Cassazione Penale, Ordinanza n. 26537/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza del Tribunale di Prato del 31/10/2019 che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Dalla motivazione emerge però che il ricorso è stato sottoscritto direttamente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017, quando era già in vigore la disciplina introdotta dalla l. 103/2017, che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte riguarda quindi un vizio di inammissibilità originato dalla forma soggettiva dell'impugnazione, non dal merito della condanna.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva al 03/08/2017, quando la normativa vigente richiedeva la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in sentenza, senza ulteriori precisazioni sul fatto materiale.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi rilevabili immediatamente.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto la disciplina applicabile dal 03/08/2017 che incide sulla forma del ricorso per cassazione.
art. 571 cod. proc. pen.
richiamato come disposizione modificata dalla l. 103/2017 in tema di legittimazione/presentazione del ricorso.
art. 613 cod. proc. pen.
richiamato come disposizione modificata dalla l. 103/2017 nel senso che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo le modifiche introdotte dalla l. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto direttamente dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
- La sottoscrizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato, quando avvenga dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
- Quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile dal testo dell'impugnazione, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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