Tribunale, Sentenza T-22/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018. — Repubblica portoghese contro Commissione europea. — FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal Portogallo – Articolo 31, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Assenza di un elemento di prova del dubbio serio e ragionevole – Controlli essenziali – Controlli complementari. — Causa T-22/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso del Portogallo contro la decisione della Commissione che aveva escluso dal finanziamento FEASR alcune spese della misura 123 del programma Prorural delle Azzorre. La Corte conferma sia la corretta applicazione del limite temporale di 24 mesi dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1290/2005, sia la legittimità della rettifica forfettaria del 5% per carenze nei controlli sulla ragionevolezza dei costi dichiarati. Viene ribadito che la Commissione può fondarsi su dubbi seri e ragionevoli suffragati da elementi concreti e che spetta allo Stato membro dimostrare l’adeguatezza del proprio sistema di controllo o l’erroneità delle conseguenze finanziarie tratte.
Esclusione dal finanziamento FEASR di spese del programma Prorural per carenze nei controlli sulla ragionevolezza dei costi e corretta applicazione di una rettifica forfettaria del 5%
La questione giuridica
La Repubblica portoghese contestava, da un lato, la possibilità per la Commissione di escludere dal finanziamento spese riferite a pagamenti effettuati prima della lettera di avvio della procedura ma relativi a importi definitivi fissati nel periodo di 24 mesi previsto dall’articolo 31, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1290/2005; dall’altro, sosteneva che la Commissione non avesse provato un serio e ragionevole dubbio sull’adeguatezza dei controlli amministrativi nazionali e avesse erroneamente qualificato la carenza come omissione di controlli essenziali, applicando indebitamente una rettifica forfettaria del 5% anziché del 2%.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, ai fini dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1290/2005, la Commissione può escludere dal finanziamento del FEASR spese il cui importo definitivo e il saldo siano stati fissati entro i 24 mesi anteriori alla comunicazione scritta dei risultati delle verifiche, anche se vi siano stati anticipi o pagamenti intermedi anteriori; inoltre, quando la Commissione dimostri con elementi concreti un dubbio serio e ragionevole sulla capacità dei controlli nazionali di verificare la ragionevolezza dei costi dichiarati, lo Stato membro non può pretendere che la Commissione indichi analiticamente ogni spesa irregolare. In presenza di carenze nei controlli essenziali e di rischio reale di perdita per il FEASR, è legittima una rettifica forfettaria del 5% ai sensi del documento VI/5330/97, non essendo sufficiente la mera allegazione che il controllo contestato fosse solo "complementare".
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005
- Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 885/2006
- Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006
- Articolo 24, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 65/2011
- Articolo 26, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1975/2006
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1698/2005
- Articolo 20, lettera b), iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005
- Regolamento (CE) n. 1974/2006
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/2018
- Documento VI/5330/97 della Commissione
Esclusione dal finanziamento FEASR di spese del programma Prorural per carenze nei controlli sulla ragionevolezza dei costi
Il Tribunale, nella causa T-22/17, esamina il ricorso della Repubblica portoghese avverso la decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione spese FEASR per la misura 123 del programma di sviluppo rurale Prorural delle Azzorre. La controversia riguarda la legittimità di una rettifica finanziaria applicata per carenze nei controlli amministrativi sulla ragionevolezza dei costi dichiarati da tre beneficiari.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione aveva approvato il programma Prorural nel 2007. Nel 2013 svolgeva controlli a Ponta Delgada e, con lettera del 12 settembre 2013, comunicava alle autorità portoghesi che i controlli amministrativi nazionali, effettuati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 65/2011, non consentivano di valutare adeguatamente la ragionevolezza dei costi dichiarati da tre beneficiari della misura 123.
Successivamente, con lettera del 26 settembre 2014, la Commissione formalizzava le proprie conclusioni nell’ambito della procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006 e annunciava l’intenzione di escludere dal finanziamento talune spese. Dopo la procedura di conciliazione, adottava la decisione impugnata, con cui escludeva pagamenti FEASR per EUR 1.990.810,30.
