Tribunale, Sentenza T-665/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018. — China Construction Bank Corp. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea CCB – Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea CB – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Notorietà ed elevato carattere distintivo del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 75, seconda frase, e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuti articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, e articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001). — Causa T-665/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso della China Construction Bank contro il diniego di registrazione del marchio figurativo CCB. Ha ritenuto legittimo il ragionamento della commissione di ricorso dell’EUIPO sia sotto il profilo procedurale sia quanto al rischio di confusione con il marchio anteriore CB del Groupement des cartes bancaires. La notorietà del segno anteriore in Francia e l’identità dei servizi bancari e finanziari hanno avuto rilievo decisivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.
Marchio dell’Unione europea: conferma del rischio di confusione tra il segno figurativo CCB richiesto e il marchio figurativo anteriore CB in presenza di servizi bancari e finanziari identici e di notorietà del marchio anteriore.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso abbia violato, da un lato, gli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 fondando la decisione su elementi non previamente discussi o non dedotti dalle parti e, dall’altro, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio richiesto CCB e il marchio anteriore CB, alla luce della notorietà del marchio anteriore, della somiglianza dei segni e dell’identità dei servizi.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che, in un procedimento di opposizione, la commissione di ricorso può fondare la decisione su una precedente decisione richiamata da una parte e su elementi probatori relativi all’uso e alla notorietà del marchio anteriore, purché tali elementi rientrino nel contraddittorio o comunque non costituiscano una base autonoma decisiva non discussa. Inoltre, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), un marchio figurativo anteriore notoriamente conosciuto può essere percepito dal pubblico come la sua componente denominativa dominante; nel caso di specie, l’identità dei servizi finanziari, la notorietà del marchio CB in Francia e la somiglianza visiva e fonetica con il segno CCB sono bastate a confermare il rischio di confusione, con conseguente legittimo diniego di registrazione.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 8, paragrafo 2, lettera a), i), 41, 58-64, 75, seconda frase, 76, paragrafo 1
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 8, paragrafo 2, lettera a), i), 46, 66-71, 94, paragrafo 1, seconda frase, 95, paragrafo 1
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio dell’Unione europea: CCB contro CB e rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione. Oggetto del contendere è la registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea CCB per servizi bancari e finanziari, contestata dal titolare del marchio anteriore CB.
Fatti e procedimento amministrativo
China Construction Bank Corp. aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per servizi della classe 36, tra cui servizi bancari, finanziari, carte di credito e debito, deposito di valori, brokeraggio e servizi fiduciari. Il Groupement des cartes bancaires aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio figurativo anteriore CB, registrato per servizi finanziari e bancari molto ampi, tra cui affari finanziari, affari monetari e transazioni bancarie.
La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione ritenendo sussistente un rischio di confusione. La prima commissione di ricorso aveva confermato il diniego, valorizzando in particolare la notorietà del marchio anteriore in Francia, l’identità dei servizi e la somiglianza visiva e fonetica dei segni.
Questioni giuridiche sollevate
La ricorrente deduceva due motivi principali:
- violazione dell’articolo 75, seconda frase, e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, perché la commissione di ricorso avrebbe fatto leva sulla decisione CCB/CB di un’altra commissione di ricorso e sull’asserita assenza di uso regolare dei servizi senza che ciò fosse stato validamente discusso;
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per avere la commissione di ricorso erroneamente concluso che esistesse un rischio di confusione.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, relativo al rischio di confusione;
- l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), i), sul concetto di marchio anteriore;
- gli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, in tema di contraddittorio e limiti dell’esame dell’EUIPO;
- le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001, applicabili ratione temporis come testo sostitutivo.
Valutazione del Tribunale sul motivo procedurale
Il Tribunale respinge la censura procedurale. Quanto alla decisione CCB/CB della quarta commissione di ricorso, osserva che essa era stata espressamente invocata e prodotta dall’interveniente nel procedimento amministrativo, sicché la commissione di ricorso poteva legittimamente richiamarla. Inoltre, la ricorrente aveva avuto modo di prendere posizione su tale decisione, anche perché vi aveva partecipato in un diverso procedimento.
