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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26435/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputata ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per un abuso edilizio consistente nella realizzazione, senza titolo, di una copertura a falde inclinate di altezze diversificate su una superficie di 135 mq. Il primo motivo censurava la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse tautologica e generica perché fondata solo sulla maggiore tutela del bene giuridico e non su un giudizio prognostico negativo sulla futura condotta dell'imputata, richiesto per imporre quella condizione. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte avesse valorizzato soltanto la consistenza dell'opera, senza considerare che si tratterebbe del mero rialzo di un manufatto preesistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo. Ha ritenuto che, in tema di reati edilizi, il giudice può ma non deve subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, e che tale scelta deve essere sorretta da una specifica motivazione sul punto, fondata su elementi che rendano necessario porre la demolizione come condizione del beneficio. La motivazione della Corte d'appello, limitata al richiamo alla maggiore tutela del bene protetto e alla riduzione in pristino, è stata giudicata insufficiente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e fondato, in parte, su un dato non risultante dagli atti. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto; è stata invece resa irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale dell'imputata per il reato edilizio.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. n. 380/2001

    Norma incriminatrice del reato edilizio per opere realizzate senza titolo abilitativo; nel caso concreto riguarda la realizzazione di una copertura abusiva.

  • art. 164, comma 1, c.p.

    Il giudice, nel concedere per la prima volta la sospensione condizionale, deve formulare un giudizio prognostico; la subordinazione alla demolizione dell'opera abusiva richiede una motivazione specifica sulla necessità di imporre tale condizione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va valutata anche alla luce dell'entità dell'abuso e dell'esiguità del danno; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito in una nuova valutazione del fatto se la motivazione non è manifestamente illogica.

  • art. 624 c.p.p.

    È richiamato nel dispositivo per indicare l'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale, limitando l'annullamento al solo punto della subordinazione del beneficio.

  • art. 380/01

    Richiamo al testo unico edilizia, in cui è collocato il reato contestato.

Massime di principio

  • In materia di reati edilizi, la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva è facoltativa e non automatica; il giudice deve motivare specificamente perché ritiene necessaria tale condizione per il caso concreto.
  • La motivazione sulla subordinazione del beneficio non può esaurirsi nel richiamo alla tutela del bene giuridico o alla necessità di ripristinare lo stato dei luoghi, ma deve dar conto di un apprezzamento prognostico negativo riferito al comportamento futuro del condannato.
  • La censura in cassazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del merito, specie se si fonda su circostanze non risultanti dagli atti o non decisive rispetto alla motivazione del giudice di merito.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., l'entità dell'intervento abusivo è un dato rilevante nella valutazione dell'esiguità del danno e della offensività concreta del fatto.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioRiti alternativiPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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