Corte di giustizia, Sentenza C-672/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2018. — Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Riduzione – Principio di neutralità fiscale. — Causa C-672/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con la direttiva IVA l’obbligo nazionale che impone al cedente/prestatore di comunicare preventivamente al debitore soggetto passivo l’annullamento dell’IVA prima di poter ridurre la base imponibile per mancato pagamento. Tale formalità è stata considerata coerente con gli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112 e con il principio di neutralità fiscale, in quanto funzionale alla corretta riscossione dell’imposta e alla rettifica della detrazione a monte. La seconda questione, relativa al termine di quattro anni, non è stata esaminata perché posta solo in via subordinata.
IVA – riduzione della base imponibile per crediti inesigibili e legittimità dell’obbligo di previa comunicazione al debitore soggetto passivo
La questione giuridica
Se il principio di neutralità fiscale e l’articolo 90 della direttiva 2006/112 ostino a una disciplina nazionale che, in caso di mancato pagamento, consente la riduzione della base imponibile IVA solo dopo che il cedente/prestatore abbia previamente comunicato al debitore soggetto passivo la propria intenzione di annullare in tutto o in parte l’IVA, ai fini della rettifica della detrazione; e, subordinatamente, se tale comunicazione debba avvenire entro il termine di prescrizione di quattro anni previsto dal diritto nazionale.
Principio di diritto
Il principio di neutralità fiscale e gli articoli 90 e 273 della direttiva IVA non ostano a una normativa nazionale che, in caso di mancato pagamento, subordina la riduzione della base imponibile IVA alla previa comunicazione al debitore soggetto passivo dell’intenzione di annullare in tutto o in parte l’imposta, quando tale formalità sia idonea a consentire la rettifica della detrazione da parte del debitore, a tutelare l’esatta riscossione dell’IVA e a prevenire evasioni, e non risulti eccessivamente onerosa per il fornitore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 184 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 185 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 219 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
IVA – riduzione della base imponibile per mancato pagamento e previa comunicazione al debitore soggetto passivo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) del Portogallo in materia di IVA. La questione centrale era la compatibilità con il principio di neutralità fiscale e con l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE di una normativa nazionale che subordina la rettifica della base imponibile, in caso di crediti inesigibili, alla previa comunicazione al debitore soggetto passivo dell’intenzione del creditore di annullare l’imposta.
Fatti e procedimento principale
La Tratave, società portoghese attiva nei servizi di drenaggio, depurazione e scarico delle acque reflue, aveva ridotto nella dichiarazione IVA di luglio 2010 la base imponibile e rettificato l’imposta relativa a crediti verso otto clienti dichiarati insolventi. L’amministrazione fiscale ha contestato la rettifica perché la società non aveva prodotto certificati delle sentenze di insolvenza passate in giudicato e, soprattutto, non aveva comunicato preventivamente ai debitori insolventi l’intenzione di annullare l’IVA, come richiesto dall’articolo 78, paragrafo 11, del Codice IVA portoghese. Dopo il pagamento delle somme richieste e il rigetto dei rimedi amministrativi, la Tratave ha adito il giudice arbitrale tributario, che ha dubitato della conformità della disciplina nazionale al diritto dell’Unione.
Normativa dell’Unione richiamata
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, sulla base imponibile dell’IVA;
- l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, sulla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento e sulla facoltà degli Stati membri di derogare;
- gli articoli 184 e 185, relativi alla rettifica delle detrazioni;
- l’articolo 219, sulle fatture e i documenti equiparati;
- l’articolo 273, che consente agli Stati membri di imporre ulteriori obblighi per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni.
Prima questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se il principio di neutralità e l’articolo 90 ostassero a una norma che impedisce la riduzione della base imponibile finché il soggetto passivo non abbia comunicato preventivamente al debitore soggetto passivo l’intenzione di annullare l’IVA. La Corte ricorda che l’articolo 90, paragrafo 1, esprime il principio secondo cui la base imponibile deve corrispondere al corrispettivo effettivamente percepito, mentre il paragrafo 2 consente agli Stati membri una deroga in caso di mancato pagamento.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma che, entro i limiti posti dalla direttiva, gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale nel fissare condizioni e formalità per la riduzione della base imponibile, purché tali misure siano necessarie a garantire l’esatta riscossione dell’IVA e a prevenire frodi o evasioni e non compromettano la neutralità dell’imposta.
Nel caso concreto, l’obbligo di previa comunicazione al debitore soggetto passivo è stato ritenuto idoneo a:
- informare il debitore che potrebbe dover rettificare la detrazione effettuata;
- consentire all’amministrazione di intervenire tempestivamente nella procedura di insolvenza per recuperare l’IVA eventualmente detratta a monte;
- ridurre il rischio di perdita di gettito fiscale.
La Corte osserva anche che tale formalità non appare eccessivamente onerosa, poiché, secondo quanto rilevato dal governo portoghese e dal giudice del rinvio, la comunicazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo e costituisce un’operazione semplice e poco costosa. La Tratave non ha dimostrato che l’obbligo fosse inutile o sproporzionato; l’argomento secondo cui il debitore insolvente potrebbe individuare autonomamente i propri debiti non è stato ritenuto equivalente a una formalità idonea a garantire gli stessi obiettivi.
Decisione
La Corte conclude che il principio di neutralità fiscale e gli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112 non ostano a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile IVA, in caso di mancato pagamento, alla previa comunicazione al debitore soggetto passivo dell’intenzione di annullare in tutto o in parte l’imposta.
Seconda questione pregiudiziale
La seconda questione, relativa alla necessità che la comunicazione avvenga entro il termine di prescrizione di quattro anni previsto dal diritto portoghese, non è stata esaminata perché formulata soltanto nell’ipotesi di risposta affermativa alla prima questione.
Portata pratica della pronuncia
Per gli operatori economici, la sentenza conferma che gli Stati membri possono prevedere formalità preventive per la rettifica dell’IVA su crediti inesigibili, purché tali formalità siano finalizzate alla corretta gestione della detrazione e non risultino sproporzionate. In concreto, il creditore deve rispettare gli adempimenti nazionali prima di ottenere la riduzione della base imponibile, anche se il credito è definitivamente non riscosso.
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