Cassazione Penale, Sentenza n. 25606/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP. L'indagazione riguardava la presunta partecipazione di Marin, in qualità di carrozziere, a un incontro organizzato per la cessione di un fucile e munizioni: l'accusa sosteneva che Marin avrebbe consentito a Trabujo di incontrarsi nella sua officina con un soggetto ignoto per ricevere l'arma, poi occultata presso l'abitazione della madre. Il difensore ha censurato la motivazione del riesame sostenendo contraddizioni e illogicità: gli operanti non avrebbero visto la consegna dell'arma (perché non vi sarebbe stato alcun movimento compatibile), Marin non era presente nell'officina al momento dell'arrivo di Trabujo, non vi sarebbero indizi che l'arma fosse stata detenuta nell'officina né che Marin fosse a conoscenza dell'incontro; pertanto la misura cautelare sarebbe priva di gravi indizi e la motivazione del Tribunale sarebbe incongrua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano giuridico, il giudice ha richiamato la limitata possibilità di sindacato della Cassazione sui provvedimenti di riesame, che può intervenire solo per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse motivato adeguatamente i gravi indizi: intercettazioni telefoniche da cui Marin invitava Trabujo a portare un'auto in officina (comportamento anomalo del meccanico che contatta il cliente), il fatto che Trabujo si sia recato in officina non con la Volvo ma con altra auto, le espressioni nella conversazione («doppio caricatore», «caramelle») compatibili con armi/munizioni, e l'osservazione successiva di Trabujo che dalla vettura alla casa della madre prelevava un fodero per fucili e una scatola. La mancata visione dello scambio da parte degli agenti è stata ritenuta irrilevante perché gli operanti dovevano mantenere distanza per non farsi scorgere. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.
La Cassazione può sindacare i provvedimenti di merito in materia di misure cautelari solo per vizi di motivazione, in particolare per mancanza o manifesta illogicità; quindi le doglianze sulla valutazione degli indizi sono rilevanti in cassazione solo se configurano tale vizio.
art. 192, co. 2, cod. proc. pen.
La valutazione degli indizi ai fini cautelari non richiede i criteri probatori del giudizio di merito previsti dall'art. 192 co. 2; cioè per la misura cautelare è sufficiente un quadro indiziario che fondi una qualificata probabilità di responsabilità.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; è stata applicata per quantificare l'importo (3.000,00 euro).
artt. 110 c.p. e artt. 2, 4, 7 legge 895/67 (norme sulle armi)
Norme substantive contestate in fatto: concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) e disposizioni della legge sulle armi relative alla cessione, detenzione e trasporto di armi e munizioni; la Corte non entra nel merito della colpevolezza ma valuta che esistesse un quadro indiziario sufficiente per la misura.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti di riesame sulle misure cautelari personali, può intervenire solo per vizi di motivazione (mancanza o manifesta illogicità): pertanto, le censure sulla valutazione degli indizi devono essere formulate come specifiche illogicità o contraddizioni nella motivazione.
- Per l'applicazione di misure cautelari è sufficiente un quadro indiziario che fondi una qualificata probabilità di responsabilità; tali indizi non vanno valutati con gli stessi criteri del giudizio di merito.
- La mancanza di osservazione diretta di un fatto (es. la consegna materiale di un'arma) non esclude la possibilità di inferire la condotta illecita se esistono elementi convergenti (intercettazioni, comportamenti anomali, reperti o osservazioni successive).
- Nella fase cautelare contano elementi indiziari di contesto (telefonate, linguaggio in codice, comportamenti atipici) che, se non contestati nel ricorso in modo concreto, saranno ritenuti idonei a fondare la misura.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è strategico contestare puntualmente, con richiami al testo della motivazione impugnata, le specifiche affermazioni ritenute contraddittorie o illogiche: censure generiche sulla valutazione degli indizi rischiano l'inammissibilità.
- Se si contesta l'effettiva disponibilità materiale di un oggetto (es. arma) occorre dimostrare che la motivazione contiene una impossibilità logica o una contraddizione insanabile, non solo affermare la mera assenza di prova diretta.
- L'uso di espressioni o termini in codice nelle intercettazioni (es. "doppio caricatore", "caramelle") può costituire elemento indiziario significativo se collocato nel contesto e supportato da altri riscontri fattuali.
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