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Sentenza

Sentenza del 04/04/2016 n. 339 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto la disapplicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo l'esistenza di condizioni oggettive, indipendenti dalla propria volontà, che avevano impedito il conseguimento dei ricavi presunti. In particolare, l'attività alberghiera non era stata avviata per il protrarsi, per circa 23 anni, dell'iter urbanistico e amministrativo relativo all'edificabilità e alla realizzazione di un albergo su un terreno acquistato in zona urbanisticamente destinata all'espansione. L'Agenzia aveva respinto l'interpello ritenendo che il ritardo dipendesse da una scelta discrezionale del Comune e non da un'omissione di atti amministrativi dovuti.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del diniego di interpello e riconosciuto l'interesse della società a ottenere la disapplicazione della normativa antielusiva. Nel merito, ha considerato provate le condizioni oggettive che avevano impedito l'avvio dell'attività: la destinazione edificatoria del terreno, i pareri favorevoli della Sovrintendenza e dell'Ente Parco e l'attestazione comunale di conformità urbanistico-edilizia. Secondo il giudice, non era corretto qualificare la società come società di comodo, poiché il mancato avvio dell'attività era dipeso dal ritardo e dalla discrezionalità dell'amministrazione pubblica. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 30, legge n. 724/1994

    disciplina sulle società non operative

    La disciplina può essere disapplicata quando la società dimostra l'esistenza di situazioni oggettive, non imputabili alla propria volontà, che hanno impedito il conseguimento dei ricavi presunti o l'avvio dell'attività.

  • Art. 19, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 546/1992

    atti espressamente previsti come impugnabili

    Il diniego dell'interpello è stato considerato impugnabile davanti al giudice tributario perché, nel caso concreto, aveva natura sostanzialmente impositiva e produceva un effetto lesivo immediato, anziché costituire un semplice parere non vincolante.

  • Art. 100 c.p.c.

    La società è stata ritenuta titolare di un interesse concreto e attuale a chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative.

Massime di principio

  • La disciplina sulle società non operative non deve essere applicata automaticamente quando il contribuente dimostra circostanze oggettive, documentate e indipendenti dalla propria volontà che hanno impedito lo svolgimento dell'attività o la produzione dei ricavi presunti.
  • I ritardi amministrativi o urbanistici possono costituire una causa esimente, soprattutto quando il contribuente abbia tempestivamente compiuto gli adempimenti necessari e disponga di documentazione ufficiale comprovante la concreta prospettiva di avvio dell'attività.
  • Non è sufficiente allegare genericamente difficoltà o inattività: occorre dimostrare il nesso causale tra l'impedimento esterno e il mancato conseguimento dei ricavi, oltre alla non imputabilità della situazione alla società.
  • Il diniego di un interpello disapplicativo può essere impugnabile quando, per contenuto ed effetti, incide concretamente sulla posizione fiscale del contribuente e non si limita a esprimere un parere meramente consultivo.
  • La mera inattività prolungata non prova necessariamente l'esistenza di una società di comodo se è adeguatamente giustificata da eventi esterni, quali procedure urbanistiche, autorizzazioni o decisioni amministrative non dipendenti dal contribuente.

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