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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15651/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma del 16/01/2023 per vizi di motivazione e di diritto. In sintesi: Del Papa contesta la compatibilità tra la sua condanna e l'assoluzione definitiva dei coimputati che gli avrebbero ceduto la droga, nonché l'applicazione cumulativa dell'aumento ex art. 81 co.2 c.p.; Masocco denuncia errata valutazione probatoria e chiede la declaratoria di prescrizione del reato ascritto (fatto del febbraio 2015); Rodriguez (Jackson) censura l'insufficienza e la genericità degli indizi a suo carico in relazione all'importazione della cocaina da Panama e l'inversione del profilo probatorio; Rashad Othman deduce l'illegittima utilizzazione di intercettazioni trascritte non inserite originariamente nel fascicolo, l'errata identificazione del conversatore e la mancata prova della partecipazione all'associazione e del requisito numerico aggravante; Yosef Yared contesta che le prove non dimostrerebbero la sua consapevole partecipazione all'associazione (ruolo di pusher di basso profilo); Argilli contesta la valutazione delle "droga parlata", l'indeterminatezza delle quantità contestate (in particolare capo C32) e vizi nella determinazione della diminuzione per le attenuanti e negli aumenti per continuazione; Leurini deduce insufficienza e aspecificità della motivazione fondata su conversazioni intercettate.

La decisione

Decisione mista: la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha annullato con rinvio la sentenza di appello nei confronti di Del Papa Luigi e di Rodriguez Jackson Alejandro Jorge, rimettendo le relative posizioni ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Masocco Andrea perché il reato risultava estinto per prescrizione. Ha annullato senza rinvio la condanna di Argilli Massimiliano limitatamente ai capi C31, C33 e C35 perché estinti per prescrizione; ha altresì annullato la sentenza nei confronti di Argilli per il capo C32 e rinviato per nuovo giudizio per chiarire la quantificazione della sostanza e la qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990; i ricorsi di Rashad Othman sono stati respinti (inammissibilità o infondatezza in gran parte delle doglianze) e la condanna è stata confermata; il ricorso di Yosef Yared è stato dichiarato inammissibile/reiterativo e respinto; il ricorso di Leurini è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. Sono state inoltre mosse censure circa la motivazione in ordine alla misura della diminuzione per le attenuanti generiche e alla dosimetria degli aumenti per continuazione, con annullamento e rinvio in parte per mancata motivazione adeguata (soprattutto per Argilli). Per gli appellanti vittoriosi (Del Papa, Rodriguez, Masocco, Argilli in parte) la sentenza è annullata; per gli altri i ricorsi sono rigettati e si è disposta condanna alle spese processuali e, per alcuni, somme a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti)

    La norma è stata invocata per qualificare taluni fatti come di particolare gravità; la qualificazione influenza la durata dei termini di prescrizione e la valutazione dell'offensività della condotta (il comma 5 può portare a termini prescrizionali più lunghi o a diverse considerazioni sulla pena).

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    Usata per valutare la sussistenza della partecipazione all'associazione: la Corte richiede prove degli elementi oggettivi e soggettivi della partecipazione e considera anche il ruolo e i rapporti interpersonali per affermare l'appartenenza.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamata nelle questioni di aumento sanzionatorio per continuazione (o cumulazione) e criticata quando applicata senza adeguata motivazione sul quantum dell'aumento.

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione) e artt. 161, 162 cod. pen.

    Applicata per valutare l'intervenuta prescrizione: la Corte ha confermato che la qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art.73 e la recidiva possono influire sui termini di prescrizione; accertata la prescrizione per specifici capi, ha annullato senza rinvio.

  • art. 62-bis cod. pen. (diminuzione per le circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha richiamato l'obbligo di motivare adeguatamente l'entità della riduzione concessa: la scelta di una misura inferiore al massimo deve essere giustificata in sentenza.

