Sentenza n. 800/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Brescia aveva revocato il suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2021, in ragione dell’arresto in flagranza e della successiva applicazione di una misura cautelare custodiale per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, relativo alla detenzione a fini di spaccio di circa 440 grammi di cocaina. Nel precedente esame cautelare il TAR aveva rilevato che, in assenza di condanna, la misura cautelare restrittiva non aveva carattere direttamente ostativo alla revoca del titolo e che l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta della pericolosità sociale, considerando la gravità e le modalità dei fatti nonché la durata del soggiorno. Il TAR aveva inoltre escluso che tale carenza potesse essere colmata mediante la relazione depositata in giudizio, trattandosi di integrazione postuma della motivazione, e aveva ordinato il riesame della posizione. Successivamente, la Questura ha convocato il ricorrente per il riesame e lo ha autorizzato a presentare una nuova istanza per un permesso di soggiorno ordinario; il ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare agli atti e ha chiesto la dichiarazione di estinzione o di cessazione della materia del contendere. Nel giudizio sono inoltre emerse discrasie tra il reddito dichiarato per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quello risultante dai dati dell’Agenzia delle Entrate.
La decisione
Il TAR ha escluso l’estinzione del giudizio perché la rinuncia agli atti non era stata notificata alle altre parti. Ha escluso anche la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa originaria, consistente nella conservazione del permesso UE di lungo periodo, non era stata soddisfatta: il ricorrente aveva soltanto presentato una nuova istanza per un permesso ordinario. Tuttavia, la dichiarazione del ricorrente è stata valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse; il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate per metà e poste per l’altra metà a carico dell’Amministrazione, considerando la soccombenza virtuale della stessa, derivante dalle ragioni già evidenziate nell’ordinanza di remand, nonché il sollecito adempimento dell’ordine di riesame. Il Collegio ha inoltre disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione del superamento del limite reddituale e delle dichiarazioni non veritiere, e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La misura cautelare applicata per la contestazione del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, in assenza di condanna, non costituisce automaticamente causa ostativa alla revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo; occorre una valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione del ricorrente può essere valutata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche quando non ricorrono i presupposti per l’estinzione conseguente alla rinuncia agli atti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più un’utilità concreta e attuale nella decisione della controversia.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio non determina l’estinzione del processo se non è notificata alle altre parti nei modi previsti dal processo amministrativo.
- La proposizione di una nuova istanza amministrativa non comporta cessazione della materia del contendere quando non soddisfa la pretesa originaria azionata in giudizio; può tuttavia fondare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, se il ricorrente manifesta di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando anche il comportamento dell’Amministrazione nell’esecuzione dell’ordine di riesame.
- In assenza di una condanna, l’arresto e l’applicazione di una misura cautelare per un reato in materia di stupefacenti non sono automaticamente ostativi alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta della pericolosità sociale, ponderando gravità e modalità dei fatti e durata del soggiorno.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante argomentazioni contenute negli atti difensivi o in relazioni prodotte in giudizio, quando tali elementi non risultino dall’atto originario.
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