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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-477/23

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) dell'11 giugno 2025. — DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main contro Comitato di risoluzione unico. — Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Direttiva 2014/59/UE – Decisione congiunta relativa alla fissazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – Competenza del Tribunale – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità. — Causa T-477/23

Giurisprudenza europea62023TO0477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale affronta un ricorso di annullamento contro una decisione congiunta relativa al MREL di un gruppo bancario con una filiazione situata in uno Stato non partecipante all’unione bancaria. Pur riconoscendo che l’atto è imputabile anche al SRB e quindi rientra nel sindacato del giudice dell’Unione, il Tribunale ritiene che esso non produca effetti diretti sulla ricorrente, perché vincola solo le autorità di risoluzione che lo hanno adottato congiuntamente. Il ricorso è quindi dichiarato irricevibile; le domande di intervento restano prive di oggetto e la ricorrente è condannata alle spese.

Ricorso di annullamento contro una decisione congiunta sul MREL: il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso per difetto di incidenza diretta, pur riconoscendo la propria competenza a sindacare l’atto del SRB.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla natura giuridica della decisione congiunta RC/JD/2022/22 sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), sulla competenza del Tribunale a conoscerne ai sensi dell’articolo 263 TFUE, sulla qualità di destinataria o l’incidenza diretta sulla ricorrente e, in subordine, sulla necessità di un previo ricorso dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB.

Principio di diritto

Una decisione congiunta sul MREL adottata dal SRB insieme all’autorità di risoluzione di uno Stato non partecipante all’unione bancaria costituisce un atto impugnabile dinanzi al giudice dell’Unione, perché proviene anche dal SRB; tuttavia, ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, essa non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’impresa madre nell’Unione quando gli effetti vincolanti si esauriscono tra le autorità di risoluzione interessate e la concreta fissazione del MREL nell’ambito dell’unione bancaria deriva poi da una decisione distinta del SRB. Ne consegue che, pur essendo competente a esaminare l’atto, il Tribunale respinge il ricorso come irricevibile per mancanza di incidenza diretta; inoltre, il previo ricorso alla commissione per i ricorsi del SRB non era necessario per impugnare la decisione congiunta.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • regolamento (UE) n. 806/2014
  • direttiva 2014/59/UE
  • regolamento delegato (UE) 2016/1075
  • articolo 85 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • articolo 86 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • articolo 12 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • articolo 29 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • articolo 32 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • articolo 88 della direttiva 2014/59/UE
  • articolo 89 del regolamento delegato (UE) 2016/1075
  • articolo 91 del regolamento delegato (UE) 2016/1075
  • articolo 92 del regolamento delegato (UE) 2016/1075
  • articolo 45 nonies della direttiva 2014/59/UE

Decisione congiunta sul MREL e irricevibilità del ricorso

L’ordinanza riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla DZ Bank AG contro la decisione congiunta RC/JD/2022/22 del 6 aprile 2023, con cui il SRB e la Banca nazionale di Ungheria hanno concordato i livelli di MREL per il gruppo bancario della ricorrente. La causa si colloca nel quadro dell’unione bancaria e dell’applicazione coordinata della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014.

Fatti e iter amministrativo

La ricorrente è la capogruppo del gruppo DZ Bank Gruppe, con filiazioni in Germania, Lussemburgo e Ungheria. Il SRB aveva già istituito un collegio di risoluzione nel 2017 ai sensi dell’articolo 88 della direttiva 2014/59/UE. Nel dicembre 2022 il SRB ha elaborato un progetto di decisione sul MREL, sottoposto a consultazione della ricorrente, poi esaminato nel collegio di risoluzione e infine approvato come decisione congiunta con la Banca nazionale di Ungheria.

Successivamente, il SRB ha adottato anche la decisione SRB/EES/2022/215 per le entità del gruppo rientranti nella sua competenza nell’unione bancaria, mentre le autorità nazionali tedesca e lussemburghese hanno dato attuazione a tale decisione nei rispettivi ordinamenti. La decisione congiunta impugnata è stata trasmessa alla ricorrente il 22 maggio 2023.

Eccezioni sollevate dal SRB

Il SRB ha chiesto in via principale che il ricorso fosse dichiarato irricevibile, sostenendo quattro argomenti:

  • la decisione congiunta non sarebbe un atto giuridico imputabile al SRB;
  • si tratterebbe di un atto meramente preparatorio;
  • la ricorrente non sarebbe destinataria dell’atto né direttamente e individualmente interessata;
  • sarebbe mancato un previo ricorso alla commissione per i ricorsi del SRB.

Competenza del Tribunale e natura dell’atto

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, può sindacare gli atti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici. Nel caso di specie, la decisione impugnata è formalmente una decisione congiunta, ma il Tribunale osserva che il SRB ne è uno degli autori, la firma a suo nome compare sull’atto e la decisione si fonda su una competenza attribuita dal diritto dell’Unione.

Il Tribunale precisa che la presenza della Banca nazionale di Ungheria non esclude la natura sindacabile dell’atto, poiché il carattere “ibrido” della decisione non toglie che essa provenga anche dal SRB. La decisione è quindi, in astratto, soggetta al controllo del giudice dell’Unione e l’eccezione di incompetenza viene respinta.

Mancanza di incidenza diretta sulla ricorrente

Sul piano della ricevibilità, il Tribunale distingue tra destinatario dell’atto e soggetto direttamente interessato. La ricorrente non è destinataria della decisione congiunta: la direttiva 2014/59/UE prevede che la decisione sia “fornita” alle entità interessate dalle rispettive autorità di risoluzione, non notificata come atto rivolto direttamente a esse.

Il punto decisivo è però che la decisione congiunta vincola solo le autorità di risoluzione che l’hanno adottata, in forza dell’articolo 45 nonies, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. Per il Tribunale, tale vincolo reciproco resta confinato al rapporto tra SRB e Banca nazionale di Ungheria e non produce di per sé effetti giuridici diretti nell’ordinamento della ricorrente. La concreta fissazione del MREL nell’ambito dell’unione bancaria deriva invece dalla separata decisione SRB/EES/2022/215, adottata ai sensi del regolamento n. 806/2014.

Il Tribunale respinge anche la lettura della commissione per i ricorsi del SRB, che aveva ritenuto la decisione congiunta direttamente incidente sulla situazione giuridica dell’ente. Secondo il Tribunale, tale impostazione non considera correttamente la natura dell’impegno reciproco derivante dalla decisione congiunta e il fatto che, se manca l’accordo, la disciplina dell’articolo 45 nonies prevede un diverso meccanismo decisionale.

Procedimento precontenzioso dinanzi alla commissione per i ricorsi

Il Tribunale esclude che l’irricevibilità dipenda dalla mancata proposizione del ricorso amministrativo dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB. La decisione congiunta sul MREL non rientra infatti tra le decisioni del SRB elencate all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, e la ricorrente non aveva un rimedio amministrativo obbligatorio da esperire prima di adire il Tribunale. In questo punto viene quindi esclusa la censura del SRB, ma ciò non impedisce la declaratoria di irricevibilità per difetto di legittimazione/di incidenza diretta.

Decisione finale e spese

Il Tribunale respinge il ricorso in quanto irricevibile. Non occorre più statuire sulle istanze di intervento di Parlamento, Consiglio e Commissione, poiché l’intervento resta accessorio al giudizio principale. La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle del SRB, mentre ciascuna parte sopporta le proprie spese relative agli interventi.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariaunione bancariamrelricorso di annullamentoricevibilità del ricorso

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