Tribunale, Sentenza T-230/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 11 June 2025. — Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ v European Commission. — Commercial policy – Dumping – Imports of ceramic tiles originating in India and Türkiye – Definitive anti-dumping duties – Constructed normal value – Product control number – Article 2(3), (5) and (6) of Regulation (EU) 2016/1036 – Comparison between the normal value and the export price – Article 2(10) of Regulation 2016/1036 – Currency conversion – Injury to the Union industry – Article 3(2) and (5) of Regulation 2016/1036 – Sampling – Article 17(1) of Regulation 2016/1036 – Manifest error of assessment – Error of law. — Case T-230/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Hitit Seramik contro il regolamento antidumping definitivo sulle piastrelle ceramiche provenienti da India e Turchia. Conferma la legittimità del metodo Commissione per il valore normale costruito, l’assenza di adeguamento per l’inflazione turca e la valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione. Rileva inoltre che il campione dell’industria unionale era rappresentativo e che non vi era errore manifesto nella determinazione del danno.
Impugnazione di un regolamento antidumping definitivo su piastrelle ceramiche: legittimità del calcolo del valore normale costruito, degli adeguamenti per inflazione e della valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione
La questione giuridica
Se la Commissione abbia commesso errori di diritto o manifeste carenze di valutazione: (i) nel raggruppare piastrelle ordinarie e piastrelle di finitura nello stesso product control number (PCN) ai fini del valore normale costruito; (ii) nel rifiutare un adeguamento per l’inflazione sul mercato turco durante il periodo dell’inchiesta, pur avendo utilizzato la data dell’ordine per la conversione valutaria; (iii) nel mantenere le conseguenze del presunto vizio sui dazi antidumping; e (iv) nella valutazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e della rappresentatività del campione dell’industria unionale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.
Principio di diritto
La Corte conferma che, in materia antidumping, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale e il sindacato del giudice unionale è limitato all’assenza di errori manifesti, inesattezza dei fatti o sviamento di potere. Il raggruppamento delle piastrelle di finitura con quelle ordinarie nel PCN contestato non è censurabile quando deriva dai dati forniti dalla stessa impresa e non è dimostrato che la Commissione potesse escludere tali costi dal valore normale costruito senza violare l’esigenza di un confronto equo ex articolo 2, paragrafo 10. Analogamente, l’assenza di un adeguamento per l’inflazione in Turchia non è illegittima se il ricorrente non prova in modo specifico e circostanziato che l’inflazione abbia inciso sulla comparabilità dei prezzi in modo comparabile alla conversione valutaria. Infine, la Commissione non commette errore manifesto nel ritenere rappresentativo un campione unionale che, pur coprendo una quota limitata della produzione totale, riflette la diversità strutturale e geografica dell’industria, né nel concludere per un pregiudizio materiale nonostante alcuni indicatori positivi.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1036
- articolo 2, paragrafi 3, 5, 6, 10 e 12, del regolamento (UE) 2016/1036
- articolo 3, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036
- articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
- articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1036
- articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
- articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
- articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036
- articolo 66a del regolamento di procedura del Tribunale
Impugnazione del regolamento antidumping sulle piastrelle ceramiche
Il Tribunale, Terza Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un produttore esportatore turco contro il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle ceramiche originarie di India e Turchia. La controversia riguarda, in particolare, il metodo di determinazione del valore normale costruito, gli adeguamenti di comparazione dei prezzi e la valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione ha avviato l’inchiesta antidumping a seguito di una denuncia dell’associazione europea dei produttori di piastrelle ceramiche. Il periodo d’inchiesta copriva il 1º luglio 2020 - 30 giugno 2021, mentre il periodo considerato per il pregiudizio andava dal 1º gennaio 2018 alla fine dell’inchiesta. La ricorrente, esportatore turco, è stata inclusa nel campione dei produttori esportatori selezionati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base.
Prima censura: raggruppamento delle piastrelle di finitura nel PCN e valore normale costruito
La ricorrente contestava l’inclusione delle piastrelle di finitura nel medesimo PCN delle piastrelle ordinarie, sostenendo che ciò avesse gonfiato il costo di produzione e quindi il valore normale costruito. Il Tribunale osserva che la Commissione aveva adottato un approccio PCN-by-PCN proprio per distinguere prodotti con caratteristiche diverse e che la ricorrente aveva essa stessa inserito, nel PCN relativo alle piastrelle ordinarie, piastrelle di finitura aventi le medesime caratteristiche. La Commissione aveva segnalato l’anomalia durante il procedimento e, in assenza di correzione tempestiva da parte dell’impresa, aveva utilizzato i dati forniti dalla stessa.
Sul piano giuridico, il Tribunale afferma che l’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di base non impone un divieto di includere nei costi di produzione usati per un PCN anche costi relativi a prodotti non correttamente classificati in quel PCN, quando ciò dipende dalla struttura dei dati forniti dall’operatore. Inoltre, la circostanza che la Commissione abbia modificato il calcolo delle spese generali, amministrative e del profitto, estendendo la base di calcolo alle vendite complessive sul mercato turco, non impone di modificare in parallelo i costi di produzione, poiché l’articolo 2, paragrafo 6, disciplina in modo autonomo spese e profitto, mentre i costi di produzione si fondano sui prodotti fabbricati nel paese d’origine.
