Sentenza n. 4246/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4353/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza n. 4353/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero a riconoscere alla docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi 3.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione della sentenza n. 4353/2023, passata in giudicato e notificata, che condannava il Ministero a corrisponderle 3.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. Deduceva il persistente inadempimento dell'Amministrazione e chiedeva l'ordine di pagamento, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, assegnandogli novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme riconosciute dal titolo, detratti gli eventuali pagamenti già effettuati. Ha precisato che il conteggio del capitale residuo e degli interessi presentato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione: questa dovrà verificare misura e decorrenza degli interessi in base al titolo e alla legge, e corrispondere gli ulteriori accessori, gli oneri e gli interessi successivi al ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, perché l'esiguità del debito renderebbe l'astreinte eccessivamente afflittiva e ricorrerebbero ragioni ostative. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e tenuto a eseguire l'incarico nei successivi sessanta giorni; nessun compenso è dovuto al commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce una pretesa pecuniaria.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
L'ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo il titolo e la legge; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione circa capitale residuo e interessi, che devono essere verificati quanto a misura e decorrenza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Prima di avviare il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici beneficiano del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
mentre non sono dovute le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; in particolare, l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Le spese di giudizio possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Il TAR richiama le disposizioni del codice del processo amministrativo quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La condanna alle spese comprende l'onere del contributo unificato nei soli casi in cui sia dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo che riconosce un credito pecuniario, il giudice non costituisce nuovamente il diritto, ma ne consente il soddisfacimento; la quantificazione deve essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'esatta misura e decorrenza degli interessi devono essere verificate in base al titolo e alla legge.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa se manifestamente iniqua o in presenza di altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.
- Per l'esecuzione coattiva di un titolo che impone il pagamento di somme, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
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