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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-675/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018. — Ministero della Salute contro Hannes Preindl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili – Poteri di verifica dello Stato membro ospitante. — Causa C-675/17

Giurisprudenza europea62017CJ0675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il sistema della direttiva 2005/36 si fonda sul riconoscimento automatico e sulla fiducia reciproca tra Stati membri. Di conseguenza, un titolo di medico o odontoiatra rilasciato da uno Stato membro non può essere rifiutato solo perché conseguito mentre il candidato seguiva anche un altro percorso di studi, se il titolo certifica il rispetto dei requisiti minimi della direttiva. Lo Stato membro ospitante non può controllare autonomamente la sufficienza della formazione a tempo parziale, salvo chiedere verifiche all’autorità competente dello Stato d’origine in caso di dubbio fondato.

Riconoscimento automatico in Italia dei titoli di medico e odontoiatra conseguiti in Austria al termine di percorsi formativi in parte sovrapposti e limiti dei poteri di verifica dello Stato membro ospitante

La questione giuridica

Se gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE impongano allo Stato membro ospitante di riconoscere automaticamente i titoli di medico e odontoiatra rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni svolte in contemporanea o parzialmente sovrapposte; e, in caso affermativo, se lo Stato membro ospitante possa verificare che la formazione a tempo parziale non sia inferiore, per durata complessiva, livello e qualità, alla formazione continua a tempo pieno.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 2005/36/CE impone il riconoscimento automatico dei titoli di medico e odontoiatra rilasciati da un altro Stato membro anche quando essi siano stati conseguiti al termine di percorsi formativi in parte concomitanti o sovrapposti, purché siano rispettate le condizioni minime di formazione previste dalla direttiva; lo Stato membro ospitante non può rimettere in discussione, nel merito, la scelta dello Stato membro d’origine di organizzare la formazione a tempo parziale, potendo solo, in caso di dubbio fondato, chiedere conferma dell’autenticità dei titoli e del rispetto dei requisiti minimi ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 21 direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 22, lettera a), direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 24 direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 34 direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 50, paragrafo 2, direttiva 2005/36/CE
  • Allegato V della direttiva 2005/36/CE

Riconoscimento automatico dei titoli sanitari conseguiti con percorsi formativi in parte sovrapposti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di riconoscimento, in Italia, di titoli di medico e odontoiatra rilasciati in Austria. La questione centrale era se la direttiva 2005/36/CE consenta il riconoscimento automatico anche quando i titoli siano stati conseguiti al termine di studi svolti in parallelo o in periodi parzialmente coincidenti.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Hannes Preindl, cittadino italiano, aveva ottenuto in Austria il titolo di odontoiatra e, successivamente, il titolo di medico. Il Ministero della Salute italiano aveva inizialmente riconosciuto il titolo di odontoiatra, ma aveva negato il riconoscimento del titolo di medico, rilevando che il secondo percorso di studi era durato solo quindici mesi e che alcuni esami risultavano valorizzati nell’ambito di entrambi i corsi di laurea.

Il sig. Preindl aveva ottenuto ragione davanti al TAR Lazio; il Ministero aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che la direttiva 2005/36/CE richiede una formazione medica di base a tempo pieno della durata minima di sei anni o 5500 ore e non ammette, in sostanza, una formazione contemporanea su due corsi.

Normativa rilevante

La Corte richiama il sistema di riconoscimento automatico previsto dagli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE, fondato sul coordinamento delle condizioni minime di formazione. In particolare:

  • l’articolo 21, paragrafo 1, impone il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico e odontoiatra elencati nell’allegato V, se conformi ai requisiti minimi;
  • l’articolo 22, lettera a), consente agli Stati membri di autorizzare una formazione a tempo parziale, purché durata complessiva, livello e qualità non siano inferiori alla formazione continua a tempo pieno;
  • l’articolo 24 disciplina la formazione medica di base;
  • l’articolo 34 disciplina la formazione di dentista di base;
  • l’articolo 50, paragrafo 2, consente allo Stato membro ospitante, in caso di dubbio fondato, di chiedere conferma dell’autenticità dei titoli e del rispetto dei requisiti minimi all’autorità competente dello Stato membro d’origine.

Prima questione pregiudiziale

Il Consiglio di Stato chiedeva se lo Stato membro ospitante, la cui normativa vieta la contemporanea iscrizione a due corsi di laurea e impone una formazione a tempo pieno, debba comunque riconoscere titoli conseguiti in un altro Stato membro al termine di periodi formativi in parte sovrapposti.

La Corte risponde affermativamente. Osserva che la direttiva 2005/36/CE prevede, per medico e odontoiatra, un sistema di riconoscimento automatico basato sulla fiducia reciproca tra Stati membri e sul fatto che le condizioni minime di formazione sono fissate a livello UE. Nessuna disposizione della direttiva vieta agli Stati membri di autorizzare la contemporanea iscrizione a più formazioni. Pertanto, se il titolo è stato rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine e attesta il rispetto dei requisiti minimi, lo Stato membro ospitante deve riconoscerlo automaticamente, senza imporre condizioni ulteriori.

Seconda questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva inoltre se lo Stato membro ospitante possa verificare, autonomamente, che la formazione a tempo parziale abbia avuto durata, livello e qualità non inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno.

La Corte esclude tale potere di verifica nel merito. La responsabilità di garantire il rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti dalla direttiva grava integralmente sull’autorità competente dello Stato membro che rilascia il titolo. Consentire allo Stato ospitante di rimettere in discussione la decisione dello Stato d’origine comprometterebbe il carattere automatico e incondizionato del riconoscimento.

Resta però salva la facoltà, prevista dall’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva, di chiedere in caso di dubbio fondato una conferma dell’autenticità dei titoli e del fatto che il beneficiario soddisfi i requisiti minimi di formazione. Si tratta di un controllo documentale e cooperativo, non di una verifica sostitutiva della valutazione effettuata dallo Stato membro d’origine.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che:

  • gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE ostano al rifiuto di riconoscere titoli di medico o odontoiatra rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti;
  • gli articoli 21 e 22, lettera a), ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi se la formazione a tempo parziale sia inferiore, per durata complessiva, livello e qualità, alla formazione a tempo pieno.

Principi affermati

Il principio di fondo è che il riconoscimento dei titoli sanitari armonizzati dalla direttiva 2005/36/CE è automatico e incondizionato, fondato sulla reciproca fiducia tra Stati membri. Lo Stato ospitante non può introdurre controlli aggiuntivi o criteri nazionali incompatibili con il sistema armonizzato, salvo utilizzare gli strumenti di cooperazione previsti dalla direttiva per verificare autenticità e conformità formale dei titoli.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionaliprofessioni sanitarielibera circolazione dei professionistiistruzione e formazione professionalecooperazione tra autorità nazionali

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