Quanto alla constatazione relativa alla mancata utilizzazione regolare dei servizi, il Tribunale ritiene che non si trattasse di una base autonoma della decisione né di un punto autonomo della motivazione, ma soltanto di un elemento accessorio a sostegno dell’idea che il pubblico conserva un ricordo imperfetto dei marchi. Perciò non vi era violazione del diritto al contraddittorio né del limite dell’esame imposto all’EUIPO.
Carattere distintivo e notorietà del marchio anteriore
La ricorrente contestava l’uso della nozione di notorietà, sostenendo che per il rischio di confusione contasse solo l’elevato carattere distintivo e che, in ogni caso, la notorietà non fosse dimostrata per tutti i servizi della classe 36.
Il Tribunale chiarisce che notorietà ed elevato carattere distintivo sono nozioni strettamente collegate: la notorietà può rafforzare il carattere distintivo del segno e aumentare il rischio di confusione. Inoltre, gli stessi fattori che servono a valutare la notorietà possono essere utilizzati per accertare un carattere distintivo superiore al normale.
Nel caso concreto, il Tribunale approva il ragionamento della commissione di ricorso, che aveva valorizzato dati sull’ampiezza dell’uso del segno CB nel sistema dei pagamenti francese, in particolare il numero di carte in circolazione e il volume delle transazioni. Rileva anche che non era necessario dimostrare la notorietà per tutti i servizi della classe 36, ma solo per i servizi effettivamente pertinenti nel confronto con quelli richiesti, ritenuti identici agli affari finanziari, monetari e bancari coperti dal marchio anteriore.
Somiglianza dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale conferma che il marchio anteriore poteva essere percepito come la sigla CB, anche in ragione della sua stilizzazione e della notorietà presso il pubblico francese. Quanto al marchio richiesto, l’elemento dominante era ritenuto il denominativo CCB, mentre l’elemento figurativo aveva funzione accessoria e ornamentale.
Di conseguenza, il segno richiesto risultava simile al marchio anteriore perché condivideva il nucleo denominativo CB, e l’aggiunta di una terza lettera non bastava a neutralizzare la somiglianza complessiva. Sul piano fonetico, il Tribunale conferma anche una somiglianza elevata, poiché la pronuncia lettera per lettera rende i segni assai vicini; la differenza derivante dalla ripetizione della lettera C nel marchio richiesto non è sufficiente a escludere la somiglianza. Il confronto concettuale non era possibile, mancando un significato proprio dei segni.
Valutazione globale del rischio di confusione
Tenendo conto dell’identità dei servizi, della notorietà del marchio anteriore e della somiglianza dei segni, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della commissione di ricorso sulla sussistenza di un rischio di confusione. Il livello di attenzione elevato del pubblico di riferimento non basta, da solo, a escludere il rischio, soprattutto considerando che i consumatori possono conservare un’immagine imperfetta dei marchi, specie per servizi non utilizzati di frequente.
Il Tribunale precisa inoltre che la commissione di ricorso non ha affermato un automatismo tra uso del marchio richiesto e confusione, ma ha applicato correttamente la valutazione globale e l’interdipendenza tra i fattori rilevanti.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, viene condannata alle spese su domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- la notorietà di un marchio anteriore può essere rilevante sia per accertarne l’elevato carattere distintivo sia per la percezione dei suoi elementi costitutivi;
- in un marchio figurativo complesso, l’elemento denominativo può essere considerato dominante se l’elemento figurativo ha mera funzione accessoria;
- nel giudizio di opposizione, il rischio di confusione si valuta globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni, identità dei servizi e forza distintiva del marchio anteriore;
- un ricorso fondato su presunte violazioni del contraddittorio non può essere accolto se gli elementi contestati erano stati effettivamente introdotti nel procedimento o comunque non hanno inciso in modo determinante sull’esito.
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