Primo motivo: applicazione dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1290/2005
Il Portogallo sosteneva che la rettifica non potesse riguardare spese sostenute negli esercizi 2010 e 2011, perché anteriori di oltre 24 mesi alla lettera del 12 settembre 2013. Il Tribunale ricorda che il periodo di 24 mesi decorre dalla comunicazione scritta dei risultati delle verifiche e che il rilievo decisivo è la data in cui l’importo definitivo dell’aiuto è fissato e il saldo è versato.
Ne consegue che possono essere esclusi anche pagamenti anteriori all’inizio del periodo, quando si riferiscono a spese per le quali il saldo o l’importo definitivo siano stati determinati nel periodo rilevante. Poiché il Portogallo non contestava che i pagamenti individuati si riferissero a importi definitivi fissati dopo l’inizio del periodo pertinente, il primo motivo è respinto.
Secondo motivo: esistenza di un dubbio serio e ragionevole sulla qualità dei controlli nazionali
La Repubblica portoghese contestava anzitutto che la Commissione avesse fornito elementi sufficienti per nutrire un dubbio serio e ragionevole sull’adeguatezza dei controlli amministrativi nazionali. Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui il FEASR finanzia solo interventi conformi al diritto dell’Unione e la Commissione deve giustificare la propria decisione, ma non è tenuta a dimostrare in modo esaustivo ogni irregolarità; è sufficiente che corrobori con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli espressi sui controlli nazionali.
Nel caso concreto, la Commissione aveva individuato carenze specifiche: uso di costi di riferimento talvolta basati sui prezzi delle imprese poi selezionate dai beneficiari; possibili scostamenti fino a 4,5 volte tra costi di riferimento e prezzi di mercato; giustificazioni insufficienti o assenti per alcuni pagamenti di importo elevato. Il Tribunale rileva che il Portogallo non contestava tali constatazioni e che non forniva la prova di un sistema di controllo affidabile e operativo alternativo.
Rettifica forfettaria e qualificazione dei controlli come essenziali
La seconda parte del motivo riguardava la pretesa erronea interpretazione del documento VI/5330/97. Il Tribunale chiarisce che, quando non sia possibile quantificare con precisione il danno, la Commissione può applicare una rettifica forfettaria; inoltre, il documento VI/5330/97 è utilizzabile anche nel contesto del FEASR. Quando tutti i controlli essenziali sono svolti ma senza il rigore richiesto, la rettifica forfettaria del 5% è quella normalmente appropriata.
Il controllo della ragionevolezza dei costi dichiarati è qualificato come verifica amministrativa di un elemento sostanziale della domanda di aiuto, non come mero controllo complementare. Per questo la tesi portoghese, volta a ricondurre la carenza alla soglia del 2%, è respinta. Il Tribunale osserva inoltre che il Portogallo non aveva presentato un metodo di calcolo idoneo a dimostrare che il danno reale fosse inferiore al 5%.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la Repubblica portoghese alle spese. La decisione della Commissione resta quindi valida nella parte in cui esclude dal finanziamento UE i pagamenti FEASR relativi alla misura 123 per EUR 1.990.810,30.
Principi ricavabili
- Il termine di 24 mesi dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1290/2005 si riferisce alla data della comunicazione dei risultati delle verifiche e consente di colpire pagamenti precedenti se l’importo finale e il saldo sono stati determinati nel periodo pertinente.
- La Commissione può fondare la rettifica su un dubbio serio e ragionevole, purché supportato da elementi concreti, senza dover individuare analiticamente ogni spesa irregolare.
- Il controllo della ragionevolezza dei costi dichiarati integra un controllo essenziale; se il sistema nazionale non è affidabile e operativo, è legittima una rettifica forfettaria del 5%.
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