Sentenza del 11/05/2020 n. 8717 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica della cartella di pagamento n. xxxxxxxxxx per TARSU 2007 di euro 440,88. La contribuente ha impugnato ritenendo infondata la pretesa tributaria; in appello ha poi contestato per la prima volta l'inesistenza giuridica della notificazione della cartella. Ha inoltre dedotto l'inutilizzabilita' dell'immobile e la mancanza di allaccio alla rete idrica ai fini dell'esenzione TARSU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'eccezione sull'inesistenza giuridica della notificazione sia una deduzione giuridica (motivo di impugnazione) e non un fatto da cui derivi l'applicazione del principio di non contestazione: pertanto non poteva essere proposta per la prima volta in appello a causa del divieto dei nuovi motivi (art. 57 d.lgs. 546/1992). Ha altresi' escluso che la nullita' della notificazione sia un'eccezione di ordine pubblico proponibile d'ufficio in appello. Quanto alle censure sull'accertamento di fatto circa l'utilizzabilita' dell'immobile e l'allaccio idrico, la Cassazione le ha dichiarate inammissibili poiche' impugnavano valutazioni di merito non sindacabili in questa sede; la motivazione della CTR e' ritenuta sufficiente. La Corte ha inoltre osservato che, sebbene il Comune non risulti evocato in Cassazione, il giudizio e' definito nel merito per ragioni di ragionevole durata del processo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Divieto di proporre nuovi motivi in appello: i motivi di impugnazione devono essere sollevati in primo grado e non possono essere introdotti per la prima volta in appello.
codice di procedura civile, art. 115
Principio di non contestazione applicabile alla prova dei fatti; non si applica alle deduzioni giuridiche sulla validita' di un atto.
codice di procedura civile, art. 331
Richiama l'esigenza di integrazione del contraddittorio per cause inscindibili; la Corte pur richiamandolo ha deciso sul merito per ragionevole durata del processo quando l'estensione del contraddittorio sarebbe inutile.
codice di procedura civile, art. 360
Criteri di ammissibilita' del ricorso per cassazione invocati quale premessa per le doglianze sulla violazione di norme di diritto e sulla nullita' del procedimento.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento: la notificazione tramite servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) e' regolata dalle disposizioni sul servizio postale e non richiede gli stessi requisiti formali della notificazione degli atti giudiziari ai sensi della legge n. 890/1982.
legge n. 890 del 1982
Norme sulla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari; la CTR ha distinto tale disciplina da quella applicabile alle cartelle di pagamento.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Norme richiamate in relazione all'onere probatorio per l'esenzione TARSU; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla utilizzabilita' dell'immobile sia accertamento di fatto.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 23
Richiamato nella critica sull'iter procedimentale e oneri probatori nel processo tributario; la Corte ha escluso vizio di diritto sindacabile in Cassazione rispetto a valutazioni di fatto.
DPR n. 115 del 2002, art. 13
comma 1 quater e comma 1 bis
Previsione sul contributo unificato dovuto dal ricorrente; la Corte ha dato atto della eventuale sussistenza dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 8053/2014
Giurisprudenza richiamata per il principio che la motivazione di merito raggiunga lo standard minimo costituzionale; qui la motivazione della CTR e' stata ritenuta adeguata.
Massime di principio
- La nullita' o inesistenza giuridica della notificazione di una cartella di pagamento e' una questione giuridica (motivo di impugnazione) e non un semplice fatto: pertanto deve essere sollevata sin dal primo grado, salvo che sussista chiaro e diverso criterio normativo che la renda rilevabile d'ufficio.
- Il principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) riguarda la prova dei fatti non contestati: non vincola il giudice rispetto a deduzioni giuridiche sulla validita' di atti o procedimenti notificatori.
- Le eccezioni di ordine pubblico rilevabili d'ufficio sono limitate; non tutte le nullita' di notificazione vengono automaticamente considerate d'ufficio in appello: occorre verificare se la norma le qualifica come rilevabili ex officio.
- Le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito (es. utilizzabilita' dell'immobile, presenza/assenza di allaccio idrico) non sono sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; l'onere della prova per l'ottenimento di esenzioni grava sul contribuente.
- Quando in Cassazione non e' stato evocato un ente impositore costituìto nei gradi precedenti, il giudice di legittimità dovrebbe, in linea di principio, richiedere l'integrazione del contraddittorio per cause inscindibili; tuttavia puo' decidere sul merito per ragioni di ragionevole durata del processo se l'integrazione fosse inutile perché la doglianza e' manifestamente infondata.
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