Cassazione Civile, Ordinanza n. 13705/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il punteggio da attribuire, nelle graduatorie provinciali supplenze del personale ATA della scuola pubblica, al servizio militare di leva svolto da un aspirante collaboratore scolastico non in costanza di rapporto di impiego. L'interessato aveva chiesto che tale servizio fosse valutato come quello prestato in costanza di nomina, con attribuzione del punteggio massimo previsto, sostenendo che il mancato riconoscimento integrale determinasse una disparità di trattamento. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo illegittima la diversa valorizzazione operata dalla disciplina secondaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, assumendo che la norma primaria legittimasse la differenziazione di punteggio tra servizio militare prestato in costanza di rapporto e servizio prestato autonomamente; dall'altro, la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. La Suprema Corte ha esaminato unitariamente i motivi e ha ritenuto che il D.M. n. 50/2021 fosse conforme alla disciplina primaria: il servizio militare svolto non in costanza di rapporto va valutato come servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni, con punteggio inferiore rispetto al servizio reso in costanza di rapporto, mentre il riconoscimento pieno è giustificato solo quando la leva interrompa un rapporto di lavoro già in essere, per evitare una discriminazione in danno di chi è costretto a sospendere il servizio per adempiere all'obbligo militare. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria dell'interessato.
La decisione
Il ricorso del Ministero è stato accolto. La Corte ha ritenuto corretta la disciplina del D.M. n. 50/2021 che attribuisce punteggi diversi al servizio militare a seconda che sia stato prestato in costanza o meno di rapporto di lavoro. Ha escluso che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 imponga il riconoscimento integrale del punteggio anche quando il servizio militare sia stato svolto autonomamente rispetto a un rapporto preesistente. Poiché i fatti rilevanti erano pacifici, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio, rigettando la domanda proposta in origine dal dipendente. Le spese dell'intero processo sono state compensate per i contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
norma richiamata per il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in materia di lavoro
art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
impone il riconoscimento del servizio militare ai fini di concorsi e graduatorie con lo stesso punteggio dei servizi prestati presso enti pubblici, ma non esclude una diversa valorizzazione rispetto al servizio svolto in costanza di rapporto
art. 2050, comma 2, d.lgs. n. 66/2010
richiede che il servizio militare prestato in costanza di rapporto sia considerato a tutti gli effetti, giustificando il punteggio pieno in tale ipotesi
art. 2103, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
richiamato in relazione al servizio civile sostitutivo, con analoga struttura della disciplina del servizio militare
art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994
ritenuto non pertinente perché relativo al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera e non alla valutazione ai fini di concorsi o graduatorie
art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994
ritenuto non pertinente perché riguarda il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera
D.M. n. 50/2021
legittimamente prevede, per il personale ATA, la differente valutazione del servizio militare prestato in costanza o non in costanza di rapporto di impiego
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per lamentare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, censura non accolta
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza
Massime di principio
- Nelle graduatorie per l'accesso al pubblico impiego scolastico il servizio militare obbligatorio o sostitutivo deve essere comunque valutato, ma la normativa può differenziarne il punteggio a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto oppure autonomamente.
- L'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 non impone un'identica valorizzazione in ogni ipotesi: per il servizio non svolto in costanza di rapporto è sufficiente un punteggio non inferiore a quello riconosciuto per servizi analoghi presso altre amministrazioni, mentre il punteggio pieno è giustificato quando la leva interrompa un rapporto già in essere.
- La disparità di trattamento non sussiste quando il diverso punteggio rispecchia la differenza tra chi ha dovuto sospendere un rapporto di lavoro preesistente per adempiere agli obblighi di leva e chi, invece, ha svolto il servizio militare in via autonoma senza interrompere un rapporto di impiego.
- Ai fini del giudizio sulla legittimità delle graduatorie scolastiche, non sono automaticamente estensibili le regole sul riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, perché si tratta di piani normativi diversi e con finalità diverse.
- Una motivazione che aderisca a un consolidato orientamento giurisprudenziale e si confronti con la disciplina primaria può escludere la nullità per motivazione apparente.
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