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Sentenza

Sentenza n. 1082/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 04/2026, RG 839/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 08/01/2026 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 13/01/2026.

Giustizia amministrativa202600447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, dell'8 gennaio 2026, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, giudice del lavoro, n. 4/2026, RG 839/2024, dell'8 gennaio 2026, notificata al Ministero il 13 gennaio 2026 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disposto l'assegnazione delle somme per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza opporre contestazioni sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, e fondato, constatata la mancata esecuzione del titolo giudiziale passato in giudicato. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire integralmente la sentenza, detratte le eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che assuma le funzioni su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e che provveda entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    L'azione esecutiva contro l'Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, purché tale termine sia trascorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio già riconosciuto dal giudice del lavoro; in sede di ottemperanza il TAR impone all'Amministrazione di eseguire integralmente la condanna al pagamento delle somme individuate nel titolo.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, se il termine è maturato tra la notificazione del titolo all'Amministrazione e la proposizione del ricorso.
  • Accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza dichiara l'obbligo di esecuzione integrale del titolo, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza del creditore e dopo l'inutile scadenza del termine, per adottare gli atti necessari all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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