Il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui il metodo avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base: la ricorrente non aveva dimostrato che la propria contabilità non riflettesse ragionevolmente i costi di produzione; contestava, piuttosto, la presenza stessa delle piastrelle di finitura nel PCN. La deroga dell’articolo 2, paragrafo 5, va interpretata restrittivamente e non copre tale censura.
Fair comparison e alternative metodologiche proposte dalla ricorrente
Il Tribunale sottolinea che, poiché le piastrelle di finitura erano state prese in considerazione anche nel calcolo del prezzo all’esportazione del PCN, la loro esclusione dal valore normale avrebbe imposto di escluderle anche dall’altro termine del confronto, per rispettare l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. La ricorrente, invece, proponeva soluzioni che incidevano solo sul valore normale. Poiché non ha fornito un set completo di dati separando le piastrelle di finitura dalle piastrelle ordinarie, né ha dimostrato che le soluzioni alternative proposte consentissero comunque un confronto equo, la censura viene respinta.
Il Tribunale aggiunge che il richiamo al concetto di “ordinary course of trade” non è pertinente per il calcolo dei costi di produzione del valore normale costruito, e che la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare che il valore normale determinato dalla Commissione non fosse un appropriato valore sostitutivo.
Seconda censura: inflazione in Turchia e conversione valutaria
La ricorrente sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto adeguare il valore normale per tener conto dell’elevata inflazione sul mercato turco durante il periodo d’inchiesta, soprattutto perché la Commissione aveva già scelto la data dell’ordine d’acquisto per la conversione valutaria, in ragione del deprezzamento della lira turca rispetto all’euro.
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli adeguamenti sono ammissibili solo se il richiedente dimostra che il fattore invocato incide sulla comparabilità dei prezzi. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad affermazioni generali sull’inflazione in Turchia e su un preteso legame con l’aumento dei suoi prezzi interni. Il Tribunale osserva che i dati e il grafico prodotti non dimostravano una correlazione lineare tra inflazione e prezzi domestici, né un nesso tale da alterare in modo manifesto la comparabilità con il prezzo all’esportazione.
Quanto alla conversione valutaria, il Tribunale considera che la ricorrente non ha contestato in sé l’uso della data dell’ordine d’acquisto, ma soltanto il fatto che la Commissione non abbia poi effettuato un adeguamento per inflazione. Anche sotto questo profilo, il ricorso è respinto, perché la ricorrente non ha fornito prove specifiche e contestualizzate che l’inflazione avesse effetti sul valore normale comparabili a quelli prodotti dal cambio sulla determinazione del prezzo all’esportazione.
Terza censura: effetti derivati delle presunte illegittimità
La ricorrente sosteneva che, essendo viziati il calcolo del valore normale e la mancata correzione per inflazione, risultavano violati anche l’articolo 2, paragrafi 10 e 12, e l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. Il Tribunale respinge questa censura perché le premesse fattuali e giuridiche su cui si fonda non sono state accertate: né esiste un uso illegittimo di costi di produzione “distorti”, né è stata accertata l’illegittimità dell’assenza di adeguamento per inflazione.
Quarta censura: pregiudizio all’industria dell’Unione e rappresentatività del campione
La ricorrente contestava l’analisi del pregiudizio sostenendo che la Commissione si fosse concentrata quasi esclusivamente sulla diminuzione della quota di mercato dell’industria unionale, trascurando indicatori positivi quali aumento delle vendite, dei prezzi unitari, della produttività e della redditività. Contestava inoltre la rappresentatività del campione dell’industria dell’Unione, ritenendo che esso non riflettesse correttamente la situazione complessiva e che la scelta dei produttori campionati fosse incoerente rispetto a quella effettuata per gli esportatori turchi.
Il Tribunale ricorda che l’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base impone una valutazione obiettiva di tutti i fattori economici pertinenti, ma non richiede che tutti i fattori mostrino un andamento negativo. La Commissione può concludere per un pregiudizio materiale anche in presenza di alcuni indicatori positivi, purché la sua analisi complessiva sia convincente.
Quanto al campione, il Tribunale ribadisce che l’articolo 17, paragrafo 1, contempla due metodi di campionamento e lascia alla Commissione un ampio margine nella scelta. Nel caso concreto, la Commissione aveva strutturato il campione in modo da riflettere la diversità dell’industria unionale, distinguendo grandi, medi e piccoli produttori, assegnando pesi ai dati microeconomici e assicurando una copertura geografica idonea. La circostanza che il campione rappresentasse solo il 6% della produzione totale non è, da sola, decisiva. Le differenze statistiche evidenziate dalla ricorrente non bastano a dimostrare un errore manifesto nella selezione del campione.
Alla luce dell’insieme degli indicatori macro e microeconomici, il Tribunale conferma la conclusione della Commissione: l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio materiale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, nonostante alcuni dati positivi, perché l’industria non è stata in grado di recuperare i propri costi e gli investimenti sono diminuiti significativamente.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
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