Sentenza n. 1119/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento datato 6 novembre 2015 dall’oggetto «Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/90 e s.m.i. del Provvedimento Autorizzativo SUAP n. 41/2025 del 01/10/2025»; di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, anche se non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela dell’autorizzazione SUAP n. 41/2025 per l’installazione di un impianto pubblicitario presso un’area di servizio, motivato dalla mancanza del parere di conformità al piano comunale degli impianti pubblicitari e del nulla osta ferroviario
Esito
Favorevole al ricorrente (società autorizzata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale del 6 novembre 2025, con cui era stata annullata l’autorizzazione triennale rilasciata il 1° ottobre 2025 per un impianto pubblicitario nell’area di servizio Q8 di corso De Michiel 6. Il Comune aveva richiamato l’assenza del parere di conformità al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del nulla osta preventivo previsto per interventi nell’area di rispetto ferroviaria. La ricorrente ha dedotto: incompetenza dell’organo; mancata comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per mancata convalida e insussistenza dei presupposti dell’autotutela; disparità di trattamento; insussistenza dei vizi posti a fondamento dell’annullamento. La ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto il motivo di incompetenza: l’annullamento era stato adottato dalla dirigente ad interim del Settore 5, nominata con decreto sindacale del 12 giugno 2025, a capo della stessa struttura che aveva rilasciato l’autorizzazione. Ha accolto il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: tale garanzia è necessaria nei procedimenti di autotutela e, nel caso concreto, la comunicazione era pacificamente mancata. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990, perché il Comune non aveva dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. In particolare, non aveva chiarito puntualmente perché l’impianto non fosse riconducibile alle ipotesi di adeguamento contemplate dal piano e aveva contestato dimensioni e orientamento di una tecnologia non specificamente disciplinata, questione che richiedeva interlocuzione con la società. Quanto al nulla osta ferroviario, il Comune non aveva provato che l’impianto fosse a distanza inferiore a quella prescritta; inoltre non poteva escludersi che l’ente proprietario della rete avrebbe autorizzato una deroga ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 753/1980. Il motivo accolto è stato ritenuto assorbente, con conseguente assorbimento delle censure sulla violazione dell’art. 21-nonies, sulla disparità di trattamento e sull’insussistenza dei presupposti sostanziali dell’annullamento. Il ricorso è stato accolto e l’atto annullato, ferma la possibilità per il Comune di riavviare l’autotutela, ove ne ricorrano i presupposti, rispettando le garanzie procedimentali. Il Comune è stato condannato a pagare euro 2.000,00 oltre accessori e a rifondere il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l'instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell'ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all'amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all'esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto
La comunicazione di avvio è necessaria nei procedimenti di autotutela e ritiro per consentire la partecipazione dell’interessato e fornire all’amministrazione elementi utili alla ponderazione dell’interesse pubblico concreto e attuale.
art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990
Dalle difese del Comune non risultano in maniera inequivoca le ragioni per le quali l’impianto assentito non sarebbe conforme al piano generale degli impianti pubblicitari.
La mancata comunicazione di avvio non è sanabile se l’amministrazione non dimostra in modo adeguato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso; la prova deve confrontarsi concretamente con i profili fattuali e regolatori controversi.
art. 60 d.P.R. 753/1980
Peraltro, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, non si può neanche escludere che l’Ente proprietario, ove interpellato, avrebbe rilasciato un’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 753 del 1980.
La possibile autorizzazione in deroga da parte dell’ente proprietario della rete ferroviaria impedisce di ritenere dimostrato che, anche dopo la partecipazione procedimentale, l’esito dell’autotutela sarebbe stato necessariamente identico.
Massime di principio
- Nei procedimenti di annullamento d’ufficio o di ritiro di un provvedimento favorevole, la comunicazione di avvio deve consentire all’interessato di presentare fatti e osservazioni e all’amministrazione di ponderare l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto.
- La regola di non annullabilità per omessa comunicazione di avvio opera soltanto se l’amministrazione dimostra che l’esito non avrebbe potuto essere diverso; la dimostrazione non è sufficiente quando permangono incertezze sull’applicazione della disciplina o sull’accertamento dei fatti e la partecipazione avrebbe potuto incidere sulla valutazione.
- Quando l’impianto o la tecnologia non è specificamente contemplata dalla disciplina locale e l’amministrazione applica criteri analogici per contestarne la conformità, il contraddittorio procedimentale è necessario per consentire l’esame delle caratteristiche concrete dell’intervento.
- Se l’amministrazione fonda l’autotutela sulla mancanza di un nulla osta e non prova il presupposto fattuale della sua necessità, né esclude la possibilità di un’autorizzazione in deroga, non può dimostrare che la decisione di ritiro fosse vincolata e inevitabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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