of Regulation (EU) 2016/1036 – Sampling – Article 17(1) of Regulation 2016/1036 – Injury to the Union industry – Article 3(2) and (5) of Regulation 2016/1036 – Causal link – Article 3(6) and (7) of Regulation 2016/1036 – Export price – Adjustment – Functions comparable to those of an agent working on a commission basis – Article 2(10)(i) of Regulation 2016/1036 – Single economic entity – Manifest error of assessment. — Case T-231/23

Giurisprudenza europea62023TJ0231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di alcuni esportatori turchi di piastrelle ceramiche contro i dazi antidumping definitivi imposti dalla Commissione. Ha escluso errori nel campionamento, ha confermato l’accertamento del pregiudizio materiale e del nesso causale e ha ritenuto legittimo l’adeguamento del prezzo all’esportazione per società collegate considerate operanti come trader indipendenti. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti.

Ricorso di annullamento avverso il regolamento di esecuzione che impone dazi antidumping definitivi sulle piastrelle ceramiche originarie di India e Türkiye, con contestazione della nozione di industria dell’Unione, del pregiudizio, del nesso causale e del calcolo del prezzo all’esportazione per gruppi di società collegate.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia commesso errori di diritto o manifesti errori di valutazione: 1) nel definire e nell’utilizzare il campione ai fini dell’analisi del pregiudizio, alla luce dell’articolo 4(1) e dell’articolo 17(1) del regolamento 2016/1036; 2) nel ritenere sussistente un pregiudizio materiale per l’industria dell’Unione; 3) nel riconoscere un nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio; 4) nel trattare alcune società turche collegate come non costituenti un’unica entità economica e nell’effettuare l’adeguamento del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2(10)(i) del regolamento 2016/1036.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, nell’ambito della difesa commerciale, la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione nell’accertare pregiudizio e nesso causale, soggetto al solo controllo del manifesto errore. L’articolo 4(1) del regolamento antidumping definisce l’industria dell’Unione e non impone che il campione rappresenti una "maggior proporzione" della produzione totale; ai fini dell’articolo 17(1) è sufficiente un campione rappresentativo della maggiore produzione o delle maggiori vendite ragionevolmente investigabili. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che i dati economici, pur presentando taluni andamenti positivi, nel complesso confermavano un pregiudizio materiale e un nesso causale con le importazioni oggetto di dumping. Quanto al prezzo all’esportazione, la Commissione poteva applicare l’articolo 2(10)(i) e dedurre SG&A e profitto dei trader collegati, poiché le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un’unica entità economica né l’asimmetria contestata nel calcolo del valore normale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2(10)(i) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3(1), (2), (5), (6) e (7) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 4(1) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 7(2c) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 17(1) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 18(1) e (6) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 76(d) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 103 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Dazi antidumping sulle piastrelle ceramiche originarie di India e Türkiye

Il Tribunale, con sentenza dell’11 giugno 2025 nella causa T-231/23, ha respinto il ricorso proposto da esportatori turchi di piastrelle ceramiche contro il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, che imponeva dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle ceramiche originarie di India e Türkiye. La controversia riguarda, in particolare, la definizione di industria dell’Unione, la selezione del campione, l’accertamento del pregiudizio e del nesso causale, nonché il trattamento delle società collegate ai fini del prezzo all’esportazione.

Parti e contesto procedurale

Le ricorrenti sono Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ e altre persone giuridiche indicate nell’allegato, tutte produttrici esportatrici turche. La convenuta è la Commissione europea. Le ricorrenti chiedevano l’annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda, sostenendo che la Commissione avesse commesso errori nell’indagine antidumping avviata su denuncia dell’European Ceramic Tile Manufacturers’ Association.

Normativa rilevante

La sentenza interpreta e applica il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare:

  • articolo 3, relativo alla determinazione del pregiudizio, del nesso causale e dei fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping;
  • articolo 4(1), che definisce l’industria dell’Unione;
  • articolo 5, sull’avvio del procedimento;
  • articolo 7(2c), sul margine di profitto obiettivo ai fini del calcolo del margine di pregiudizio;
  • articolo 17(1), sul campionamento;
  • articolo 18, sull’uso dei fatti disponibili in caso di mancata cooperazione;
  • articolo 2(10)(i), sulle rettifiche per commissioni e funzioni assimilabili a quelle di un agente su commissione. Sono inoltre richiamati l’articolo 263 TFUE, l’articolo 47 della Carta e varie disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale.

