Corte di giustizia, Sentenza C-629/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2018. — J. Portugal Ramos Vinhos SA contro Adega Cooperativa de Borba CRL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) – Motivi di nullità – Marchio denominativo composto esclusivamente da segni o da indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Altre caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Impianto di produzione del prodotto – Marchio denominativo costituito da un segno che designa prodotti vitivinicoli e da un nome geografico che costituisce un elemento denominativo della denominazione sociale del titolare del marchio. — Causa C-629/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, per i marchi relativi a prodotti vitivinicoli, un termine comunemente usato per indicare la cantina o gli impianti di produzione può essere descrittivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE. Il fatto che tale termine faccia parte della ragione sociale del titolare non incide sull’analisi, che va compiuta con riguardo al prodotto e alla percezione degli ambienti interessati. Il marchio composto da tale termine e da un nome geografico è quindi privo di carattere distintivo e non registrabile.
Marchio denominativo per prodotti vitivinicoli contenente il termine "adega" e un nome geografico: carattere descrittivo e nullità/irregistrabilità ai sensi della direttiva 2008/95/CE
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE debba essere interpretato nel senso che, nell’esame di un marchio denominativo per prodotti vitivinicoli che includa un nome geografico, il termine "adega" può essere considerato un’indicazione descrittiva di "altre caratteristiche" del prodotto, in quanto designa gli impianti o i locali di elaborazione del vino; e se rilevi, ai fini di tale valutazione, che tale termine figuri anche nella denominazione sociale del titolare del marchio.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE osta alla registrazione di un marchio denominativo per prodotti vitivinicoli quando il segno comprende un termine che il pubblico interessato percepisce come designazione degli impianti o dei locali in cui si svolge l’elaborazione del prodotto, poiché tale termine designa una caratteristica del prodotto ed è quindi descrittivo; ciò vale anche se il termine coincide con uno degli elementi della denominazione sociale del titolare. La presenza, nel segno, di un nome geografico che richiama la provenienza del prodotto rafforza il carattere descrittivo complessivo, senza che l’eventuale protezione della denominazione di origine possa giustificare la registrazione come marchio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/95/CE
- Articolo 2 della direttiva 2008/95/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Código da Propriedade Industrial (CPI), articolo 223, paragrafo 1, lettera c)
Marchio denominativo per prodotti vitivinicoli contenente "adega" e un nome geografico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) in una controversia tra J. Portugal Ramos Vinhos SA e Adega Cooperativa de Borba CRL. Oggetto del giudizio è la validità/registrabilità del marchio denominativo "adegaborba.pt" per prodotti vitivinicoli, alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE.
Contesto normativo
La Corte richiama innanzitutto l’articolo 2 della direttiva 2008/95/CE, che consente come marchi tutti i segni riproducibili graficamente idonei a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Richiama poi l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), che esclude dalla registrazione, o consente di dichiarare nulli, i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare, tra l’altro, specie, qualità, destinazione, provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o del servizio.
La decisione menziona anche l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli, per precisare che una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta non conforme al disciplinare o rientrante nelle ipotesi di uso vietato non può essere registrata come marchio commerciale.
Fatti e procedimento principale
Nel 2012 J. Portugal Ramos Vinhos SA aveva proposto un’azione di annullamento contro vari marchi nazionali registrati da Adega Cooperativa de Borba CRL, tra cui il segno "adegaborba.pt". Il tribunale di primo grado e la Corte d’appello di Lisbona avevano respinto la domanda, ritenendo che il segno, usato da un produttore della regione di Borba, non rientrasse nell’ambito dell’articolo 223, paragrafo 1, lettera c), del CPI portoghese.
Il giudice del rinvio osserva che il termine "adega" può riferirsi sia a una cantina sia agli impianti o locali in cui avviene la produzione/elaborazione del vino. Sottolinea inoltre che tale termine figura anche nella denominazione sociale della società titolare del marchio. Da qui la questione se il termine debba essere qualificato come descrittivo di una caratteristica del prodotto oppure come elemento non descrittivo.
Questione pregiudiziale
Il Supremo Tribunal de Justiça chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE debba essere interpretato nel senso che, nell’esame di un marchio per prodotti vitivinicoli contenente un nome geografico protetto, l’espressione "altre caratteristiche del prodotto" includa il riferimento al termine "adega", quando questo è usato per indicare gli impianti o i locali di elaborazione del prodotto e coincide anche con un elemento della denominazione sociale del richiedente.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la finalità della norma è di interesse generale: i segni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o servizi devono restare liberamente disponibili per tutti gli operatori. Il riferimento all’elenco dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), è non tassativo e comprende anche ogni altra caratteristica del prodotto o servizio, purché sia una proprietà facilmente riconoscibile dagli ambienti interessati.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che il termine portoghese "adega" ha, nel contesto in esame, un significato riferibile a locali o impianti in cui si svolge la produzione o l’elaborazione del vino. Per il pubblico interessato, tale termine è quindi percepibile come riferimento a una proprietà del prodotto, cioè al suo luogo/mezzo di elaborazione, analogamente alla provenienza geografica o all’epoca di fabbricazione.
Ne consegue che un termine del genere costituisce una caratteristica del prodotto e rientra nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE, con conseguente natura descrittiva. Se a tale termine si aggiunge un nome geografico anch’esso evocativo della provenienza del prodotto, il segno complessivo resta descrittivo e, per ciò stesso, privo di carattere distintivo.
La Corte esclude che la possibile esistenza di una denominazione di origine protetta del nome geografico possa mutare la conclusione, richiamando l’articolo 102 del regolamento n. 1308/2013. Parimenti irrilevante è il fatto che il termine descrittivo compaia anche nella denominazione sociale della persona giuridica titolare del marchio: l’esame va condotto con riguardo al prodotto e alla percezione degli ambienti interessati, non alla composizione della ragione sociale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che un marchio denominativo per prodotti vitivinicoli, contenente un nome geografico, non può essere registrato se comprende un termine correntemente usato per designare gli impianti o i locali in cui si svolge l’elaborazione di tali prodotti, anche quando tale termine costituisce uno degli elementi della denominazione sociale della persona giuridica che chiede la registrazione.
Principio affermato
Il carattere descrittivo di un segno va valutato rispetto al prodotto e alla percezione del pubblico di riferimento; un termine che designa il luogo o l’impianto di produzione di un vino descrive una caratteristica del prodotto e non diventa distintivo per il solo fatto di comparire nella ragione sociale del titolare.
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