Ordinanza n. 71/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -del provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- -OMISSIS- assunto al prot. n. -OMISSIS- del 19.11.2025, recante la sospensione dell’attività produttiva della ricorrente ai sensi dell’art. 14, comma 1°, del D.Lgs. n. 81/2008; - del verbale di primo accesso ispettivo del 19.11.2025 n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di sospensione dell'attività produttiva ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008, unitamente al verbale di primo accesso ispettivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione del lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare di un'azienda agricola ha impugnato il provvedimento con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha disposto la sospensione dell'attività produttiva, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato sull'accertamento, effettuato dal Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro durante il primo accesso ispettivo del 19 novembre 2025, della presenza di un lavoratore non regolarmente assunto all'interno del capannone dell'azienda, impegnato nella lavorazione, pulizia e sistemazione delle cipolle insieme a un dipendente regolarmente assunto. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione cautelare del provvedimento di sospensione e del verbale ispettivo.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare. Al primo sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che l'istruttoria dell'Amministrazione presentasse congrui elementi idonei a giustificare la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008. Di conseguenza, il ricorso non è stato ritenuto assistito da una prognosi favorevole di fondatezza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 700 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008
sospensione dell'attività produttiva
La presenza accertata di un lavoratore non regolarmente assunto, impegnato nell'attività lavorativa insieme a un dipendente regolarmente assunto, costituisce, al sommario esame cautelare, elemento congruo a giustificare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata valutata secondo il giudizio sommario proprio della fase cautelare, con esito negativo quanto alla prognosi di fondatezza del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità della ricorrente e del procedimento
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e del procedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'accertamento ispettivo della presenza di un lavoratore non regolarmente assunto, concretamente impegnato nell'attività produttiva, può integrare un elemento congruo a giustificare la sospensione dell'attività imprenditoriale prevista dall'art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008.
- Quando l'istruttoria ispettiva offre elementi congrui a sostegno della sospensione dell'attività produttiva, la domanda cautelare deve essere respinta in assenza di una favorevole prognosi di fondatezza del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →