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Sentenza

Sentenza n. 8215/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, A) con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio: - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale rep. n. CB/1537/2023 del 11.08.2023, prot. n. CB/100222/2023 del 11.08.2023, notificata il successivo 28.08.2023, con cui si è dato avvio al procedimento sanzionatorio e disposto l’immediata sospensione da ogni eventuale ulteriore attività edilizia a Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 40, piano 3, S/1, Int. 7 (art. 14 Legge Regione Lazio n. 15/20008 e s.m.i.); - dell’accertamento tecnico prot. CB/130477 del 21/11/2022; - del modulo di integrazione dati prot. CB/133460 del 28/11/2022 attestante l’identità ed i dati anagrafici dei soggetti coinvolti (di tenore sconosciuto); B) con riferimento al ricorso per MOTIVI AGGIUNTI, previa sospensione dell’efficacia: - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Accesso agli atti rep. CB/1964/2025 del 22/08/2025, numero prot. CB/102509/2025 del 22/08/2025, notificata il successivo 29/08/2025, con cui si è ingiunto il ripristino “dello stato legittimo dei luoghi nel locale sito in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 40, piano 3-S1, int. 7 (immobile censito al N.C.E.U., al foglio 550, part. 39 sub 42 categoria A/2), per violazione dell’art. 16 della L.R. Lazio n. 15/2008”; - della nota prot. CB 99678 del 10/08/2023 con cui è stato richiesto alla Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma, il parere previsto dall’art. 16 della L.R. 15/2008 (di tenore sconosciuto;

Giustizia amministrativa202315341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di sospensione dei lavori e, con motivi aggiunti, ordine di demolizione e ripristino di una veranda realizzata mediante chiusura di un balcone

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l’ordine di sospensione dei lavori adottato ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, nonché gli atti presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordine di ripristino dello stato legittimo dei luoghi, adottato ai sensi dell’art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008 e dell’art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001, relativo alla chiusura di un balcone con struttura in metallo e vetri. I motivi aggiunti deducevano: invalidità derivata dell’ordine di demolizione per l’erroneo riferimento normativo contenuto nell’ordine di sospensione; inapplicabilità ratione temporis del d.P.R. 380/2001, poiché l’abuso sarebbe stato acquistato e forse realizzato anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché possibile anteriorità dell’edificio al 1967; erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione e applicazione retroattiva delle relative disposizioni del testo unico e delle N.T.A. del P.R.G.; violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001, sul presupposto che l’opera costituisse una vetrata panoramica amovibile (VEPA) rientrante nell’edilizia libera, con deduzione di difetto di motivazione e istruttoria; applicabilità delle tolleranze costruttive del 4 per cento previste dall’art. 34-bis d.P.R. 380/2001; violazione dell’art. 33, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, per omessa motivazione della scelta della sanzione demolitoria anziché di quella pecuniaria, dopo l’inerzia della Soprintendenza sul parere richiesto.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. L’ordine di sospensione dei lavori, notificato il 28 agosto 2023, produce effetti per 45 giorni ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001. Poiché il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2023 e depositato il 17 novembre 2023, al momento della litispendenza il termine era già decorso; l’atto aveva quindi perso efficacia e non sussisteva più un interesse attuale alla sua impugnazione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto limitatamente al vizio di difetto di motivazione dell’ordine di demolizione. Sono stati respinti i motivi relativi all’invalidità derivata, all’applicazione temporale del d.P.R. 380/2001, alla qualificazione dell’opera come nuova costruzione, all’edilizia libera per le VEPA e alle tolleranze costruttive. Il Collegio ha ritenuto che l’abuso edilizio abbia natura oggettiva e permanente, che l’onere di provare la legittimità urbanistica e la data di realizzazione dell’opera gravi sul proprietario e che una chiusura stabile di balcone con telaio e vetri, tale da determinare nuova superficie o volumetria, non sia assimilabile a una VEPA amovibile e temporanea. Quanto all’art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001, relativo agli immobili ricadenti in zona omogenea A, il Comune, decorso inutilmente il termine per il parere della Soprintendenza, conserva un potere discrezionale di scelta tra restituzione in pristino e sanzione pecuniaria. Tale scelta deve però essere motivata. L’ordine impugnato è stato annullato nei limiti del difetto di motivazione, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo nel rispetto dell’effetto conformativo del giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L’ordine di sospensione dei lavori ha natura cautelare e perde efficacia decorso il termine di 45 giorni dalla notificazione; se impugnato dopo tale scadenza, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008

    Costituisce la base normativa regionale dell’ordine di ripristino relativo all’abuso edilizio contestato.

  • art. 33, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    "parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma"; "qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente"

    Per gli abusi su immobili vincolati o ricadenti in zona omogenea A, le sanzioni demolitoria e pecuniaria sono alternative. In caso di inerzia della Soprintendenza, il Comune decide autonomamente, ma deve motivare la scelta della sanzione applicata.

  • art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001

    "gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale"

    La qualificazione dell’intervento pertinenziale come nuova costruzione rileva secondo la disciplina applicabile agli interventi edilizi realizzati in difformità dal progetto e dai titoli originari.

  • art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001

    L’edilizia libera per le VEPA riguarda strutture amovibili, totalmente trasparenti e destinate a funzioni temporanee; non comprende la chiusura stabile di un balcone che determini nuova superficie o volumetria o il mutamento della destinazione d’uso.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Le tolleranze costruttive non sono applicabili a opere di nuova realizzazione non rappresentate graficamente nel progetto originario e nei titoli edilizi, poiché l’istituto riguarda lievi irregolarità rispetto alle previsioni progettuali originarie.

  • art. 42 R.D. 1522/1911

    Il provvedimento richiama, unitamente all’art. 16 l. n. 502/1907 e agli artt. 3 e 5 del regolamento edilizio comunale, l’obbligo di autorizzazione edilizia per le nuove costruzioni nel territorio di Roma già dal 1912.

Massime di principio

  • L’ordine di sospensione dei lavori previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha efficacia limitata a 45 giorni dalla notificazione. Se viene impugnato dopo la scadenza di tale termine, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse; se invece è stato tempestivamente impugnato ma perde efficacia nelle more senza che l’amministrazione adotti il provvedimento repressivo dell’abuso, il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’abuso edilizio ha natura oggettiva e permanente: l’obbligo di ripristino grava anche sull’attuale proprietario che non abbia realizzato l’opera e le norme repressive vigenti possono applicarsi ad abusi realizzati anteriormente alla loro entrata in vigore, finché l’abuso non sia stato sanato o rimosso.
  • In materia edilizia, il proprietario che contesti la legittimità urbanistica dell’immobile deve fornire la prova della legittimità dell’opera e della sua data di realizzazione; in mancanza di tale prova, l’opera abusiva può essere assoggettata a demolizione anche se di antica realizzazione.
  • La chiusura stabile di un balcone mediante struttura in metallo e vetri, ove determini uno spazio stabilmente chiuso con variazione di superficie o volumetria, non rientra nell’edilizia libera prevista per le VEPA, poiché mancano i requisiti di amovibilità e temporaneità.
  • Quando l’immobile ricade in zona omogenea A, l’art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001 attribuisce all’amministrazione, decorso inutilmente il termine per il parere della Soprintendenza, un potere discrezionale di scelta tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria. La scelta deve essere esplicitata e adeguatamente motivata; il mero richiamo all’inerzia della Soprintendenza non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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