Il terzo motivo: campionamento e definizione dell’industria dell’Unione

Le ricorrenti sostenevano che il campione scelto dalla Commissione fosse viziato perché rappresentava solo circa il 6% della produzione totale dell’industria dell’Unione e quindi non costituiva una "maggior proporzione" della produzione, richiesta a loro avviso dall’articolo 4(1) del regolamento di base. Invocavano anche l’articolo 3(5), sostenendo che l’analisi del pregiudizio non poteva fondarsi su un campione così ristretto.

Il Tribunale ha respinto la censura ricordando che l’articolo 4(1) serve a definire l’industria dell’Unione, mentre la scelta del campione è disciplinata dall’articolo 17(1). La Commissione, nel caso concreto, aveva definito l’industria dell’Unione prendendo in considerazione tutti i produttori dell’Unione, dato il carattere fortemente frammentato del settore, e non sulla base di una "maggior proporzione". Ne consegue che le ricorrenti non potevano invocare l’articolo 4(1) per contestare la mera composizione del campione. Il Tribunale ha inoltre osservato che pretendere un campione rappresentativo di una maggioranza della produzione totale svuoterebbe di effetto utile l’articolo 17(1).

Il primo motivo: assenza di pregiudizio materiale

Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse commesso un manifesto errore di valutazione nel concludere per un pregiudizio materiale dell’industria dell’Unione. A loro avviso, molti indicatori macroeconomici e microeconomici erano stabili o positivi, il mercato dell’Unione restava dominato dall’industria europea e il calo di quota di mercato era modesto; inoltre, gli investimenti erano stati affrontati in modo erroneo.

Il Tribunale ha ricordato che, in materia di difesa commerciale, le istituzioni dispongono di un ampio margine di valutazione e che il controllo giurisdizionale si limita al rispetto delle regole procedurali, all’esattezza materiale dei fatti e all’assenza di manifesto errore. Quanto all’articolo 3(5), il Tribunale ha ribadito che non è necessario che tutti gli indicatori mostrino una tendenza negativa, purché la valutazione complessiva sia convincente.

Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato tre elementi: la diminuzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione dal 90,1% all’87,1%; la situazione di perdita o di redditività molto bassa fino al periodo dell’inchiesta; e il forte calo degli investimenti, in particolare in ricerca, sviluppo e innovazione. Gli elementi positivi addotti dalle ricorrenti, come il miglioramento del cash flow o del ritorno sugli investimenti, sono stati ritenuti spiegabili da fattori di breve periodo, come la formazione di scorte e gli effetti della pandemia, e comunque insufficienti a rendere implausibile la valutazione della Commissione. La sentenza chiarisce anche che il richiamo al considerando 405 del regolamento impugnato era fuori contesto, poiché relativo al calcolo del margine di pregiudizio e non all’accertamento del pregiudizio in sé.

Il secondo motivo: nesso causale tra dumping e pregiudizio

Le ricorrenti contestavano anche il nesso causale, sostenendo che l’aumento delle importazioni oggetto di dumping era troppo limitato e che altri fattori, in particolare la pandemia da COVID-19, avevano inciso sulla situazione del settore.

Il Tribunale ha respinto il motivo osservando che la Commissione aveva accertato un aumento del 72% delle importazioni dai paesi interessati, con la loro quota di mercato passata da circa il 5% all’8%, in parallelo con la perdita di tre punti percentuali di quota di mercato dell’industria dell’Unione. Inoltre, la Commissione aveva rilevato un significativo undercutting, cioè prezzi delle importazioni inferiori a quelli dell’industria europea e persino ai suoi costi di produzione nel periodo dell’inchiesta. Poiché tali dati non erano stati seriamente contestati, la Commissione poteva ragionevolmente concludere per l’esistenza del nesso causale.

Quanto al COVID-19, il Tribunale ha rilevato che le ricorrenti si erano limitate ad affermare in modo generico l’impatto della pandemia, senza dimostrare che essa avesse un peso tale da spezzare il nesso tra dumping e pregiudizio. La Commissione aveva peraltro già esaminato specificamente gli effetti della pandemia nel regolamento impugnato, rilevando che produzione e vendite avevano recuperato nel periodo dell’inchiesta.

