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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25104/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che, rigettando la richiesta di archiviazione del P.M., ha ordinato la formulazione di imputazione coatta per il reato di cui all'art.610 cod. pen. Ha dedotto: 1) abnormità del provvedimento perché fondato su documenti civili relativi a terze persone depositati pochi giorni prima dell'udienza camerale e non allegati alla denuncia originaria; 2) violazione del diritto di difesa per utilizzo di atti non conosciuti e non motivati dagli opponenti; 3) difformità tra la descrizione della condotta nella richiesta di archiviazione (infissione di paletti) e quella indicata dall'ordinanza (anche mattoni cementati, saldatura, ecc.), con mutamento del fatto contestato; 4) omissione dell'audizione dell'indagata in udienza camerale in violazione dell'art.127 comma terzo/quinto cod. proc. pen.; 5) richiamo a un precedente provvedimento di archiviazione per fatti anteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto come manifestamente infondato. Ha ritenuto che: 1) l'acquisizione e la valutazione di documenti civili depositati nei cinque giorni antecedenti l'udienza camerale fosse conforme alle norme processuali e non lesiva del diritto di difesa, anche perché gli atti erano conoscibili dall'indagata; 2) non sussisteva abnormità dell'ordinanza poiché l'imputazione coatta riguarda la stessa fattispecie incriminatrice (art.610 c.p.) già iscritta e la diversa descrizione non ha alterato radicalmente il nucleo storico-fattuale dell'accusa; 3) l'omissione dell'audizione dell'indagata non integrava nullità perché non risultava che la difesa avesse richiesto verbalmente l'ascolto in udienza e non aveva eccepito immediatamente l'omissione; 4) le censure riguardanti precedenti archiviazioni erano generiche e non idonee a dimostrare la diversa natura dei fatti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.610 cod. pen.

    Norma incriminatrice del reato contestato; la Corte ha ritenuto che l'imputazione coatta riguardasse la stessa fattispecie prevista da tale articolo

  • art.409 cod. proc. pen.

    Regola l'udienza camerale in seguito a opposizione alla richiesta di archiviazione e il potere del Gip di ordinare la formulazione dell'imputazione; la Corte ha richiamato i limiti e le possibilità di controllo del Gip

  • art.127 cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità dell'udienza camerale; la Corte ha ritenuto che l'omissione dell'audizione dell'indagato dà luogo a nullità solo se sia stata espressamente richiesta e non subito eccepita

  • art.335 cod. proc. pen.

    Riguarda l'iscrizione nel registro delle notizie di reato; la Corte ha ricordato che l'aggiornamento/iscrizione per fatti nuovi è prerogativa del P.M.

  • art.408 cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione del fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione delle indagini; rilevante nel bilanciamento del diritto di difesa nella fase camerale

  • art.415-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla comunicazione della conclusione delle indagini; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che valuta l'assenza di una notifica analoga nella fase camerale alla luce dell'accesso agli atti

  • art.616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; applicata per condannare la ricorrente

  • Costituzione, artt. 112 e 24

    Richiamate per delimitare il ruolo del giudice e del pubblico ministero e per la tutela del diritto di difesa

  • Convenzione EDU, art. 6

    Richiamata in relazione al diritto a un equo processo e al bilanciamento tra diritto di difesa e prerogative procedurali nella fase camerale

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Minervini 31/05/2005; S.U. n. 4319/2013; Gianforte 22/03/2018)

    Fornisce i principi sul potere del Gip in sede di opposizione all'archiviazione: limiti all'ordine di imputazione coatta (atto abnorme se riguarda persone non indagate o reati diversi), bilanciamento del diritto di difesa e possibilità di riqualificazione del fatto entro certi limiti

Massime di principio

  • Il Gip, nell'udienza camerale ex art.409 c.p.p., può ordinare la formulazione dell'imputazione quando ritenga insufficienti le indagini del P.M., ma deve rispettare i limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità: non può disporre imputazione coatta per persone non indagate o per fatti radicalmente diversi da quelli già iscritti (ciò sarebbe atto abnorme).
  • L'utilizzo di documenti depositati nei termini previsti (es. nei cinque giorni antecedenti l'udienza) è compatibile con il diritto di difesa se le parti e l'indagato possono prenderne conoscenza e svolgere contraddittorio; la mera circostanza che i documenti provengano da un giudizio civile non ne esclude automaticamente la valutabilità in sede camerale.
  • La diversa descrizione materiale della condotta non determina automaticamente abnormità: è decisivo che il nucleo storico-fattuale dell'addebito non venga radicalmente mutato e che l'indagato sia messo nelle condizioni di interloquire sulla nuova ricostruzione.
  • La mancata audizione dell'indagato in udienza camerale integra nullità solo se l'indagato (o la difesa) abbia espressamente chiesto di essere ascoltato e l'udienza abbia rifiutato tale richiesta; la mera presenza non equivale a richiesta automatica.
  • Per contestare l'abnormità di un provvedimento del Gip occorre dimostrare che il giudice abbia ecceduto i poteri di controllo, incidendo indebitamente sulla sfera di iniziativa del P.M.; le censure meramente critiche sulla valutazione probatoria sono insufficienti in sede di legittimità.

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