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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06923/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che lo aveva condannato per fatti riconducibili alla resistenza a pubblico ufficiale e alle lesioni personali. I motivi erano sette: 1) deduzione della prescrizione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale; 2) censura sulla riqualificazione dei fatti da violenza o minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. a resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; 3) lamentata mancata risposta al motivo di appello relativo a asserite contraddizioni nelle dichiarazioni del personale di polizia penitenziaria; 4) contestazione dell'insussistenza del delitto per inefficacia della condotta e pretesa configurabilità solo del tentativo; 5) doglianza circa il mancato assorbimento delle lesioni personali nel reato di resistenza a pubblico ufficiale; 6) censura del trattamento sanzionatorio; 7) contestazione del giudizio di bilanciamento tra recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e circostanze attenuanti generiche, sul presupposto dell'incostituzionalità dell'art. 69, quarto comma, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, perché la recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p. incide sul termine base di prescrizione e sulla proroga per effetto degli atti interruttivi; ha giudicato generici o manifestamente infondati gli ulteriori motivi, osservando che la riqualificazione in art. 337 c.p. era già ricompresa nell'imputazione, che non risultavano reali contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi, che la consumazione del reato non presupponeva l'impossibilità per i pubblici ufficiali di completare l'attività istituzionale, che l'assorbimento delle lesioni non sussisteva secondo la giurisprudenza consolidata, che la censura sul trattamento sanzionatorio era priva di effettiva specificità e che la sentenza costituzionale invocata riguardava una diversa ipotesi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma di riferimento per la contestata resistenza a pubblico ufficiale; la Corte rileva che il relativo fatto era già compreso nell'imputazione e che la prescrizione non era maturata.

  • art. 336 c.p.

    richiamato dal ricorrente come fattispecie alternativa; la Corte afferma che la contestazione era già ricompresa nell'imputazione e quindi la riqualificazione non era indebita.

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è trattata come aggravante ad effetto speciale che incide sul computo della prescrizione e sulla sua proroga in presenza di atti interruttivi.

  • art. 157, secondo comma, c.p.

    il termine base di prescrizione deve essere computato tenendo conto della recidiva aggravata ad effetto speciale.

  • art. 161, secondo comma, c.p.

    la proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi viene aumentata in presenza della recidiva aggravata ad effetto speciale.

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    la Corte esclude l'incidenza della sentenza costituzionale invocata, perché riferita a un diverso divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    menzionato solo come oggetto della decisione costituzionale richiamata dal ricorrente; la Corte precisa che quella pronuncia non riguarda il caso concreto.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quando qualificata come circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva anche ai fini del calcolo del termine di prescrizione e della sua eventuale proroga per atti interruttivi.
  • La censura per prescrizione è manifestamente infondata se il ricorrente non considera gli effetti della recidiva aggravata sul computo del tempo necessario a estinguere il reato.
  • La riqualificazione giuridica del fatto non è censurabile quando la fattispecie ritenuta dal giudice di merito era già ricompresa nell'imputazione e la difesa non si confronta con tale motivazione.
  • I motivi di ricorso che si limitano a riprodurre doglianze già esaminate senza specificamente confutare la motivazione della sentenza impugnata sono generici e quindi inammissibili.
  • Ai fini del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la consumazione non richiede che l'attività istituzionale del pubblico ufficiale resti definitivamente impedita o non completata.
  • Le lesioni personali cagionate nel corso della resistenza non sono automaticamente assorbite nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, potendo concorrere secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
  • La censura sul bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche non può fondarsi in modo utile su una pronuncia della Corte costituzionale che abbia riguardato una diversa ipotesi normativa.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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