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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26328/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione al fallimento di un’impresa individuale. La difesa ha ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: (1) l’errore di diritto nel qualificarlo come amministratore di fatto, figura riferibile alle imprese societarie e non all’impresa individuale; (2) l’erronea applicazione dei criteri dell’amministrazione di fatto, mancando una delega e risultando le attività valorizzate compatibili con un ruolo meramente operativo; (3) l’insufficiente prova del dolo specifico nella bancarotta documentale, desunto solo dal parallelismo con le condotte distrattive; (4) l’insussistenza dell’elemento oggettivo della distrazione nel conferimento d’azienda, poiché erano trasferiti anche passività e creditori, senza prova di un danno effettivo ai creditori; (5) l’assenza di un concreto apporto dell’imputato all’operazione e l’incertezza sulla qualificazione giuridica del fatto; (6) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (7) la carenza di motivazione sulla pena accessoria, più elevata della pena principale; (8) il rigetto della richiesta di sostituzione della reclusione con pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., fondato sull’assenza di una formale istanza personale nonostante la presenza dell’imputato in aula e su una motivazione reputata insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la qualificazione dell’imputato come amministratore di fatto in un contesto di impresa individuale, perché tale figura e la relativa elaborazione giurisprudenziale si collocano nell’ambito dell’impresa societaria. Ha quindi ravvisato un duplice vizio: violazione di legge per l’improprio richiamo alla disciplina della responsabilità penale dell’amministratore di società e difetto di motivazione sui presupposti e sulla qualificazione del titolo di responsabilità. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, nel quale dovrà essere correttamente individuato il ruolo dell’imputato e il relativo inquadramento giuridico.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge in cassazione.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    È richiamato come parametro di deduzione del vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    È menzionato per l’illustrazione dei motivi di ricorso.

  • art. 216 l. fall.

    È richiamato in tema di bancarotta fraudolenta documentale e del relativo dolo specifico.

  • art. 223 l. fall.

    È indicato come norma che disciplina l’estensione della responsabilità penale per fatti di bancarotta agli amministratori di società fallite.

  • art. 227 l. fall.

    È richiamato per evidenziare l’estensione della responsabilità per taluni reati fallimentari anche all’institore.

  • art. 2639 c.c.

    È citato come disposizione che si colloca nel contesto dell’impresa societaria e del soggetto che esercita funzioni gestorie di fatto.

  • art. 147, comma 2, l. fall.

    È evocato nel ragionamento sulla disciplina fallimentare delle società e dei soggetti equiparati.

  • art. 2203 c.c.

    È richiamato in relazione alla figura dell’institore.

  • art. 48 c.p.

    È menzionato dalla difesa per escludere la configurabilità dell’autore mediato nel caso concreto.

  • art. 20-bis c.p.

    È richiamato dalla difesa in tema di richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto, ai fini della responsabilità per bancarotta, si colloca nell’ambito dell’impresa esercitata in forma societaria e non può essere automaticamente trasposta all’impresa individuale.
  • Quando il fallimento riguarda un’impresa individuale, la responsabilità penale di un soggetto estraneo al titolare formale deve essere ricostruita attraverso gli strumenti giuridici pertinenti al caso concreto, come la figura dell’imprenditore occulto, il concorso dell’extraneus o altre ipotesi speciali, e non mediante un improprio richiamo alla disciplina degli amministratori di società.
  • L’erronea sussunzione del fatto nella categoria dell’amministratore di fatto comporta non solo violazione di legge, ma anche un difetto di motivazione, perché impedisce di verificare i presupposti effettivi del titolo di responsabilità penale.
  • In sede di legittimità, quando il primo motivo investe la corretta individuazione della qualifica soggettiva rilevante ai fini della bancarotta, i motivi ulteriori restano assorbiti se la decisione impugnata deve essere annullata per riesame del ruolo dell’imputato.
  • Per configurare la responsabilità per bancarotta in un contesto non societario, il giudice di merito deve spiegare in modo coerente quale sia il fondamento giuridico dell’imputazione, senza sovrapporre categorie proprie di strutture societarie a realtà imprenditoriali diverse.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolenta
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale

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