Il quarto motivo: prezzo all’esportazione, un’unica entità economica e parità di trattamento

Nel quarto motivo, le ricorrenti contestavano il modo in cui la Commissione aveva calcolato il dumping margin di alcuni altri esportatori turchi appartenenti allo stesso gruppo, sostenendo che si trattasse di un’unica entità economica e che, in ogni caso, vi fosse un’asimmetria tra il trattamento del prezzo all’esportazione e quello del valore normale.

L’asserita unica entità economica

Le ricorrenti sostenevano che i trader collegati svolgessero funzioni integrabili in quelle di un dipartimento interno di vendita e che, pertanto, non si potesse applicare l’articolo 2(10)(i) per dedurre SG&A e margine di profitto dal prezzo all’esportazione. Invocavano elementi come il controllo comune, la gestione congiunta, il fatto che i controlli avessero riguardato gli stessi siti e il ruolo operativo dei trader nella commercializzazione.

Il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo cui l’esistenza di un’unica entità economica dipende dalla realtà economica del rapporto tra produttore e distributore, e richiede una valutazione di tutti i fattori rilevanti. Ha però ritenuto decisivi due elementi valorizzati dalla Commissione: i trader collegati avevano spesso fornitori indipendenti e vendevano anche prodotti diversi da quelli oggetto dell’indagine; inoltre, le informazioni fornite sul funzionamento del gruppo erano insufficienti e la mancata cooperazione consentiva alla Commissione di basarsi sui fatti disponibili ai sensi dell’articolo 18.

Il Tribunale ha quindi confermato che i trader svolgevano funzioni simili a quelle di un agente su commissione e che le ricorrenti non avevano dimostrato la sussistenza di un’unica entità economica. Ha inoltre respinto gli ulteriori argomenti relativi all’assenza di stock, al contatto iniziale con i clienti, all’uso dei sistemi informatici e alla mancanza di esportazioni dirette, ritenendoli non decisivi.

La presunta asimmetria nel confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione

In via subordinata, le ricorrenti lamentavano che la Commissione avesse dedotto dal prezzo all’esportazione le spese SG&A e il profitto dei trader collegati, senza operare un rettificativo corrispondente sul valore normale per le vendite sul mercato turco, così alterando la comparabilità.

Il Tribunale ha respinto anche questa censura. Ha ritenuto plausibile la spiegazione della Commissione secondo cui, sul mercato interno, i trader servivano una base ampia di distributori locali, mentre sulle esportazioni essi aggiungevano un valore economico ulteriore rispetto alla semplice vendita del prodotto; perciò, ai fini di un confronto equo, era appropriato eliminare dal prezzo all’esportazione quel valore aggiunto. Inoltre, la mancata collaborazione del gruppo aveva impedito alla Commissione di verificare in pieno l’asserita identità di trattamento tra vendite interne ed esportazioni.

Esito del giudizio

Il Tribunale ha respinto tutti i motivi di ricorso e, conseguentemente, ha dichiarato infondata l’azione di annullamento. Le ricorrenti sono state condannate alle spese ai sensi dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi pratici per gli operatori

La sentenza ribadisce alcuni punti di rilievo operativo per le imprese coinvolte in indagini antidumping:

  • il campionamento ex articolo 17 non deve coprire una "maggior proporzione" della produzione totale, purché sia rappresentativo e ragionevolmente investigabile;
  • un pregiudizio materiale può essere accertato anche se alcuni indicatori sono positivi, purché la valutazione complessiva sia coerente e convincente;
  • il nesso causale può essere fondato su crescita delle importazioni, perdita di quota di mercato e undercutting, salvo prova seria di fattori alternativi di pari o maggiore incidenza;
  • chi invoca l’unica entità economica deve fornire elementi probatori solidi sull’effettiva integrazione commerciale;
  • la mancata cooperazione può legittimare la Commissione a utilizzare i fatti disponibili e a trarre conclusioni sfavorevoli alla parte non cooperante.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaledazi antidumpingdifesa commercialediritto doganale e prezzi all’esportazioneprocesso dinanzi al tribunale ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.