Corte di giustizia, Sentenza C-305/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2018. — FENS spol. s r.o. contro Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Bratislava II. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Dazi doganali – Tasse di effetto equivalente – Prelievo sulla trasmissione di energia elettrica prodotta sul territorio nazionale e destinata all’esportazione – Compatibilità di tale normativa con il principio della libera circolazione delle merci. — Causa C-305/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un prelievo slovacco sui servizi di rete gravante sull'esportazione di energia elettrica prodotta in Slovacchia. Ha escluso che le direttive 2003/54 e 2005/89 realizzassero un'armonizzazione esaustiva tale da sottrarre la misura al controllo alla luce degli articoli 28 e 30 TFUE. Ha quindi qualificato il prelievo come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, vietata tanto per gli scambi intra-UE quanto per le esportazioni verso paesi terzi, e ha respinto la possibilità di giustificarla con la sicurezza dell'approvvigionamento.
Divieto di un prelievo applicato solo all'esportazione di energia elettrica prodotta nello Stato membro, qualificato come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale
La questione giuridica
Se gli articoli 28 e 30 TFUE ostino a una normativa nazionale che impone un prelievo sulle esportazioni di energia elettrica verso altri Stati membri o verso paesi terzi solo quando l'energia sia stata prodotta sul territorio nazionale; in particolare, se tale onere costituisca una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale e se possa essere giustificato dalla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
Principio di diritto
Un prelievo imposto unilateralmente da uno Stato membro sulle esportazioni di energia elettrica prodotta sul territorio nazionale, applicato solo quando l'elettricità attraversa la frontiera e non configurabile come corrispettivo di un servizio specifico, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi degli articoli 28 e 30 TFUE; tale divieto opera sia per le esportazioni verso altri Stati membri sia per quelle verso paesi terzi e non può essere giustificato da esigenze di sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 28 TFUE
- Articolo 30 TFUE
- Articolo 110 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), TFUE
- Articolo 207, paragrafo 1, TFUE
- Direttiva 2003/54/CE
- Direttiva 2005/89/CE
- Direttiva 2009/72/CE
Divieto di un prelievo sulle esportazioni di energia elettrica prodotta nello Stato membro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice slovacco in una controversia tra un operatore del mercato elettrico e l'amministrazione/regolatore nazionale. La Corte si pronuncia sulla compatibilità con la libera circolazione delle merci di un prelievo applicato alle esportazioni di energia elettrica solo se prodotta nel territorio nazionale, tanto verso altri Stati membri quanto verso paesi terzi.
Fatti e procedimento principale
La società Korlea Invest a.s., poi succeduta ex lege da FENS spol. s.r.o., operava come fornitore nel mercato slovacco dell'energia elettrica e concludeva un contratto di trasmissione con il gestore della rete nazionale SEPS. In base all'articolo 12, paragrafo 9, del decreto governativo slovacco n. 317/2007, in caso di esportazione di energia elettrica i corrispettivi per i servizi di rete erano a carico dell'esportatore, salvo prova che l'energia esportata fosse stata importata nel territorio slovacco. Korlea aveva versato, per il 2008, una somma di 6.815.853,415 EUR e chiedeva poi di non essere più fatturata e di ottenere il rimborso. Dinanzi al giudice nazionale deduceva che il prelievo costituiva una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l'articolo 30 TFUE osti a una disposizione nazionale che istituisce un prelievo specifico per l'esportazione di energia elettrica prodotta nello Stato membro;
- se tale onere costituisca una tassa di effetto equivalente a un dazio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, TFUE;
- se la misura sia compatibile con il principio della libera circolazione delle merci.
Normativa rilevante e dibattito sull'armonizzazione
La Corte richiama gli articoli 28 e 30 TFUE, nonché le direttive 2003/54/CE e 2005/89/CE. I governi slovacco e dei Paesi Bassi sostenevano che la controversia dovesse essere esaminata alla luce del diritto derivato, in particolare dell'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2003/54 e dell'articolo 5 della direttiva 2005/89. La Corte osserva tuttavia che tali direttive non hanno realizzato un'armonizzazione esaustiva del settore: la direttiva 2003/54 si limita a imporre criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione per le regole di bilanciamento, mentre la direttiva 2005/89 lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità sulle misure di sicurezza dell'approvvigionamento. Perciò la misura nazionale va valutata direttamente alla luce degli articoli 28 e 30 TFUE.
Ragionamento della Corte sulla nozione di tassa di effetto equivalente
La Corte ricorda la nozione consolidata di tassa di effetto equivalente: qualsiasi onere pecuniario, anche minimo, imposto unilateralmente che colpisca le merci per il solo fatto di attraversare una frontiera, salvo che si tratti di dazio doganale in senso proprio. Viceversa, un tributo interno generale rientra nell'articolo 110 TFUE. Nel caso di specie, l'energia elettrica è qualificata come merce ai fini del diritto dell'Unione. Il prelievo in questione:
- è imposto unilateralmente da uno Stato membro;
- colpisce il numero di chilowattora trasportati;
- riguarda solo l'elettricità prodotta in Slovacchia ed esportata;
- è dovuto dall'esportatore quando l'elettricità attraversa la frontiera. La Corte esclude che si tratti di un'imposizione interna generale, poiché l'onere sull'energia esportata non è applicato nello stesso stadio commerciale dell'energia consumata nel territorio nazionale. Esclude inoltre che il prelievo costituisca il corrispettivo di un servizio specifico e proporzionato effettivamente reso all'operatore, mancando un vantaggio determinato e certo per il singolo esportatore.
Esportazioni verso altri Stati membri e verso paesi terzi
La Corte afferma che il prelievo rientra negli articoli 28 e 30 TFUE se applicato alle esportazioni verso altri Stati membri, e nell'articolo 28 TFUE se applicato alle esportazioni verso paesi terzi. Con riguardo a queste ultime, rileva che l'Unione ha competenza esclusiva in materia di unione doganale e politica commerciale comune; ammettere prelievi unilaterali degli Stati membri sulle esportazioni verso paesi terzi comprometterebbe l'uniformità di tale politica.
Esclusione di una giustificazione
La Corte respinge la tesi secondo cui il prelievo sarebbe giustificato dall'obiettivo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Il divieto di dazi e tasse di effetto equivalente ha carattere generale e assoluto e il Trattato non prevede deroghe analoghe a quelle dell'articolo 36 TFUE. Di conseguenza, una volta qualificato come tassa di effetto equivalente, il prelievo non può essere giustificato da ragioni di sicurezza energetica.
Dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 28 e 30 TFUE ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede l'applicazione di un onere pecuniario, come quello controverso, sulle esportazioni di energia elettrica verso un altro Stato membro o verso un paese terzo unicamente nel caso in cui l'energia sia stata prodotta sul territorio nazionale.
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