Cassazione Civile, Ordinanza n. 20355/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
I ricorrenti avevano tempestivamente consegnato all’ufficio postale, per la notifica in proprio, l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ma il procedimento notificatorio non si era perfezionato per mancanza della prova del recapito del plico al destinatario. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per inesistenza della notifica; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo necessario, in difetto di perfezionamento della notifica, proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. oppure una valida istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., e osservando che non risultava neppure dedotto e provato l’eventuale atto esecutivo da cui far decorrere il termine per l’opposizione tardiva. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 153, 645, 647 e 650 c.p.c. e delle norme sulla notificazione a mezzo posta e in proprio, sostenendo che la tempestiva consegna dell’atto all’ufficio postale aveva già evitato la decadenza e che, soprattutto, la costituzione in giudizio dell’opposta aveva comunque instaurato il contraddittorio, rendendo superflua una rinnovazione della notifica o un’opposizione tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo nella parte decisiva in cui si contestava la necessità di una opposizione tardiva: il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla rinnovazione della notifica ex art. 650 c.p.c. serve a tutelare il contraddittorio quando il destinatario non abbia ricevuto l’atto; ma nel caso concreto la banca opposta si era costituita nel giudizio di primo grado, sicché aveva già avuto piena conoscenza dell’opposizione e dell’atto introduttivo. Per tale ragione la rinnovazione della notifica era superflua e non poteva essere pretesa ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
richiamato tra le norme sulla notificazione per sostenere la correttezza della notifica tempestivamente avviata
art. 153 c.p.c.
invocato in relazione alla rimessione in termini; la Corte d’appello aveva escluso che vi fosse una valida istanza equivalente alla richiesta di rinnovazione della notifica
art. 645 c.p.c.
richiamato come norma sull’opposizione a decreto ingiuntivo
art. 647 c.p.c.
richiamato nel novero delle norme sulla disciplina dell’opposizione e del procedimento monitorio
art. 650 c.p.c.
indicato come rimedio dell’opposizione tardiva, necessario secondo la Corte d’appello in caso di mancato perfezionamento della notifica; la Cassazione ne limita l’operatività ai casi in cui la rinnovazione sia davvero necessaria per instaurare il contraddittorio
artt. 4, 5, 6 e 7 l. 20 novembre 1982, n. 890
richiamati come norme sulla notificazione a mezzo posta
artt. 1, 2, 3 e 6 l. 21 gennaio 1994, n. 53
richiamati come norme sulla notificazione in proprio
Cass. S.U. 10216/2006
«nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, del rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c.»
arresto utilizzato come base del ragionamento; la Corte ne valorizza la ratio di tutela del notificante rispetto a una fase del procedimento sottratta al suo impulso
Massime di principio
- Nella notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’organo notificatore impedisce che l’opponente subisca la decadenza se il procedimento notificatorio non si perfeziona per ragioni non imputabili al suo comportamento.
- L’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è il meccanismo ordinario di rinnovazione della notifica quando il destinatario non abbia ricevuto l’atto e debba essere posto in condizione di difendersi; essa non è necessaria se il contraddittorio risulta già instaurato per effetto della costituzione dell’opposto in giudizio.
- La finalità delle regole sulla rinnovazione della notifica è il rispetto del contraddittorio: se il destinatario ha già avuto piena conoscenza dell’atto introduttivo e ha partecipato al processo, la rinnovazione della notificazione diventa superflua e non può giustificare l’inammissibilità dell’opposizione.
- Quando il giudice di merito qualifica come inesistente o non perfezionata una notificazione dell’opposizione, deve verificare concretamente se la controparte sia comunque comparsa e abbia così raggiunto lo scopo dell’atto, poiché in tal caso il vizio notificatorio non può essere opposto in modo meramente formale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20192/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20193/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20194/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20198/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20201/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20207/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →