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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22989/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (reato di contravvenzione per partecipazione a giochi d'azzardo: artt. 110 e 720 c.p.) deducendo: 1) vizio di motivazione per il diniego di ammissione all'oblazione facoltativa ex art. 162 bis c.p., richiedendo l'applicazione dell'oblazione in ragione della sua personalità e di precedenti decisioni che avrebbero attestato la cessata pericolosità sociale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce dei precedenti personali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza impugnata. Motivazioni principali: 1) l'oblazione prevista dall'art. 162 bis c.p. è rimessa al potere discrezionale del giudice per le contravvenzioni; il Tribunale ha legittimamente escluso l'oblazione richiamando la gravità del fatto e le precedenti condanne del ricorrente (valutazione insindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogica); 2) il giudice, fissando la pena in € 300,00 di ammenda (leggermente sopra il minimo edittale), ha implicitamente ritenuto la non sussistenza della particolare tenuità del fatto, giustificando il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis; 3) il diniego delle attenuanti generiche è fondato sul richiamo ai precedenti penali e sulla mancanza di elementi positivi che avrebbero richiesto la loro concessione. Per questi motivi il ricorso è infondato e viene rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Configurazione della partecipazione in concorso come maniera di attribuire la responsabilità per il reato commesso insieme ad altri

  • art. 720 cod. pen.

    Reato di organizzazione o gestione di luoghi adibiti a giochi d'azzardo o partecipazione a tali giochi, fatto concreto contestato nella fattispecie

  • art. 162 cod. pen.

    Oblazione ordinaria: diritto soggettivo dell'imputato per alcune ipotesi (quando applicabile) che il giudice deve consentire previa verifica delle condizioni formali

  • art. 162 bis cod. pen.

    Oblazione facoltativa per contravvenzioni punibili con arresto o ammenda: ammissione soggetta al potere discrezionale del giudice che può respingere la domanda in considerazione della gravità del fatto; la valutazione della gravità va collegata ai criteri dell'art. 133 c.p. e può tener conto della capacità a delinquere (precedenti)

  • art. 131 bis cod. pen.

    Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicabile solo se il fatto è valutato tenuità alla stregua dei parametri di gravità oggettiva e colpevolezza; la sua esclusione può risultare anche implicitamente dalla determinazione della pena

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto: ai fini dell'oblazione e della tenuità del fatto la gravità si valuta secondo gli elementi oggettivi e soggettivi indicati in questa norma

Massime di principio

  • Per le contravvenzioni l'oblazione ex art. 162 bis c.p. è soggetta a valutazione discrezionale del giudice: la presenza di precedenti o altri elementi che dimostrano la capacità a delinquere può legittimamente determinare il diniego.
  • La 'gravità del fatto' richiamata dall'art. 162 bis comma 4 va letta insieme ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; pertanto il giudice può considerare elementi oggettivi e soggettivi (entità della condotta, pericolosità sociale, recidiva) nel decidere sull'oblazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131 bis richiede una valutazione concreta della lieve offensività del fatto e del grado di colpevolezza; l'assenza di tenuità può risultare anche implicitamente dalla determinazione della pena (es. pena fissata sopra il minimo).
  • Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito: è insindacabile in cassazione, salvo motivazione contraddittoria o illogica; il richiamo ai precedenti penali è sufficiente per escluderle se il giudice lo indica esplicitamente.
  • In sede di cassazione la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo operata dal giudice di merito è sindacabile solo quando risulti manifestamente illogica o priva di congrua motivazione; valutazioni non manifestamente illogiche devono essere rispettate.

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