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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20903/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di euro 53.680,00, oltre accessori, a titolo di compenso per attività di assistenza tecnica e consulenza finanziaria svolta per la predisposizione e realizzazione di proposte progettuali finalizzate all'ottenimento di finanziamenti comunitari, in particolare nell'ambito dei Fondi Jessica per impianti di metanizzazione in Sardegna. La società ingiunta contestava che fossero maturati i presupposti contrattuali per il compenso e che il credito fosse liquido, certo ed esigibile. Il tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto; la corte d'appello confermò. In cassazione la società creditrice ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame e lesione del contraddittorio per mancata ammissione e valutazione di prove documentali e testimoniali; 2) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sull'inquadramento dell'obbligazione come di mezzi anziché di risultato; 3) ulteriore censura sull'erronea interpretazione del contratto alla luce degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 c.c.; 4) violazione delle norme sulle spese e sull'art. 96 c.p.c., contestando sia la liquidazione delle spese sia la mancata compensazione per il rigetto della domanda di lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione di appello era in doppia conforme rispetto a quella di primo grado e perché la censura investiva, in realtà, la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva indicato le ragioni di diversità tra le due decisioni richieste dall'art. 348-ter c.p.c. Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati inammissibili o comunque infondati, poiché le censure miravano a sovrapporre una diversa interpretazione del contratto a quella accolta dai giudici di merito, senza denunciare una reale violazione dei canoni legali di ermeneutica; la Corte ha comunque ritenuto congrua la motivazione di merito, che aveva qualificato l'obbligazione come diretta al conseguimento del finanziamento entro una certa data, risultato non provato dalla ricorrente. Il quarto motivo è stato respinto: la critica alla quantificazione delle spese era generica, mentre il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non integra, di per sé, soccombenza reciproca né giustifica la compensazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito; il n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valorizzazione di elementi istruttori.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla parte resistente in appello per eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    ultimo comma; commi 4 e 5

    In caso di doppia conforme preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c., 1368 c.c.

    Le censure interpretative sono scrutinabili in cassazione solo se denunciano violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione radicalmente inadeguata, non se si risolvono nella contrapposizione di una diversa lettura del contratto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte totalmente soccombente va condannata alla rifusione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Il rigetto di una domanda accessoria non comporta automaticamente soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda risarcitoria per lite temeraria è accessoria; il suo rigetto non determina parziale soccombenza quando la domanda principale è integralmente accolta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla motivazione del capo spese.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Il tribunale aveva fissato la discussione orale della causa secondo il rito decisorio semplificato.

  • art. 2504-bis c.c.

    La fusione per incorporazione comporta successione senza soluzione di continuità nei diritti, obblighi e rapporti processuali della società incorporata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" di merito, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto storico decisivo: il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività.
  • Le censure sull'interpretazione del contratto sono ammissibili in cassazione solo se denunciano violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione radicalmente inadeguata; non è consentito chiedere una diversa ricostruzione del contenuto negoziale rispetto a quella, plausibile, adottata dal giudice di merito.
  • La qualificazione dell'obbligazione come di mezzi o di risultato dipende dal concreto contenuto dell'accordo e dall'oggetto dell'impegno assunto, apprezzamento riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua.
  • Il rigetto di una domanda accessoria per lite temeraria non determina, da solo, soccombenza reciproca né legittima la compensazione delle spese quando la domanda principale è stata totalmente accolta da una parte e respinta dall'altra.
  • La contestazione sulla liquidazione delle spese deve essere specifica: la doglianza generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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