  • art. 268, comma 7, cod. proc. pen. (perizia trascrittiva delle intercettazioni)

    Usata per affermare che la perizia trascrittiva può essere depositata in dibattimento e utilizzata anche se ordinata dopo la formazione del fascicolo, purché sia garantito il contraddittorio e la possibilità di dedurre questioni ex art. 491.

  • art. 431 cod. proc. pen. (fascicolo per il dibattimento)

    Richiamato nella discussione sull'eventuale mancato inserimento di atti/intercettazioni nel fascicolo per il dibattimento: la Corte ha affermato che la mancata originaria allegazione non rende automaticamente inutilizzabile la prova.

  • art. 491, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla difesa di dedurre anche tardivamente questioni relative alla composizione del fascicolo e all'utilizzabilità di atti; la Corte lo ha indicato come rimedio alla tardiva produzione della perizia.

  • art. 507 cod. proc. pen. (assunzione di nuova prova nel dibattimento)

    L'ammissione di nuova prova in dibattimento non è automaticamente invalida se la motivazione dell'ammissione è scarna; l'ordinamento non prevede sanzione di inutilizzabilità in caso di motivazione insufficiente.

  • art. 523, comma 6, cod. proc. pen.

    Riferito all'escussione del collaboratore di giustizia; la Corte ha esaminato se tale escussione fosse stata indispensabile e regolare.

  • art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Norme sulla valutazione delle dichiarazioni intercettate ("droga parlata"): la Corte ricorda la necessità di particolare rigore e attenzione nella valutazione di prove fondate su conversazioni intercettate prive di sequestro della sostanza.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Citato nella valutazione di precedenti decisioni di merito che possono essere utilizzate ai fini probatori (valore di precedenti decisioni di merito nel procedimento).

  • art. 533 cod. proc. pen. (onere della prova e sicurtà del convincimento)

    Richiamato per ribadire che la condanna richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio; in tema indiziaria va compiuta una valutazione complessiva e non meramente sommatoria degli indizi.

Massime di principio

  • L'assoluzione definitiva di coimputati non determina automaticamente l'innocenza dell'acquirente: il giudice deve verificare se, a prescindere dalla provenienza specifica, esistano elementi autonomi che provano l'accordo o la cessione tra le parti.
  • Quando la prova è basata su "droga parlata" (conversazioni/intercettazioni senza sequestro della sostanza), il giudice deve valutare quegli elementi con particolare rigore: le ricostruzioni alternative possibili impongono un grado di certezza elevato per la condanna.
  • L'identificazione di un imputato tramite soprannomi o riferimenti indiretti richiede adeguata corroborazione; la mera corrispondenza di apparenze o di rapporti sociali può essere insufficiente se non integrata da elementi forti e coerenti.
  • La mancata allegazione originaria di perizie o registrazioni nel fascicolo per il dibattimento non rende necessariamente inutilizzabili tali prove: è possibile la loro ammissione e utilizzazione nel dibattimento, previa possibilità per la difesa di sollevare eccezioni ex art. 491 c.p.p.
  • La questione della prescrizione va calcolata con attenzione alla qualificazione del reato (es. art.73 comma 5) e agli effetti della recidiva che possono prolungare i termini; va inoltre considerata la posizione processuale (cause di sospensione come misure Covid, ecc.).
  • Nella determinazione della pena, quando si riconoscono attenuanti generiche o si applicano aumenti per continuazione, la Corte deve motivare specificamente la scelta della misura: una diminuzione contenuta richiede giustificazione esplicita.
  • Per i ricorsi in Cassazione è essenziale che i motivi siano puntuali e mostrino la correlazione tra le affermazioni della decisione impugnata e le censure; motivi generici o aspecifici portano all'inammissibilità.
  • In materia di associazione ex art. 74, oltre alla prova dei legami relazionali e delle condotte, è necessario dimostrare la consapevolezza e il contributo causale dell'imputato all'illecito comune; il numero dei partecipanti, come aggravante, va adeguatamente accertato e motivato.

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