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Sentenza

Sentenza n. 1886/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato sulla istanza del 9 settembre 2025 e per l’accertamento dell'obbligo della Amministrazione di provvedere sulla istanza avente ad oggetto -tra l'altro- il rilascio dell'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, ai fini della successiva richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con espressa richiesta di convocazione presso gli Uffici della Prefettura, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202506302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 9 settembre 2025 diretta, tra l’altro, a ottenere la convocazione presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione, la dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia a seguito di nulla osta all’assunzione, chiedeva all’Amministrazione di essere convocato per accertare l’indisponibilità del datore di lavoro originario e ottenere la documentazione necessaria alla successiva richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Deduceva l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 9 settembre 2025 e chiedeva l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio il Ministero dell’Interno rappresentava di avere revocato, con atto del 10 dicembre 2025, il nulla osta originario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La revoca del nulla osta, pur non costituendo il provvedimento favorevole richiesto dal ricorrente, è stata ritenuta una manifestazione espressa della volontà amministrativa idonea a chiudere la fattispecie procedimentale sulla quale si era formato il silenzio. Nel giudizio ex art. 117 c.p.a. l’interesse tutelato consiste, di regola, nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, quale che ne sia il contenuto, salvo il potere del giudice previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a. La revoca del nulla osta ha quindi soddisfatto l’interesse processuale all’adozione di un atto espresso e ha reso attuale la pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione; l’interesse azionato consiste nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà amministrativa.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Prevede il limite alla regola secondo cui il giudizio sul silenzio mira all’adozione di un provvedimento espresso, consentendo al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa nei casi previsti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento espresso idoneo a soddisfare l’interesse azionato.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento del dovere di tempestiva conclusione del procedimento e di chiarezza dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’interesse tutelato consiste normalmente nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà amministrativa, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole, salvo i casi in cui il giudice possa pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.
  • L’adozione, durante il giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso che definisca la fattispecie procedimentale determina il venir meno dell’interesse alla decisione sull’inerzia e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche quando il provvedimento sia di reiezione o comunque ostativo alla richiesta del privato.
  • La revoca del titolo o dell’atto amministrativo presupposto può costituire, in relazione alla specifica fattispecie, una manifestazione provvedimentale espressa idonea a chiudere il procedimento oggetto del ricorso avverso il silenzio, se rende impossibile una definizione positiva della domanda mediante il rilascio del titolo richiesto o di altro titolo collegato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoProtezione internazionale e specialeTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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