Cassazione Penale, Sentenza n. 22989/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (reato di contravvenzione per partecipazione a giochi d'azzardo: artt. 110 e 720 c.p.) deducendo: 1) vizio di motivazione per il diniego di ammissione all'oblazione facoltativa ex art. 162 bis c.p., richiedendo l'applicazione dell'oblazione in ragione della sua personalità e di precedenti decisioni che avrebbero attestato la cessata pericolosità sociale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce dei precedenti personali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza impugnata. Motivazioni principali: 1) l'oblazione prevista dall'art. 162 bis c.p. è rimessa al potere discrezionale del giudice per le contravvenzioni; il Tribunale ha legittimamente escluso l'oblazione richiamando la gravità del fatto e le precedenti condanne del ricorrente (valutazione insindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogica); 2) il giudice, fissando la pena in € 300,00 di ammenda (leggermente sopra il minimo edittale), ha implicitamente ritenuto la non sussistenza della particolare tenuità del fatto, giustificando il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis; 3) il diniego delle attenuanti generiche è fondato sul richiamo ai precedenti penali e sulla mancanza di elementi positivi che avrebbero richiesto la loro concessione. Per questi motivi il ricorso è infondato e viene rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Configurazione della partecipazione in concorso come maniera di attribuire la responsabilità per il reato commesso insieme ad altri
art. 720 cod. pen.
Reato di organizzazione o gestione di luoghi adibiti a giochi d'azzardo o partecipazione a tali giochi, fatto concreto contestato nella fattispecie
art. 162 cod. pen.
Oblazione ordinaria: diritto soggettivo dell'imputato per alcune ipotesi (quando applicabile) che il giudice deve consentire previa verifica delle condizioni formali
art. 162 bis cod. pen.
Oblazione facoltativa per contravvenzioni punibili con arresto o ammenda: ammissione soggetta al potere discrezionale del giudice che può respingere la domanda in considerazione della gravità del fatto; la valutazione della gravità va collegata ai criteri dell'art. 133 c.p. e può tener conto della capacità a delinquere (precedenti)
art. 131 bis cod. pen.
Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicabile solo se il fatto è valutato tenuità alla stregua dei parametri di gravità oggettiva e colpevolezza; la sua esclusione può risultare anche implicitamente dalla determinazione della pena
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto: ai fini dell'oblazione e della tenuità del fatto la gravità si valuta secondo gli elementi oggettivi e soggettivi indicati in questa norma
Massime di principio
- Per le contravvenzioni l'oblazione ex art. 162 bis c.p. è soggetta a valutazione discrezionale del giudice: la presenza di precedenti o altri elementi che dimostrano la capacità a delinquere può legittimamente determinare il diniego.
- La 'gravità del fatto' richiamata dall'art. 162 bis comma 4 va letta insieme ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; pertanto il giudice può considerare elementi oggettivi e soggettivi (entità della condotta, pericolosità sociale, recidiva) nel decidere sull'oblazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131 bis richiede una valutazione concreta della lieve offensività del fatto e del grado di colpevolezza; l'assenza di tenuità può risultare anche implicitamente dalla determinazione della pena (es. pena fissata sopra il minimo).
- Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito: è insindacabile in cassazione, salvo motivazione contraddittoria o illogica; il richiamo ai precedenti penali è sufficiente per escluderle se il giudice lo indica esplicitamente.
- In sede di cassazione la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo operata dal giudice di merito è sindacabile solo quando risulti manifestamente illogica o priva di congrua motivazione; valutazioni non manifestamente illogiche devono essere rispettate.
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